DETRAZIONE
IRPEF DEL 36% - INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA
Nel corso del convegno organizzato da Italia Oggi
nella giornata del 20 gennaio 2007 sulle novità fiscali della legge 296/2006
(Legge Finanziaria 2007), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni
In relazione al beneficio della detrazione del 36% ai
fini IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità applicative conseguenti l’obbligo dell’indicazione
della manodopera in fattura. precisando che si tratta
di una indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera.
In sostanza, se si utilizzano più dipendenti, il dato
non deve essere distinto per ciascuno di essi, ma è
sufficiente l’indicazione complessiva del costo della manodopera. Nell’ipotesi
di ditta individuale e di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo
della manodopera ovviamente non va indicato, in quanto
trattasi di reddito d’impresa.
Se, contestualmente, i lavori vengono
eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione
in fattura del costo della manodopera è limitato a quello dei dipendenti.
In presenza di lavori eseguiti non
direttamente dall’appaltatore, ma da eventuali subappaltatori, le fatture
emesse nei confronti del committente che fruisce della detrazione IRPEF, devono
comunque contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma
del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del
subappaltatore).
Infine, la norma si ritiene applicabile anche alle
ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con
posa in opera degli stessi.