APPRENDISTI - INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA DAL 1° GENNAIO 2007 - CIRCOLARE INPS N. 43/2007

Si fa seguito alle precedenti indicazioni fornite in materia (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007), per comunicare che l’Inps, con la circolare n. 43 del 21 febbraio 2007, ha dettato le istruzioni operative per l’estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia a carico dell’Istituto stesso.

Si riepiloga qui di seguito il contenuto della citata circolare dell’Istituto.

 

Destinatari

Secondo le precisazioni fornite dall’Istituto destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato.

 

Decorrenza

Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi di malattia insorti a partire dal 1° gennaio 2007.

 

Inoltro certificazione di malattia

Gli apprendisti devono inviare al datore di lavoro ed all’Inps, entro 2 giorni dalla data del rilascio, la certificazione attestante lo stato di malattia redatta dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, troverà applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

 

Controllo dello stato di malattia

Anche gli apprendisti sono soggetti al controllo dello stato di malattia secondo le vigenti disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati, compreso il rispetto delle note fasce orarie di reperibilità.

 

Misura e durata della prestazione

L’Istituto precisa che, ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia a favore degli apprendisti, trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, compreso il rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

Adempimenti dei datori di lavoro

L’istituto precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia a carico Inps e lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.

A tal fine, il recupero avverrà utilizzando le modalità già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro “D”- rigo 52 del modello DM10/2).