ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Si sottolinea che per il corrente anno 2007 trova
ancora applicazione la vecchia disciplina per quanto attiene il pagamento del
saldo dell’addizione relativa all’anno 2006. Pertanto,
nel corso dell’anno 2007, gli interessati dovranno procedere, come negli anni
passati, al calcolo e al pagamento dell’addizionale dell’anno 2006 cui si
aggiunge, come si dirà, anche il pagamento dell’acconto riferito all’anno 2007.
Di
seguito di fornisce una prima illustrazione delle
novità introdotte.
1)
Variazione delle aliquote
Pertanto
i Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
con deliberazione da pubblicare nel sito Internet www.finanze.it area tematica “fiscalità
locale” cui si rinvia.
2)
Individuazione del Comune - Residenza del contribuente
L’addizionale è dovuta al
Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale (cioè la residenza
anagrafica da almeno 60 giorni) alla data del 1 gennaio dell’anno al quale
l’addizionale stessa si riferisce.
Si
ricorda che, in precedenza, la data di riferimento era invece il 31 dicembre e
così continua ad essere per l’addizionale regionale che non ha subito
modificazioni nel suo meccanismo applicativo.
3)
Base imponibile
L’addizionale comunale si applica al reddito
imponibile Irpef ordinaria. Quindi, come in passato,
non vanno computati i redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio
il trattamento di fine rapporto.
Come
si dirà in seguito, il reddito da assumerne ai fini della determinazione
dell’addizionale è, per l’acconto, quello dell’anno precedente all’anno cui si riferisce l’addizionale medesima (ad
esempio, per l’acconto dell’addizionale 2007, si assume il reddito imponibile Irpef dell’anno 2006), mentre per il saldo il reddito è
quello dell’anno di riferimento dell’addizionale stessa (ad esempio, per il
saldo dell’addizionale 2007, si assume il reddito imponibile Irpef dell’anno 2007).
4)
Modalità di versamento
A decorrere dall’addizionale per l’anno 2007 il
versamento va effettuato in acconto ed a saldo.
Acconto
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento
dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota prevista, come sopra visto, al
reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da utilizzarsi ai fini
della determinazione dell’acconto è quella deliberata per l’anno di
riferimento, qualora pubblicata con le modalità come in precedenza riferite,
entro il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero quella vigente nell’anno
precedente se pubblicata successivamente.
Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente ed
i redditi ad essi assimilati, l’acconto è determinato
dal sostituto d’imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Saldo
Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di
conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici
rate a partire dal periodo di paga successivo a quello nel quale il conguaglio
è effettuato e, comunque, non oltre il mese di novembre (con versamento il 16
dicembre).
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è
prelevata in unica soluzione.
5)
Codici di versamento
L’Agenzia
delle Entrate con risoluzione del 6 febbraio
Codici
acconto
3860
“addizionale
comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto di
imposta. Acconto”
3862
“addizionale
comunale all’Irpef trattenuta dal
sostituto di imposta - modello 730. Acconto”
Codici saldo
3816 “addizionale comunale
all’Irpef trattenuta dal sostituto di imposta. Saldo”
3818 “addizionale
comunale all’Irpef
trattenuta dal sostituto di imposta - modello 730. Saldo”
Per la compilazione del modello F24 nella richiamata
risoluzione l’agenzia precisa che:
-
i codici tributo sopra riportati vanno esposti nella
sezione “Ici e altri tributi locali”
-
nella colonna “codice
ente/codice comune” va indicato per i comuni della provincia di Brescia il
codice 99
-
nel campo “anno di
riferimento” deve essere riportato l’anno di imposta cui si riferisce il
versamento riportato con quattro cifre (ad esempio per l’acconto
dell’addizionale 2007 va indicato “
I
codici relativi all’acconto possono riportare solo somme a debito versate; i
codici relativi al saldo invece possono riportare anche somme a credito
compensate.
6)
CUD 2007
L’importo da trattenere e quello trattenuto sono da
indicare nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed
assimilati (nel CUD 2007, casella 7-bis)