IRPEF - FINANZIARIA 2007
- LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - ADEMPIMENTI
DEL DATORE DI LAVORO
In particolare si tratta della documentazione con la
quale si attesta che il reddito complessivo annuo del familiare, per il quale
si chiede di beneficiare della detrazione, non è superiore ai limiti fissati
dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (Tuir).
Tale articolo prevede che per essere
considerato a carico il familiare deve possedere un reddito annuo
massimo di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
La Finanziaria, abrogando le precedenti disposizioni,
ha previsto che per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il
sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per
carichi di famiglia, la documentazione può essere formata,
alternativamente, da:
a) documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente
per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal
consolato italiano del Paese d’origine.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a
quello di prima presentazione della documentazione sopra richimata deve
essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione
certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati
debbano essere aggiornati.
La previgente disciplina,
abrogata dalla Finanziaria 2007, prevedeva che il diritto alla deduzione per i
figli a carico di cittadini extra-comunitari era certificato
nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal
comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini erano
effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente
formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in
italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel
Paese di origine.