SOCIETA'
CONTROLLATE O COLLEGATE - POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO
La
normativa che presiede alle gare di appalto in lavori pubblici non prevede
alcun divieto di partecipazione di società che abbiano tra di loro legami di
controllo o collegamento.
Solo
per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente
fissata a poco meno di 10 miliardi) il decreto legislativo n. 406/91 tratta del
tema delle imprese collegate nell'ambito dei lavori che il concessionario può
appaltare a terzi.
La
giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato (cfr. per tutte Consiglio di
Stato, sez. VI, 15/7/1998, n. 1093, sul precedente Notiziario n. 10/98 a pag.
510) ha precisato che non possono partecipare alla medesima gara imprese che
abbiano in comune o un legale rappresentante, ovvero un direttore tecnico
riconosciuto all'albo Nazionale dei Costruttori. In tale contesto non rileva la
circostanza che le offerte presentate da tali ditte possano essere sottoscritte
da soggetti diversi.
In
alcuni bandi di gara viene prevista la inammissibilità di imprese che abbiano
tra loro i legami di controllo o collegamento stabiliti dall'articolo 2359 del
codice civile.
Il
testo di tale articolo, riformulato con il decreto legislativo 9/4/1991 n. 127,
art. 1, è il seguente:
"2359.
Società controllate e società collegate.
-
Sono considerate società controllate:
1)
Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria (c. 2368);
2)
Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c. 2368);
3)
Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai
fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono
considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in borsa (c. 2361)."
Si
rammenta che qualora non vi sia un richiamo esplicito del citato articolo del
codice civile nel bando di gara, o nella lettera di invito, lo stesso non può
essere applicato per procedere all'esclusione dalla gara di imprese che si
trovino in una delle situazioni previste dal richiamato articolo 2359.
Il
medesimo articolo del Codice Civile viene richiamato nell'ambito della
normativa sugli appalti pubblici anche in relazione alle norme che disciplinano
l'istituto del subappalto. L'articolo 18 della legge n. 55/1990, al comma 9,
prevede l'obbligo per l'impresa appaltatrice di allegare all'istanza di
autorizzazione al subappalto, anche una dichiarazione circa l'esistenza, o
meno, di forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 con il subappaltatore.
Si rammenta peraltro che anche in tale ambito non sussiste alcun divieto a
stipulare contratti di subappalto con ditte controllate o collegate. Pertanto
tale dichiarazione si sostanzia in una mera comunicazione.