INPS - ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
ALLA ROMANIA E BULGARIA - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO
L’Inps con messaggio del 25
gennaio 2007, n.
L’Istituto ha precisato che a decorrere dalla tale
data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza
sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai
lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari.
Tale disciplina prevede, in sintesi, che il lavoratore
subordinato distaccato in altro Stato dell’Unione Europea possa
non venire iscritto presso l’istituto previdenziale del Paese dove
temporaneamente svolge l’attività lavorativa ma possa, invece, mantenere
l’iscrizione presso il corrispondente Istituto dello Stato di provenienza.
Più precisamente, il
lavoratore comunitario, dipendente di un’impresa in uno Stato membro, sia
distaccato nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetto alla
legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro
non superi i dodici mesi e che egli non sia inviato in sostituzione di un altro
lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco. Il termine di dodici mesi
può esser eventualmente prorogato di altri dodici
mesi, previa autorizzazione dell’Autorità competente nello Stato dove si
svolgono i lavori, utilizzando un apposito formulario chiamato E102.
Per questo periodo l’Istituto dello Stato la cui
legislazione rimane applicabile, su richiesta
dell’impresa o del lavoratore, rilascia un formulario, che per l’Unione Europea
è il Mod. E101, che attesta l’assoggettamento del
lavoratore alla legislazione previdenziale dello Stato di provenienza.
L’Inps, con il messaggio in
commento ha chiarito che :
- con riferimento ai lavoratori rumeni e bulgari
distaccati in Italia
a partire dal 1° gennaio
2007, se è attivata la procedura di distacco richiedendo il modello E101
all’Autorità competente del Paese di provenienza, continuano ad essere
assicurati presso quest’ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.
Nell’ipotesi in cui non è attivata la procedura di
distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i
lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati
secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità
dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali
applicabili ai lavoratori italiani.
Si precisa che la disciplina predetta trova
applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio
2007 già si trovavano in Italia.
Pertanto anche in questo caso, ove l’impiego in Italia
consegua ad una
situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno dovrà produrre l’E101.
In caso contrario l’obbligo assicurativo per tali
lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate.
- con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in
Romania e Bulgaria
non potrà più trovare
applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante
l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un
Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di
sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia
solo in caso di attivazione della procedura di
“distacco”(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa
comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme
assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il
lavoro sul territorio nazionale.
La normativa di riferimento per la qualificazione e la
determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta
nell’art. 6 del D.Lgs. n.
314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
Al di fuori dell’ipotesi del distacco, per gli stessi
lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato
in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987 come già
esposto non trovano più applicazione.