APPALTI PUBBLICI - E’ SUFFICIENTE IL RICALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA A SEGUITO DELL’ESCLUSIONE DELL’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO
(Consiglio di Stato, Sezione Sesta del
4/12/2006, n. 7102)
In base a consolidata giurisprudenza,
l’annullamento di una gara pubblica, specie se in stato avanzato di
espletamento o addirittura culminata in una pur provvisoria aggiudicazione, implica
la frustrazione dell’affidamento ingenerato in capo ai partecipanti e,
segnatamente, all’aggiudicatario. Di qui la necessità, consacrata dal disposto
dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, di una
ragione di interesse pubblico tale da giustificare comparativamente l’incisione
delle posizioni in rilievo.
La semplice esigenza del ricalcolo
della soglia di anomalia, in una con le operazioni connesse, innesca operazioni
meramente contabili, nell’ambito di una gara aggiudicata sulla base di semplici
criteri economici, comportando un dispendio di energie amministrative
certamente inferiore a quello derivante dalla ripetizione in parte qua della
procedura. Con la conseguenza che la soluzione imposta appare contrastante con
l’interesse pubblico all’efficienza amministrativa e gestionale oltre che
irragionevolmente penalizzante per le imprese vulnerate dall’atto di autotutela.
. . .omissis . . .
FATTO E DIRITTO
Con bando pubblicato nella G.U.R.I.
n. 14 del 19.1.2005
L’amministrazione quindi reputava che tale situazione
costituiva causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 75, lettera h),
del D.P.R. 554/99 e s.m.i., come anche precisato
dall’Autorità di Vigilanza con determinazione n. 13 del 15/07/2003”; e quindi
annullava l’intera procedura, anche con riferimento agli altri lotti, facendo
proprio il parere espresso dalla Commissione gare nella seduta del 27/04/2004
“in merito all’opportunità di annullamento delle gare, risultando alterati, per
effetto dell’esclusione delle due predette imprese concorrenti, i criteri per
l’individuazione delle offerte più convenienti”.
Il Tribunale accoglieva quindi il ricorso proposto
avverso detta statuizione, in una con gli atti successivi con i quali
l’amministrazione, annullata la gara intera, aveva proceduto a successivi
affidamenti dei lotti in parola. Dichiara quindi improcedibile
il ricorso proposto dalla seconda classificata del lotto in questione M. s.r.l.
Con separata decisione resa sul ricorso n. 3527/2006
alla quale si rinvia la Sezione ha ritenuto infondato il motivo di appello
proposto da Enasarco avverso la sentenza in esame
quanto al profilo della giurisdizione; ha invece accolto il motivo relativo
alla legittimità dell’atto di esclusione di C.
Riemerge a questo punto l’interesse della seconda
classificata M. s.r.l. a vedere valutato il motivo di ricorso teso a
stigmatizzare l’illegittima decisione dell’amministrazione di procedere
all’annullamento dell’intera gara, piuttosto che addivenire alla sola adozione
degli atti conseguenti nell’ambito della gara in corso.
Il deposito dell’appello risulta tempestivo tenendo
conto dell’ultima notifica. In ogni caso ricorre l’errore scusabile alla luce
delle oscillazioni giurisprudenziali concernenti il computo del termine per il
deposito in caso di effettuazione della notifica con l’uso del servizio postale
(vedi da ultimo Cons. Stato, Sez.
VI 21 giugno 2006, n. 3705).
Nella decisione resa sul ricorso n. 3527/2006 si è
osservato che, in base a consolidata giurisprudenza, l’annullamento di una gara
pubblica, specie se in stato avanzato di espletamento o addirittura culminata
in una pur provvisoria aggiudicazione, implica la frustrazione dell’affidamento
ingenerato in capo ai partecipanti e, segnatamente, all’aggiudicatario. Di qui
la necessità, consacrata dal disposto dell’art. 21 nonies
della legge 241/1990, di una ragione di interesse pubblico tale da giustificare
comparativamente l’incisione delle posizioni in rilievo. Ora, nella specie, la
mera menzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione gare nella
seduta del 27/04/2004 “in merito all’opportunità di annullamento risultando
alterati, per effetto dell’esclusione delle due predette imprese concorrenti, i
criteri per l’individuazione delle offerte più convenienti “ non mette in luce
esigenze di pubblico interesse di rilievo tale da giustificare ragionevolmente
la lesione degli interessi delle imprese risultate aggiudicatarie. In
definitiva, la semplice esigenza del ricalcolo della
soglia di anomalia, in una con le operazioni connesse, innesca operazioni
meramente contabili, nell’ambito di una gara aggiudicata sulla base di semplici
criteri economici, comportando un dispendio di energie amministrative
certamente inferiore a quello derivante dalla ripetizione in parte qua della
procedura. Con la conseguenza che la soluzione imposta appare contrastante con
l’interesse pubblico all’efficienza amministrativa e gestionale oltre che
irragionevolmente penalizzante per le imprese vulnerate dall’atto di autotutela.
Il ricorso di primo grado va quindi accolto pur se
sulla scorta di motivi diversi da quelli reputati fondati dal Primo Giudice.
Restano quindi annullati gli atti conseguenziali
all’illegittimo annullamento dell’intera gara.
Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie l’appello e conferma, con diversa motivazione,
l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Condanna l’ente appellato al pagamento delle spese di
giudizio che liquida nella misura di 10.000,00 (diecimila/00) euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’
11 Luglio 2006.