IRPEF - FINANZIARIA 2007 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

 

 

La Legge Finanziaria 2007 ha modificato la documentazione che devono produrre i lavoratori extracomunitari per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare si tratta della documentazione con la quale si attesta che il reddito complessivo annuo del familiare, per il quale si chiede di beneficiare della detrazione, non è superiore ai limiti fissati dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (Tuir).

Tale articolo prevede che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito annuo massimo di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

La Finanziaria, abrogando le precedenti disposizioni, ha previsto che per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata, alternativamente, da:

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richimata  deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

La previgente disciplina, abrogata dalla Finanziaria 2007, prevedeva che il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari era certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini erano effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.