ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI O INOCCUPATI - BENEFICI CONTRIBUTIVI - DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO - NOTA MINISTERO LAVORO

 

 

Il Ministero del lavoro, con risposta ad istanza d’interpello n. 5516/06, ha chiarito alcuni aspetti procedurali per il conseguimento dei benefici contributi previsti per l’assunzione di lavoratori disoccupati da 24 mesi e per quelli inoccupati e, in particolare, se per ottenere tali sgravi sia necessaria la certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego, attestante lo status di disoccupato del lavoratore e se per l’assunzione di un lavoratore inoccupato sia sufficiente la sola dichiarazione dell’interessato.

La prima parte dell’allegata nota richiama la L. n. 407/90, art. 8, comma 9, che prevede per i datori di lavoro che assumano un lavoratore disoccupato da 24 mesi, una riduzione contributiva ed assistenziale pari al 50%, della quota a loro carico per un periodo di 36 mesi, salvo che l’assunzione riguardi la sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa licenziati o sospesi e per le imprese appartenenti alle aree del Mezzogiorno e quelle artigiane il totale sgravio contributivo nel limite temporale di 36 mesi. Tali agevolazioni sono riconosciute anche per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato.

La seconda parte della risposta ministeriale, invece, definisce lo stato di disoccupato come la condizione che rende un lavoratore immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività’ lavorativa. Tale disponibilità, in ogni caso, deve essere formalizzata attraverso una dichiarazione o, meglio ancora, un’autocertificazione che il lavoratore interessato deve produrre al Centro per l’impiego.

Mantiene lo stato di disoccupato il soggetto che percepisce nell’anno solare un reddito complessivo non superiore a quello esentato fiscalmente, Viceversa, la perdita di tale condizione può dipendere da un ingiustificato rifiuto di offerte di lavoro, formazione o di orientamento oppure se vengono superati i limiti reddituali previsti dalle disposizioni fiscali.

Il periodo di disoccupazione è invece sospeso in caso di assunzione con contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata non superiore agli 8 mesi.

In virtù delle suddette considerazioni il dicastero, richiamando le circolari Inps n. 117/03 e n. 51/04, ribadisce che al fine di conseguire le agevolazioni previste dall’art. 8, co. 9, L. n. 407/90 è utile la dichiarazione prodotta dai lavoratore al competente Centro per l’impiego ex art 3 del D.Lgs. n. 297/02, accompagnata dall’attestazione, rilasciata dal citato Centro, che il lavoratore interessato permane nello stato di disoccupazione.

Quanto ai lavoratori inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative, nella prima classe del collocamento) valgono i medesimi obblighi procedurali, anche con riferimento all’attestazione dei Centri per l’impiego della sussistenza sullo stato di in occupazione.