IVA -
INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA - CHIARIMENTI E ORIENTAMENTO ANCE
A seguito di numerose richieste di chiarimento in ordine all’obbligo di indicazione del costo della
manodopera relativamente alla fruizione dei benefici per gli interventi di
ristrutturazione degli edifici abitativi (detrazione IRPEF del 36% e
applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di abitazioni), si forniscono di seguito alcune
precisazioni che attendono conferma ufficiale da parte dell’Agenzia
dell’Entrate.
L’art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) prevede la proroga per il 2007, per una
quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 Euro per unità
immobiliare:
- della detrazione IRPEF del 36%, in
relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio abitativo esistente, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
- dell’applicazione dell’ aliquota
IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili abitativi, fatturate dal 1° gennaio 2007.
A pena di decadenza dalle agevolazioni, il successivo
comma 388 della medesima legge conferma l’obbligo di indicazione in fattura del
costo della manodopera utilizzata nell’intervento agevolato, come già previsto,
per la detrazione del 36%, dall’art. 35, commi 19-20 della legge 248/2006.
Sul tema, in occasione di un recente incontro con la
stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire alcune
indicazioni circa le modalità applicative conseguenti
l’obbligo dell’indicazione della manodopera in fattura, che, al momento, non
hanno trovato ancora conferma ufficiale.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che:
- è sufficiente l’indicazione complessiva e non
puntuale del costo della manodopera;
- è sufficiente l’indicazione complessiva del costo
della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell’esecuzione
dell’intervento impegni;
- nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori
eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
- qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare
della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in
fattura del costo della manodopera è limitato al solo costo relativo ai
dipendenti;
- in presenza di eventuali
subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte
dell’appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere
l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della
manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del
subappaltatore);
- l’obbligo d’indicazione del costo della manodopera
trovi applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Il citato comma 388 dell’articolo unico della
Legge finanziaria estende poi tale obbligo, per le fatture emesse dal 1°
gennaio 2007, anche ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%
esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
abitazioni.
In proposito, sebbene il Legislatore, nel prorogare
per il 2007, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% in
relazione a tale tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e
straordinaria), rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell’art.
1 della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett.b) della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui
all’art. 31, comma 1, lettere a, b, c e d della legge 457/1978), la portata del
beneficio è circoscritta agli interventi che solo in via transitoria scontano
l’applicazione della suddetta agevolazione.
Tale assunto è stato già da tempo
chiarito dall’Amministrazione finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000,
n.71/E, nell’illustrare l’ambito applicativo dell’art.7 della legge 449/1999, ha precisato che il citato
beneficio trova applicazione sostanzialmente circoscritta agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le disposizioni in
materia di IVA che prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata «in via
non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili » (ovverosia
gli interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c e d della legge 457/1978,
recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, a cui si applica
a regime l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies
della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972).
Ciò premesso, si conferma che, dal 1° gennaio 2007,
sussiste l’obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera con
riferimento alle fatture relative a lavori di
qualsiasi tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici abitativi
(recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia) solo
nell’ipotesi in cui, contestualmente alla riduzione dell’aliquota IVA, il
committente non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i
medesimi interventi, a pena di decadenza dalla suddetta agevolazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il committente non
fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma solo della
riduzione dell’aliquota IVA del 10%, l’obbligo sussiste solo per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, come sopradetto, per
interventi più incisivi l’aliquota ridotta si applica a regime e non solo per
interventi eseguiti su edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione
strumentale..
Si sottolinea, infine, che il beneficio è
riconosciuto ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio
del 14 febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), è
Sembra, pertanto, coerente con la ratio normativa
porre l’obbligo di indicazione del costo della
manodopera solo con riferimento ai servizi ai quali il beneficio si applica,
che in Italia corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul
patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa.