iNAIL - DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA
PROFESSIONALE - CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA
Con il provvedimento del 23 novembre u.s., il Garante per la protezione
dei dati personali ha emanato le “Linee guida in materia di trattamenti dei
dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro
alle dipendenze dei datori di lavoro privati”.
Le indicazioni del Garante riguardano, in via
generale, la comunicazione e la diffusione dei dati, l’informativa che il
datore di lavoro deve rendere ai lavoratori, il trattamenti
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute ed il diritto di accesso agli
stessi.
Con particolare riferimento ai dati sanitari, a fronte
del generale divieto di diffusione, vi sono ipotesi in cui la normativa di
settore ed i contratti collettivi giustificano, ed, anzi, impongono, il
trattamento di dati sensibili da parte del datore di lavoro relativamente ad
infermità che determinino incapacità lavorativa ovvero
che comportino l’applicazione di normative speciali (ad esempio, la legge n.
68/1999). In tali ipotesi, infatti, tali norme
impongono al lavoratore l’obbligo di comunicare e certificare la propria
condizione di malattia sia al datore di lavoro che all’ente previdenziale.
Malattia o infortunio comune
In queste ipotesi, laddove si tratti di malattia o
infortunio comune, occorre utilizzare l’apposita
modulistica che, nella copia destinata al datore di lavoro, riporta solamente
la prognosi, e non la diagnosi, essendo quest’ultima trasmessa esclusivamente
all’Inps, quale presupposto per il riconoscimento
della relativa indennità a carico dell’Istituto previdenziale.
Laddove il lavoratore trasmetta al datore di lavoro un
certificato contenente anche la diagnosi (in quanto,
ad esempio, redatto su moduli differenti da quelli sopra indicati), il datore
di lavoro che comunque lo riceva deve provvedere ad oscurare il contenuto della
diagnosi.
Malattie professionali e gli infortuni sul lavoro
Per quanto riguarda le malattie professionali e gli
infortuni sul lavoro ed i rapporti con l’Inail, il
provvedimento evidenzia un regime del tutto diverso.
Il Garante rileva, infatti, che, per dare esecuzione
ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari,
in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle
condizioni di salute del lavoratore: tra le fattispecie più ricorrenti viene
appunto annoverata la denuncia all’Inail avente ad
oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori. Denuncia che,
per espressa previsione normativa, deve essere corredata
da specifica certificazione medica (articoli 13 e 53 decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965).
In tali casi, secondo il Garante, è legittima la
conoscenza, da parte del datore di lavoro, della diagnosi e delle ulteriori indicazioni contenute nel certificato medico di
cui all’art. 53 del Testo Unico n. 1124/1965, ai fini della successiva denuncia
di malattia professionale.
Obbligo e termini per effettuare
la denuncia all’Inail
In materia l’art. 53 del Testo Unico n. 1124/1965
dispone che:
a) nel caso di infortunio sul
lavoro:
il datore di lavoro è tenuto
a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
Inoltre, secondo quanto disposto dal citato articolo
53, la denuncia dell’infortunio deve essere fatta
- entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da
certificato medico;
- per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio
se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte
o per il quale sia preveduto il pericolo di morte
- qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al
quarto il termine per la denuncia decorre da
quest’ultimo giorno
La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il
giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di
esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di
prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto
con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
b) nel caso di malattie professionali
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13
dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata da certificato
medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della
malattia.
Il certificato medico deve contenere, oltre
l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova
ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata
dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire
all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie.”
Profili di incertezza
dell’attuale disciplina
Tale disciplina lascia aperti alcuni dubbi.
In particolare si tratta del rilievo da attribuire
alla materiale ricezione della certificazione medica contenente la informazioni prescritte dall’art. 53 del Testo Unico n.
1124/1965 agli effetti della successiva denuncia all’Inail.
Al riguardo, Confindustria
ha sempre sostenuto l’esonero del datore di lavoro dall’obbligo della denuncia in caso di mancata acquisizione ovvero di
carenza nei contenuti della certificazione (in particolare, nel caso di
malattia professionale).
Tuttavia, nei modelli di certificato medico
predisposti dall’Inail (mod. 5 SS), la copia che il
lavoratore trasmette al datore di lavoro non contiene l’anamnesi patologica
remota, l’indicazione dei postumi di altre lesioni o
malattie pregresse congenite o acquisite riferiti o constatati, con particolare
riferimento alla patologia in esame, gli accertamenti già praticati, la
diagnosi, le prescrizioni, gli esami specialistici, l’anamnesi patologica
prossima, l’esame obiettivo con particolare riferimento alla malattia in esame
e alla adozione di cure o meno, le osservazioni del medico ed ogni altra
indicazione dallo stesso ritenuta necessaria.
Inoltre, con circolare Inail
n. 22 del 2 aprile 1998, l’Istituto ha stabilito che il criterio secondo cui,
qualora il lavoratore invii la certificazione direttamente all’Istituto, la
Sede richiede immediatamente al datore di lavoro la compilazione e l’inoltro del relativo modulo di denuncia, senza, peraltro,
fornire la certificazione medica ricevuta dal lavoratore e intimando allo
stesso datore di provvedere entro cinque giorni, a pena delle previste
sanzioni.
Conseguenza della provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali
Il provvedimento del Garante pare superare questi
dubbi, facendo leva proprio sugli specifici obblighi di legge previsti dal
Testo Unico, che impongono al datore di lavoro di
conoscere la patologia denunciata unitamente alle specifiche indicazioni del
sanitario che rilascia il certificato medico, ai fini della successiva
denuncia.
Pertanto sul punto, Confindustria
si è attivata presso il Ministero del lavoro e l’Inail
al fine di sollecitare l’adeguamento ai principi espressi dal Garante nel senso
di riconoscere che l’invio della denuncia all’Inail
deve intendersi condizionato alla conoscenza della certificazione medica
contenente le indicazioni di cui all’art. 53 del T.U.
Inoltre, posto che, come rilevato nel provvedimento
del Garante, il datore di lavoro può e deve conoscere la certificazione medica
proprio al fine di adempiere agli obblighi di legge, è
da ritenere che il termine di 5 giorni per la denuncia della malattia professionale
decorra dal momento in cui il datore di lavoro riceve la documentazione
completa dal lavoratore o dall’Inail e che, in
mancanza, non vi sia obbligo di denuncia.
Anche sotto questo profilo, Confindustria ai attiverà per chiedere all’Inail la modifica del proprio precedente orientamento, in
senso conforme alla lettera ed allo spirito del provvedimento del Garante.
Si formula pertanto riserva di tornare sull’argomento
non appena saranno forniti i richiesti chiarimenti.