iNAIL - DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA 

 

Con il provvedimento del 23 novembre u.s., il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato le “Linee guida in materia di trattamenti dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati”.

Le indicazioni del Garante riguardano, in via generale, la comunicazione e la diffusione dei dati, l’informativa che il datore di lavoro deve rendere ai lavoratori, il trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute ed il diritto di accesso agli stessi.

Con particolare riferimento ai dati sanitari, a fronte del generale divieto di diffusione, vi sono ipotesi in cui la normativa di settore ed i contratti collettivi giustificano, ed, anzi, impongono, il trattamento di dati sensibili da parte del datore di lavoro relativamente ad infermità che determinino incapacità lavorativa ovvero che comportino l’applicazione di normative speciali (ad esempio, la legge n. 68/1999). In tali ipotesi, infatti, tali norme impongono al lavoratore l’obbligo di comunicare e certificare la propria condizione di malattia sia al datore di lavoro che all’ente previdenziale.

 

Malattia o infortunio comune

In queste ipotesi, laddove si tratti di malattia o infortunio comune, occorre utilizzare l’apposita modulistica che, nella copia destinata al datore di lavoro, riporta solamente la prognosi, e non la diagnosi, essendo quest’ultima trasmessa esclusivamente all’Inps, quale presupposto per il riconoscimento della relativa indennità a carico dell’Istituto previdenziale.

Laddove il lavoratore trasmetta al datore di lavoro un certificato contenente anche la diagnosi (in quanto, ad esempio, redatto su moduli differenti da quelli sopra indicati), il datore di lavoro che comunque lo riceva deve provvedere ad oscurare il contenuto della diagnosi.

 

Malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

Per quanto riguarda le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro ed i rapporti con l’Inail, il provvedimento evidenzia un regime del tutto diverso.

Il Garante rileva, infatti, che, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore: tra le fattispecie più ricorrenti viene appunto annoverata la denuncia all’Inail avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori. Denuncia che, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (articoli 13 e 53 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965).

In tali casi, secondo il Garante, è legittima la conoscenza, da parte del datore di lavoro, della diagnosi e delle ulteriori indicazioni contenute nel certificato medico di cui all’art. 53 del Testo Unico n. 1124/1965, ai fini della successiva denuncia di malattia professionale.

 

Obbligo e termini per effettuare la denuncia all’Inail

In materia l’art. 53 del Testo Unico n. 1124/1965 dispone che:

a) nel caso di infortunio sul lavoro:

il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

Inoltre, secondo quanto disposto dal citato articolo 53, la denuncia dell’infortunio deve essere fatta

- entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico;

- per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte

- qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

b) nel caso di malattie professionali

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.”

 

Profili di incertezza dell’attuale disciplina

Tale disciplina lascia aperti alcuni dubbi.

In particolare si tratta del rilievo da attribuire alla materiale ricezione della certificazione medica contenente la informazioni prescritte dall’art. 53 del Testo Unico n. 1124/1965 agli effetti della successiva denuncia all’Inail.

Al riguardo, Confindustria ha sempre sostenuto l’esonero del datore di lavoro dall’obbligo della denuncia in caso di mancata acquisizione ovvero di carenza nei contenuti della certificazione (in particolare, nel caso di malattia professionale).

Tuttavia, nei modelli di certificato medico predisposti dall’Inail (mod. 5 SS), la copia che il lavoratore trasmette al datore di lavoro non contiene l’anamnesi patologica remota, l’indicazione dei postumi di altre lesioni o malattie pregresse congenite o acquisite riferiti o constatati, con particolare riferimento alla patologia in esame, gli accertamenti già praticati, la diagnosi, le prescrizioni, gli esami specialistici, l’anamnesi patologica prossima, l’esame obiettivo con particolare riferimento alla malattia in esame e alla adozione di cure o meno, le osservazioni del medico ed ogni altra indicazione dallo stesso ritenuta necessaria.

Inoltre, con circolare Inail n. 22 del 2 aprile 1998, l’Istituto ha stabilito che il criterio secondo cui, qualora il lavoratore invii la certificazione direttamente all’Istituto, la Sede richiede immediatamente al datore di lavoro la compilazione e l’inoltro del relativo modulo di denuncia, senza, peraltro, fornire la certificazione medica ricevuta dal lavoratore e intimando allo stesso datore di provvedere entro cinque giorni, a pena delle previste sanzioni.

 

Conseguenza della provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali

Il provvedimento del Garante pare superare questi dubbi, facendo leva proprio sugli specifici obblighi di legge previsti dal Testo Unico, che impongono al datore di lavoro di conoscere la patologia denunciata unitamente alle specifiche indicazioni del sanitario che rilascia il certificato medico, ai fini della successiva denuncia.

Pertanto sul punto, Confindustria si è attivata presso il Ministero del lavoro e l’Inail al fine di sollecitare l’adeguamento ai principi espressi dal Garante nel senso di riconoscere che l’invio della denuncia all’Inail deve intendersi condizionato alla conoscenza della certificazione medica contenente le indicazioni di cui all’art. 53 del T.U.

Inoltre, posto che, come rilevato nel provvedimento del Garante, il datore di lavoro può e deve conoscere la certificazione medica proprio al fine di adempiere agli obblighi di legge, è da ritenere che il termine di 5 giorni per la denuncia della malattia professionale decorra dal momento in cui il datore di lavoro riceve la documentazione completa dal lavoratore o dall’Inail e che, in mancanza, non vi sia obbligo di denuncia.

Anche sotto questo profilo, Confindustria ai attiverà per chiedere all’Inail la modifica del proprio precedente orientamento, in senso conforme alla lettera ed allo spirito del provvedimento del Garante.

Si formula pertanto riserva di tornare sull’argomento non appena saranno forniti i richiesti chiarimenti.