Con la
circolare n. 46, che di seguito si pubblica, l’Inps ritorna sull’argomento
relativo all’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di
sicurezza sociale che, di recente, hanno interessato le neocomunitarie
Repubbliche di Bulgaria e Romania (cfr. Not. nn. 1 e 2/2007).
Come già
evidenziato nelle precedenti informative, i lavoratori italiani distaccati in
Romania e Bulgaria e, viceversa, quelli bulgari e rumeni distaccati in Italia
dovranno essere assicurati nei Paesi d’origine, richiedendo l’apposito
formulario E101. In tal modo i datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare i
versamenti previdenziali per le forme assicurative attenendosi alle tipologie
ed alle aliquote previste nei Paesi di provenienza.
Nel caso in
cui la procedura di distacco non fosse attuata, ovvero, nel caso di superamento
del periodo autorizzato al distacco, i lavoratori neocomunitari che si trovano
in Italia dovranno essere assicurati attenendosi alla legislazione nazionale
italiana secondo il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Ricapitolati
gli aspetti concernenti le modalità per l’instaurazione del rapporto di lavoro,
la nota si sofferma su quelli relativi ai trattamenti assistenziali e
previdenziali riconosciuti in favore dei cittadini bulgari e rumeni
successivamente al 1 gennaio 2007.
In
particolare viene segnalato che, i cittadini comunitari residenti in Italia,
tra cui i bulgari e i rumeni, possono usufruire dei benefici riconosciuti dalla
legislazione italiana a sostegno della maternità e paternità solo per gli
eventi relativi alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti, scaturiti dopo
la data del 1 gennaio 2007; viceversa, per quelli precedenti sarà possibile
riconoscere le relative prestazioni ove sussista un’apposita domanda presentata
all’Inps ovvero al Comune e sia perfezionato il requisito del possesso della
carta di soggiorno entro la suddetta data.
Relativamente
all’assegno per il nucleo familiare la nota in oggetto ribadisce, come nel
precedente messaggio Inps n. 3261/07, che ai cittadini comunitari residenti in
Italia sia riconosciuta tale prestazione solo nei casi in cui ricorrano, alla
data di presentazione della domanda, tutti i requisiti previsti dalla legge.
Pertanto per usufruire dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1
gennaio 2007/31 dicembre 2007, i soggetti legittimati potranno inoltrare la
richiesta entro il 31 gennaio 2008.
Infine si
sottolinea che, per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di
Assegno sociale e di Invalidità civile, i cittadini bulgari e rumeni residenti
sul territorio italiano, dalla data del 1 gennaio 2007 se in possesso dei
requisiti di legge, sono tenuti esclusivamente a produrre la Carta di soggiorno
UE, ai sensi del DPR n. 54/02.
Inps
Circolare n.
46 del 23 Febbraio 2007
Oggetto: Legge n.16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del Trattato di
adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea.
Riflessi previdenziali.
Sommario: Premessa. Modalità del rapporto di lavoro. Trattamento
assistenziale e previdenziale
Con la Legge
n.16 del 9 gennaio 2006 l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea, con effetto dal 1
gennaio 2007.
Da tale data
è prevista l’applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle
relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio
nazionale, ai sensi del DPR n.54 del 18 gennaio 2002 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea).
Ciò
premesso, a completamento ed integrazione dei messaggi n. 1552 del 16 gennaio
u.s. e n. 2309 del 25 gennaio u.s., che si intendono interamente recepiti dal
presente testo, si forniscono ulteriori elementi inerenti alla sicurezza
sociale di rapporti di lavoro e alle modalità di gestione degli aspetti
previdenziali ed assistenziali applicabili ai cittadini dei due paesi neo
comunitari.
Modalità del
rapporto di lavoro
A decorrere
dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di
sicurezza sociale sia per i lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia,
che per i lavoratori italiani distaccati in uno dei due Paesi neo - comunitari.
Con
riferimento ai lavoratori italiani di imprese italiane distaccati in Romania e
Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987,
quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei
confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato
all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.
Tali
lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione
della procedura di “distacco” (tramite
richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in
materia di sicurezza sociale.
In tal caso
i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti
previdenziali per forme assicurative, tipologie ed aliquote identiche a quelle
previste per il lavoro sul territorio nazionale.
La normativa
di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile
ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, di
armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
Al di fuori
dell’ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento
contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni
della legge 398 del 1987, come già esposto, non trovano più applicazione.
