CONTRATTO DI APPRENDISTATO SUCCESSIVO AD ALTRO RAPPORTO DI LAVORO
TEMPORANEO - CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITA’
Con nota n. 8 del 2 febbraio scorso il Ministero
del Lavoro, in risposta all’interpello formulato da Confindustria circa la
possibilità di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di
un soggetto che abbia già prestato, presso la medesima impresa, la propria
attività lavorativa con rapporti di lavoro di natura temporanea, ha precisato
quanto segue.
Non
sussistono particolari limiti all’assunzione di un soggetto con contratto di
apprendistato professionalizzante, qualora lo stesso abbia già svolto un
periodo lavorativo con diversa qualificazione professionale, ove le finalità
formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento
delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte.
Per quanto
concerne poi il caso in cui vi sia una coincidenza tra la qualifica
professionale già in possesso del lavoratore e la qualifica cui tende il nuovo
rapporto formativo, il ministero ha chiarito, sulla scorta di alcuni precedenti
giurisprudenziali, che tale ipotesi è possibile laddove l’ulteriore contratto
sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita, in
grado di conferire al soggetto una più complessa e articolata conoscenza sia
del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte.
Al fine, poi, di misurare la
compatibilità del percorso formativo con il rapporto di lavoro precedentemente svolto
dal lavoratore, acquista incidenza la durata di quest’ultimo, non essendo
ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da
parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo
o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del
contratto formativo per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla
contrattazione collettiva per l’apprendistato.