SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE - POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO

 

La normativa che presiede alle gare di appalto in lavori pubblici non prevede alcun divieto di partecipazione di società che abbiano tra di loro legami di controllo o collegamento.

Solo per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente fissata a poco meno di 10 miliardi) il decreto legislativo n. 406/91 tratta del tema delle imprese collegate nell'ambito dei lavori che il concessionario può appaltare a terzi.

La giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 15/7/1998, n. 1093, sul precedente Notiziario n. 10/98 a pag. 510) ha precisato che non possono partecipare alla medesima gara imprese che abbiano in comune o un legale rappresentante, ovvero un direttore tecnico riconosciuto all'albo Nazionale dei Costruttori. In tale contesto non rileva la circostanza che le offerte presentate da tali ditte possano essere sottoscritte da soggetti diversi.

In alcuni bandi di gara viene prevista la inammissibilità di imprese che abbiano tra loro i legami di controllo o collegamento stabiliti dall'articolo 2359 del codice civile.

Il testo di tale articolo, riformulato con il decreto legislativo 9/4/1991 n. 127, art. 1, è il seguente:

"2359. Società controllate e società collegate.

- Sono considerate società controllate:

1) Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c. 2368);

2) Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c. 2368);

3) Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa (c. 2361)."

Si rammenta che qualora non vi sia un richiamo esplicito del citato articolo del codice civile nel bando di gara, o nella lettera di invito, lo stesso non può essere applicato per procedere all'esclusione dalla gara di imprese che si trovino in una delle situazioni previste dal richiamato articolo 2359.

Il medesimo articolo del Codice Civile viene richiamato nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici anche in relazione alle norme che disciplinano l'istituto del subappalto. L'articolo 18 della legge n. 55/1990, al comma 9, prevede l'obbligo per l'impresa appaltatrice di allegare all'istanza di autorizzazione al subappalto, anche una dichiarazione circa l'esistenza, o meno, di forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 con il subappaltatore. Si rammenta peraltro che anche in tale ambito non sussiste alcun divieto a stipulare contratti di subappalto con ditte controllate o collegate. Pertanto tale dichiarazione si sostanzia in una mera comunicazione.