APPRENDISTI - INDENNITÀ ECONOMICA DI
MALATTIA DAL 1° GENNAIO 2007 - CIRCOLARE INPS N. 43/2007
Si fa seguito alle precedenti indicazioni fornite in
materia (cfr. suppl. n. 2 al
Not. n. 1/2007), per
comunicare che l’Inps, con la circolare n. 43 del 21
febbraio
Si
riepiloga qui di seguito il contenuto della citata circolare dell’Istituto.
Destinatari
Secondo
le precisazioni fornite dall’Istituto destinatari
della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività,
assunti con contratto di apprendistato.
Decorrenza
Per
quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per
gli eventi di malattia insorti a partire dal 1° gennaio 2007.
Inoltro
certificazione di malattia
Gli apprendisti devono inviare al datore di lavoro ed
all’Inps, entro 2 giorni dalla data del rilascio, la
certificazione attestante lo stato di malattia redatta dal medico curante. In
caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di
legge, troverà applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità
relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo
giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Controllo dello stato di malattia
Anche
gli apprendisti sono soggetti al controllo dello stato di malattia secondo le
vigenti disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati,
compreso il rispetto delle note fasce orarie di reperibilità.
Misura e durata della prestazione
L’Istituto
precisa che, ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della
prestazione di malattia a favore degli apprendisti, trova integrale
applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, compreso il
rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare
previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Adempimenti dei datori di lavoro
L’istituto precisa che, a decorrere dal 1° gennaio
2007, i datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia a
carico Inps e lo porteranno a conguaglio con i
contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.
A
tal fine, il recupero avverrà utilizzando le modalità già in uso per la
generalità dei lavoratori dipendenti (quadro “D”- rigo 52 del modello DM10/2).