INAIL - DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - DECORRENZA DEL
TERMINE PER L’INOLTRO DELLA DENUNCIA - PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel caso in
esame, il giudice di merito rigettava la domanda del datore di lavoro
ricorrente in opposizione alla ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro per il pagamento di una sanzione per la violazione
dell’art. 53, commi 2, 3, e 5, del Dpr n. 1124/65, per avere trasmesso
all’Inail, con 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine ultimo,
la denuncia di infortunio di un dipendente. Osservando che l’opponente era
nelle condizioni di adempiere all’obbligo di denuncia entro due giorni dalla
notizia dell’infortunio stesso, sin dalla data del verificarsi del medesimo, senza dover
attendere la consegna da parte del dipendente del certificato di prolungamento
dello stato morboso, per cui la tardiva consegna di quest’ultimo non escludeva
la violazione consistente nella non tempestività di tale denuncia.
Per la
cassazione della sentenza di merito il datore di lavoro ha proposto ricorso
fondato su di un unico motivo, chiedendo la censura di tale decisione per non
avere considerato che l’obbligo di denuncia è collegato dalla legge vigente al
verificarsi di un infortunio cui ne deriva inabilità al lavoro per almeno
quattro giorni, mentre nel caso concreto era pacifico che il primo certificato
rilasciato dal locale Pronto soccorso conteneva una diagnosi di tre giorni.
Quindi la
notizia di tale prognosi non determinava ancora l’obbligo di denuncia, che era
stato temporaneamente assolto dopo la presentazione, da parte del lavoratore,
del certificato di prolungamento dello stato morboso.
Nell’accogliere
il ricorso di cui sopra, la sentenza in commento rileva che, con riferimento
all’obbligo di cui all’art. 54 del Dpr n. 1124/65 - secondo cui “il datore di
lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve nel
termine di 2 giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di
ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per
più di tre giornì’ - la Cassazione ha individuato che il momento iniziale dal
quale fare decorrere il termine previsto nel citato articolo, ai fini di
valutare l’eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro, è quello
della data di ricezione del relativo
certificato medico, recante una prognosi di guarigione oltre i tre giorni.
Osservando,
con il richiamo anche alla giurisprudenza penale, come ciò sia conforme alla
lettera ed allo spirito della legge in vigore, poichè l’obbligo di denuncia è
da considerarsi prescritto quando la inabilità al lavoro supera i tre giorni,
condizione il cui accertamento è di competenza del medico.
La
giurisprudenza di legittimità in materia ha sottolineato la natura soggettiva
del criterio prescelto dalla norma di cui sopra per determinare l’obbligo di
denuncia, con il ritenere la certificazione del sanitario quale momento
centrale ed indispensabile agli effetti della notizia dell’evento lesivo che
deve essere denunciato, e il carattere arbitrario che invece rivestirebbe il
porre ulteriori obblighi e condizioni non previste dal legislatore.
Ai sensi di
quanto previsto dall’art. 53 del citato testo unico - secondo la sentenza in
esame - ne risulta, pertanto, che la notizia dell’infortunio, dalla quale
decorre il termine di due giorni previsto nel primo comma dell’articolo stesso,
si riferisce ad eventi produttivi, in base all’accertamento medico, di una
inabilità superiore a tre giorni, senza che possa avere rilievo nè la sola
conoscenza del fatto lesivo, nè quella di una inabilità contenuta nel termine
anzidetto.
La Corte di Cassazione ha
quindi cassato la sentenza impugnata poichè la prognosi originaria non superava
il suddetto termine di tre giorni, mentre solo con la produzione dei successivi
certificati si era realizzato il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di
denuncia.