INPS - ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA ALLA ROMANIA E BULGARIA - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

 

L’Inps con messaggio del 25 gennaio 2007, n. 2309 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ingresso della Romania e Bulgaria nella Unione Europea a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2007 (cfr. Not. n. 1/2007).

L’Istituto ha precisato che a decorrere dalla tale data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari.

Tale disciplina prevede, in sintesi, che il lavoratore subordinato distaccato in altro Stato dell’Unione Europea possa non venire iscritto presso l’istituto previdenziale del Paese dove temporaneamente svolge l’attività lavorativa ma possa, invece, mantenere l’iscrizione presso il corrispondente Istituto dello Stato di provenienza.

Più precisamente, il lavoratore comunitario, dipendente di un’impresa in uno Stato membro, sia distaccato nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non superi i dodici mesi e che egli non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco. Il termine di dodici mesi può esser eventualmente prorogato di altri dodici mesi, previa autorizzazione dell’Autorità competente nello Stato dove si svolgono i lavori, utilizzando un apposito formulario chiamato E102.

Per questo periodo l’Istituto dello Stato la cui legislazione rimane applicabile, su richiesta dell’impresa o del lavoratore, rilascia un formulario, che per l’Unione Europea è il Mod. E101, che attesta l’assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale dello Stato di provenienza.

L’Inps, con il messaggio in commento ha chiarito che :

 

- con riferimento ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia

a partire dal 1° gennaio 2007, se è attivata la procedura di distacco richiedendo il modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza, continuano ad essere assicurati presso quest’ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.

Nell’ipotesi in cui non è attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.

Si precisa che la disciplina predetta trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano in Italia.

Pertanto anche in questo caso, ove l’impiego in Italia consegua  ad una situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno dovrà produrre l’E101.

In caso contrario l’obbligo assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate.

 

- con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria

non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.

Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco”(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.

In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

Al di fuori dell’ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987 come già esposto non trovano più applicazione.