RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - RIEPILOGO DELLE
AGEVOLAZIONI
La legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007) ha previsto, all’art. 1, commi 344-352, un’agevolazione per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, finalizzata al
risparmio energetico.
In attesa dell’emanazione dello
specifico decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il
Ministero per lo Sviluppo Economico, per l’attuazione di tali nuovi benefici,
il Ministro del Tesoro, ha precisato, nella risposta all’interpellanza n.
3-00552 del 23 gennaio 2007, che le disposizioni sono tutt’ora
direttamente applicabili secondo le modalità previste per le agevolazioni del
36% in tema di ristrutturazioni edilizie (preventiva comunicazione al Centro
operativo di Pescara e pagamento effettuato tramite bonifico bancario o
postale). In attesa dell’emanazione del decreto,
queste le principali novità introdotte dalla normativa in esame.
1. Le nuove agevolazioni per il risparmio
energetico su edifici esistenti
L’art 1, commi 344-352, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, introduce, novità assoluta dal 1 gennaio 2007, una
specifica detrazione, da ripartire in 3 quote annuali (anzichè
10), pari al 55% delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007
per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale[1]
inferiore di almeno il 20% rispetto a valori riportati nell’allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/2005, per un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Il D.lgs.
192/2005, che recepisce la direttiva europea
2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, alla tabella C fissa i
valori di fabbisogno energetico espressi in kWh/m² anno, in base alla zona climatica e al rapporto di
forma[2] dell’edificio;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) e finestre comprensive di infissi, per un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, a condizione che siano rispettati specifici
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, riportati nella tabella 3 allegata alla legge
Finanziaria 2007, che fissa il valore massimo della trasmittanza
in funzione della zona climatica in cui è sito l’edificio;
- interventi di installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università,
per un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro.
1.1 Modalità
applicative della nuova disciplina per gli interventi energetici su edifici
esistenti
Per gli adempimenti necessari alla fruizione
di questa nuova agevolazione, che interessa edifici già costruiti, il
provvedimento rinvia a quanto disposto, per la detrazione del 36%, dal D.M.
41/1998 e successive modificazioni, ferma restando l’emanazione entro il 28
febbraio 2007 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ne
detti le modalità attuative.
Il riconoscimento del nuovo beneficio è comunque
vincolato al rispetto di due ulteriori condizioni:
1. l’asseverazione della
rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti da parte di un tecnico
abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
2. l’acquisizione da parte
del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’art.
6 del D.Lgs. 192/2005, qualora introdotta dalla
Regione o dall’Ente locale, ovvero, negli altri casi,
di un “attestato di qualificazione energetica” dell’edificio o dell’unità
immobiliare, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.
In esso devono essere
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, e i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di
nuova costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica comprende
anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro
eventuale realizzazione. Le spese per la
certificazione energetica, o per l’attestato, rientrano tra le spese
detraibili.
2. Altre agevolazioni possibili sugli
interventi di riqualificazione energetica: il 36%
Nei casi in cui non sia
possibile rientrare nelle agevolazioni di cui al punto 1 ed 1.1 per gli interventi
di riqualificazione energetica effettuati su edifici residenziali già esistenti
è possibile usufruire della detrazione del 36% ai sensi dei commi 387-388 della
legge 296/2006 per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tali interventi, pertanto, continuano a rientrare
nella detrazione ordinaria Irpef del 36% con
riferimento alle altre spese sostenute per le opere finalizzate al risparmio
energetico (art. 1 della legge 449/1997 e successive
modificazioni).
Resta confermata, quindi, l’applicazione delle
detrazioni Irpef per tutti gli interventi, seppur
realizzati in assenza di opere edilizie propriamente
dette, quali sono le opere finalizzate al risparmio energetico, comunque
assimilate a quelle di manutenzione straordinaria.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria (C.M.
57/E/1998), in relazione ad interventi su edifici esistenti, le tipologie di opere volte al contenimento dei consumi energetici negli
edifici, ammesse alla detrazione Irpef del 36%, sono
quelle individuate dall’art.1 del decreto
ministeriale 15 febbraio 1992, tra le quali le più frequentemente realizzate
sono:
§
le opere di coibentazione
dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno
energetico legato al riscaldamento di almeno il 10%;
§
l’installazione di impianti di riscaldamento e/o produzione di
acqua calda attraverso pannelli solari;
§
l’installazione di impianti con pompa di calore per riscaldamento
e/o per la produzione di acqua calda;
§
l’installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica;
§
la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a
combustibile;
§
la trasformazione (legittimamente deliberata dal condominio) di
impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas (purchè dalla trasformazione derivi un risparmio energetico
non inferiore al 20%).
In questi casi, occorre acquisire idonea
documentazione (ad esempio scheda tecnica del produttore) che attesti che gli
impianti permettono di conseguire il risparmio energetico, nel rispetto dei
limiti fissati dalla normativa vigente in materia.
Anche per questi interventi,
Gli interventi che riguardano impianti energetici ai
sensi della legge 46/1990 sono soggetti ad una
dichiarazione di conformità dell’impianto (da conservare per eventuali
richieste di chiarimenti del fisco).
In base all’art. 9 della legge 46/90, infatti, al
termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa abilitata (art. 9 della legge
46/1990).
3. Disciplina applicabile agli interventi
energetici per i nuovi edifici
La legge 296/2006, comma 351, riconosce un contributo
del 55% degli extra costi sostenuti, incluse le spese di progettazione, per
interventi di realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici:
1. di volumetria complessiva superiore ai
2. avviati entro il 31 dicembre 2007 e terminati nei 3 anni
successivi,
3. che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio, per la
climatizzazione invernale, estiva e per l’illuminazione, inferiore di almeno il
50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, Tabella 1, del D.lgs. 192/2005.
Ai fini dell’erogazione di tale ultimo contributo, è
costituito un apposito fondo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le condizioni e modalità
di accesso per l’incentivo, nonchè i valori limite
relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l’illuminazione, verranno fissati con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze,
di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico.
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[1] Il fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli
ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione
continuo.
[2] Il rapporto di forma
dell’edificio (S/V) è il rapporto tra