INPS - INDENNITA’ DI MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO - LIMITI DI REDDITO MENSILE ANNO 2007

 

 

L’Inps con circolare n. 12 del 12 gennaio 2007 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2007 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007 sono così determinati:

- euro 614,22 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1.074,88 mensili per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare).

Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.

Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2007 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.