SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA - AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
Talune
amministrazioni committenti prospettano dubbi interpretativi, in ordine alla
corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1997
n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, in materia di
sottoscrizione di istanze, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ecc.
In
particolare, le perplessita' riguardano le modalita' operative della disciplina
contenuta, specificamente, nell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, come
modificato dall'art. 2, comma 10 della legge n. 191/98, in relazione alla
autenticazione delle sottoscrizioni di istanze e/o di dichiarazioni sostitutive
da produrre agli organi della pubblica amministrazione ai fini della
partecipazione alle procedure d'appalto.
E'
noto, infatti che il nuovo testo dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/97
stabilisce, tra l'altro, che la sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto (cioe' in presenza del soggetto cui e' diretta l'istanza,
che procede ai sensi dell'art. 6 della legge n. 15/1968), ovvero l'istanza sia
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento
di identita' del sottoscrittore. A tal fine, la copia fotostatica del documento
va inserita nel fascicolo.
L'art.
2, comma 11, della legge n. 191/98 fornisce, inoltre, una interpretazione
autentica della prescrizione sopraevidenziata, affermando che la sottoscrizione
delle istanze anzidette non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui
contenga dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge
n. 15/1968 e succ. mod..
Dal
complesso della normativa sopra illustrata emerge in sostanza l'intento del
legislatore volto ad affermare che le sottoscrizioni di istanze rivolte alle
pubbliche amministrazioni, siano esse semplici, ovvero contenenti dichiarazioni
temporaneamente sostitutive (art. 3 legge n. 15/68) o dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' (art. 4 legge n. 15/68), non sono comunque soggette ad
autenticazione, se rilasciate in presenza del funzionario competente ovvero
accompagnate da copia fotostatica (anche non autenticata) del documento di
identita' di colui che sottoscrive.
Detta
previsione si ricollega, peraltro, a quelle contenute nell'art. 3, commi 3 e
10, della legge n. 127/97, in virtu' delle quali, le sottoscrizioni delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (cfr. art. 2 legge n. 15/68) e
delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3 legge n. 15/68) non
devono essere piu' autenticate.
Orbene,
appare evidente che le prescrizioni contenute nel citato art. 3 della legge n.
127/97 e succ. mod. comportano, dunque, una deroga anche relativamente alla
disciplina delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', prevista
specificamente nell'art. 4 della legge n. 15/68 e succ. mod.
In
altri termini, qualora le dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano
contenute nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
esse non sono soggette ad autenticazione delle relative sottoscrizioni (come
richiesto, in genere, dal citato articolo 4 della legge n. 15/1968).
Conseguentemente, dette dichiarazioni non soggiacciono, in tal caso, neanche
agli obblighi imposti dalla normativa fiscale (cfr. anche Circ. Min. Interno 2
settembre 1998 n. 14 in G.U. 11 settembre 1998 n. 212).
Tale
indicazione e' stata, di recente, confermata anche dall'Ufficio Legislativo del
Dipartimento per la Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Prot. n. 495/98/UL del 6 agosto 1998), in risposta ad un quesito
specifico formulato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della
Motorizzazione Civile.
Il
Dipartimento ha avuto modo infatti di osservare innanzitutto che "il
significato e la portata delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 11,
della legge n. 191/98 non vanno comprese soltanto attraverso il procedimento di
interpretazione letterale, ma anche e soprattutto, risalendo allo scopo delle
stesse, che e' quello di semplificare al massimo il rapporto tra
amministrazione e privati cittadini".
In
questi termini, l'Organo ministeriale ha chiarito che "detto articolo non
riguarda soltanto il caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' sia contenuta in un'istanza, ma estensivamente, anche tutte le
ipotesi in cui tale dichiarazione risulti da un atto separato, ma comunque
funzionalmente collegato al testo dell'istanza".
Trasferendo
tale principio nel campo delle procedure per l'ammissione alle gare d'appalto,
consegue che tutte le dichiarazioni sostitutive, anche quelle di atto notorio,
rilasciate a corredo di istanze di partecipazione alle gare medesime, non
necessitano piu' della autenticazione delle relative sottoscrizioni.
Il
chiarimento ministeriale dovrebbe, quindi, fugare definitivamente i dubbi
interpretativi sollevati dalle amministrazioni committenti, ai fini della
documentazione da produrre per l'ammissione alle gare d'appalto.
Si
consigliano comunque le imprese ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni
del bando di gara. Pertanto laddove il medesimo prescriva l'obbligo di
dichiarazioni sostitutive da rendere con firma autentica, vi è l'obbligo di
attenersi a tale indicazione per non essere esclusi dalla gara.