LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO
2007 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI
Con Decreto
Interministeriale del 19 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
24 del 30 gennaio 2007, sono state individuate le retribuzioni convenzionali a
valere per l’anno 2007 per i lavoratori italiani impiegati all’estero, come
previsto dall’art. 4 della Legge 398/87.
Le predette
retribuzioni costituiscono l’importo base per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti per i lavoratori italiani impiegati
all’estero in Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di
sicurezza sociale e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro
dipendente dei citati lavoratori.
Le predette
retribuzioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1°
gennaio 2007 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2007 e
nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimento da o
per l’estero nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Il decreto
prevede delle retribuzioni specifiche per l’industria edile. Nella
classificazione sono state riportate le qualifiche previste dal CCNL Edilizia
operando una omogeneizzazione nell’inquadramento all’estero ed in Italia del
dipendente e risolvendo i dubbi interpretativi legati all’individuazione della
qualifica di riferimento e, conseguentemente, della base imponibile
previdenziale e fiscale.
Per i quadri
ed i dirigenti la retribuzione convenzionale è determinata sulla base del
raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, come risulta
dalle tabelle di seguito pubblicate.
Circa tale
materia, come noto, permane un contrasto interpretativo in ordine alla
rilevanza delle retribuzioni convenzionali anche al fine della determinazione
della base imponibile ai fini contributivi.
Infatti, è
pacifico che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti fiscalmente
residenti in Italia, che nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni
solari, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato sulla base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con
decreto interministeriale (per l’anno 2007 si tratta del citato decreto 19
gennaio 2007).
Invece, è
controverso se ai fini dell’imponibile contributivo si debba far riferimento a
tali retribuzioni.
Infatti, il
Ministero del Lavoro, con nota del 19 gennaio
- in
presenza dei requisiti sopra brevemente riportati, ai fini dell’assolvimento
degli obblighi fiscali per i lavoratori italiani operanti all’estero varrebbero
le retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto
interministeriale;
- ai fini
degli obblighi contributivi, le retribuzioni da assumere a base di calcolo
sarebbero differenti a seconda dello Stato estero in cui viene prestata
l’attività lavorativa. In particolare:
a) in caso
di Paesi Comunitari o con i quali l’Italia abbia concluso accordi di sicurezza
sociale, l’obbligo contributivo dovrebbe essere assolto in base alle
retribuzioni effettive, determinate secondo le regole comuni contenute
nell’art.
b) in
presenza di convenzioni parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe
essere determinata con riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali,
rispettivamente per le forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni
stesse;
c) in
assenza degli accordi in parola, infine, a parere del Ministero, rileverebbero
le retribuzioni convenzionali.
Pertanto,
agli effetti operativi, rimane un profilo di incertezza per i soli lavoratori
italiani operanti in Paesi Comunitari o in Paesi con cui l’Italia abbia
sottoscritto accordi di sicurezza sociale o convenzioni parziali. In tali casi
al fine dell’assolvimento degli adempimenti contributivi le imprese, anche
sulla base della rilevanza economica della questione, potranno scegliere tra le
seguenti due alternative:
- applicare
anche in questi casi le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 19
gennaio 2007; oppure
- adottare,
in via prudenziale, la tesi del Ministero del Lavoro, e pertanto assumere quale
base imponibile la retribuzione effettivamente erogata, facendo però espressa
riserva di ripetizione della contribuzione indebitamente versata in caso di
rettifica dello stesso orientamento.
Si segnala
infine che l’Inps, con circolare n. 45/2007, nel dettare istruzioni per l’applicazione
delle retribuzioni convenzionali ha chiarito che la “retribuzione nazionale”,
ai fini della individuazione della corrispondente retribuzione convenzionale, è
costituita dal trattamento mensile che si ottiene dividendo per 12 il
trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti
riconosciuti ai lavoratori per accordo tra le parti, e con esclusione
dell’indennità estero.
Di seguito si pubblicano le
tabelle contenute del citato decreto interministeriale 19 gennaio 2007 (gli importi
sono espressi in euro).
Qualifica |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
OPERAI |
|
Operai |
1.630,20 |
Operai
specializzati |
1.792,48 |
Operai 4
livello |
1.917,29 |
IMPIEGATI |
|
Impiegati
d’ordine |
1.917,29 |
Impiegati
di concetto |
2.207,34 |
Impiegati
direttivi di VI livello |
2.731,80 |
Impiegati
direttivi di VII livello |
3.139,05 |
Qualifica |
Retribuzione
Nazionale Mensile |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
QUADRI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 3.362,22 |
3.362,22 |
II |
da 3.362,23 a 3.602,25 |
3.602,25 |
III |
da 3.602,26 a 3.842,27 |
3.842,27 |
IV |
da 3.842,28 a 4.122,56 |
4.122,56 |
V |
da |
4.402,84 |
DIRIGENTI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 4.999,51 |
4.999,51 |
II |
da 4.999,52 a 5.919,99 |
5.919,99 |
III |
da 5.920,00 a 6.840,47 |
6.840,47 |
IV |
da 6.840,48 a 7.760,95 |
7.760,95 |
V |
da 7.760,96 a 8.681,43 |
8.681,43 |
VI |
da 8.681,44 a 9.601,91 |
9.601,91 |
VII |
da 9.601,92 a 10.522,39 |
10.522,39 |
VIII |
da 10.522,40 a 11.442,87 |
11.442,87 |
IX |
da 11.442,88 a 12.363,35 |
12.363,35 |
X |
da |
13.283,78 |