I lavoratori
rumeni e bulgari, di imprese di quei paesi, distaccati in Italia, a partire dal
1° gennaio 2007, ove sia attivata la procedura di distacco (con richiesta del modello E101 all’Autorità competente del
Paese di provenienza ), continuano ad essere assicurati presso quest’ultimo ai
sensi delle disposizioni comunitarie.
Nell’ipotesi
in cui non sia attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento
del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in
Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al
principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole
generali applicabili ai lavoratori italiani.
Si ritiene
opportuno precisare che la disciplina predetta trova applicazione anche ai
lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano
in Italia.
Pertanto,
anche in questo caso, ove l’impiego in Italia consegua ad una situazione di
distacco, il datore di lavoro rumeno o bulgaro dovrà produrre l’E101.
In tutti gli
altri casi, l’obbligo assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad
essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate (Cfr.
circolare n. 122/2003).
Per quanto
concerne l’accesso al mercato del lavoro marittimo, è opportuno richiamare in
questa sede la nota del 18 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti, Direzione
Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, con cui si
precisa che le disposizioni di cui al decreto legislativo n.286/90 e successive
modifiche ed integrazioni non si applicano e che il settore è regolato da
normativa speciale (Convenzione internazionale IMO STCW, legge n.30/98 e
n.88/001 ecc.). Pertanto, il controllo dell’accesso dei marittimi bulgari e
rumeni, come per tutti i lavoratori marittimi, avviene attraverso la verifica
da parte delle Autorità Marittime o Consolari dei requisiti d’imbarco (idoneità
/ inidoneità alla navigazione) e, soprattutto, il possesso dei titoli
professionali idonei e necessari per lo svolgimento dell’attività a bordo delle
navi battenti bandiera nazionale.
Trattamento
assistenziale e previdenziale
Considerato
che i cittadini comunitari hanno diritto ai benefici riconosciuti dalla
legislazione italiana a sostegno della maternità e della paternità (assegno di
maternità dello Stato ed assegno di maternità del Comune di cui al capo XIII
del D.Lgs. 151/2001) alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani
(si rammenta, in particolare, quella relativa alla necessità di residenza in
Italia), si precisa che a tali benefici i cittadini dei citati Paesi possono
accedere solo per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati)
verificatisi dopo la data del 1° gennaio 2007.
Per gli
eventi di maternità, verificatisi precedentemente al 1° gennaio 2007, per i
quali sia prevista apposita domanda da presentare all’INPS (assegno dello
Stato) o al Comune (assegno del Comune) il cui termine risulti ancora non
scaduto alla suddetta data del 1° gennaio 2007, sarà possibile erogare le
relative prestazioni qualora venga perfezionato entro tale termine il requisito
del possesso della carta di soggiorno (per cittadini comunitari ), la cui
richiesta sia stata presentata prima della scadenza del termine suddetto.
Per quanto
riguarda l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della
legge 23.12.1998 n. 448, beneficio esteso dall’art. 80, comma 5, della legge
23.12.2000, n. 338 anche ai nuclei familiari di cittadini comunitari residenti
in Italia aventi tre figli minori, si precisa che, in occasione dell’entrata
nell’Unione Europea dei nuovi due Paesi, i cittadini di tali Stati hanno titolo
alla concessione di detta prestazione, a far tempo dal 1° gennaio 2007 qualora
ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Si
sottolinea inoltre che la richiesta
dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1.1.2007/31.12.2007 potrà
essere inoltrata entro il 31 gennaio 2008, sempre che alla data della domanda i
cittadini siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
per il diritto al beneficio.
Per quanto
concerne infine il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di assegno
sociale (AS) e di invalidità civile (INVCIV) non sono contemplate restrizioni;
pertanto, dalla data dell’1.1.2007 i cittadini appartenenti a Romania e
Bulgaria possono più agevolmente accedervi, non essendo più necessario il
possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi del testo unico
sull’immigrazione, così come previsto dall’art. 80 co.19 L.388/2000.
I cittadini rumeni e bulgari
residenti sul territorio italiano, dunque, per ottenere le provvidenze
economiche di AS e INVCIV - se in possesso di tutti gli altri requisiti –
dovranno solo produrre la Carta di soggiorno UE concessa in base alle
disposizioni contenute nel DPR 54/02.