INAIL - LEGGE FINANZIARIA 2007 - QUINTUPLICAZIONE SANZIONI - NOTA DELL’ISTITUTO
Con nota del
23 febbraio 2007 l’Inail ha fornito chiarimenti in ordine alla norma contenuta
nella Finanziaria 2007 che prevede la quintuplicazione delle sanzioni
amministrative previste per la violazione delle norme in materia di lavoro,
sicurezza sociale, previdenza e tutela cella sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.
L’istituto
ricorda che, per quanto di competenza dell’Inail, sono state quintuplicate le
sanzioni per le violazioni formali disciplinate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come ad esempio quelle previste
dall’art. 12 del citato decreto relative alle denunce di variazione e cessazione
delle lavorazioni e dei rischi.
Ma sono
oggetto di inasprimento anche le sanzioni per ritardata o mancata denuncia di
infortunio o malattia professionale. In queste ultime ipotesi, la sanzione, in
seguito alla Finanziaria 2007, va da un minimo di 1.291,15 ad un massimo
7.746,85 euro. Tale inasprimento comporta poi che nel caso di pagamento in
misura ridotta, secondo quanto previsto dalla Legge 689/1989, l’importo sia
pari ad euro 2.582,20, mentre nel caso di diffida obbligatoria il procedimento
sanzionatorio si può estinguere con il pagamento di euro 1.291,15.
Nella
medesima nota l’Inail precisa infine che l’importo quintuplicato si applica con
riferimento agli illeciti commessi dopo il 1° gennaio 2007 (ad esempio: data di
presentazione della denuncia tardiva, ovvero in caso di accertamento ispettivo,
di norma, la data dell’accertamento stesso).
A questo proposito l’Istituto, richiama la circolare
del Ministero del Lavoro n. 29/2006 nella parte in cui prevede “che nel campo
degli illeciti amministrativi trova applicazione il principio del tempus regit
actum, secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al momento
della commissione della violazione, senza che – come avviene invece in campo
penale – debba valutarsi il principio del favor rei alla luce delle previsioni
sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n. 37/2003). Per quanto attiene alla
consumazione dell’illecito di natura permanente tuttavia – come sostenuto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 25
novembre 2003, n. 7769) – bisogna tenere presente che lo stesso si realizza,
non con l’inizio ma con la cessazione del comportamento lesivo che, di norma,
coincide con la data dell’accertamento da parte del personale ispettivo”.