CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - D.LVO 368/2001 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE A SETTE MESI - LIMITI QUANTITATIVI E POSSIBILITA’ DELLA PROROGA

 

Il Ministero del lavoro con nota n. 12 del 13 febbraio scorso ha fornito alcuni chiarimenti circa la richiesta di interpello formulata nel marzo 2006 dall’Ance al medesimo Dicastero, per il tramite di Confindustria.

In quell’occasione l’Ance aveva richiesto chiarimenti circa l’esatta interpretazione delle norme contenute nel D.lgs. n. 368/2001, concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato (art. 4), con espresso riferimento a quelli di breve durata (art. 10), stante una distorta interpretazione che dei medesimi, nonchè della stessa circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro, veniva data e, secondo la quale, i contratti a tempo determinato di breve durata non sarebbero stati suscettibili di proroga.

Il Ministero, confermando l’orientamento già manifestato dall’Ance e chiarendo la portata dell’art. 10 del suddetto decreto, ha specificato che il legislatore con lo stesso ha inteso limitare il ricorso alla contrattazione a tempo determinato, affidando alla contrattazione collettiva il compito di individuare i limiti quantitativi delle assunzione a termine.

Nello stesso tempo ha, inoltre, specificato che sono esenti da tali limitazioni le diverse ipotesi elencate ai co. 7 e 8 dello stesso art. 10, tra cui rientra quella dei contratti di durata non superiore ai 7 mesi, compresa l’eventuale proroga.

Con ciò riferendosi esclusivamente a quei contratti di durata inferiore ai sette mesi che, anche laddove legittimamente prorogati non superino, però, complessivamente tale periodo.

Chiarisce, infatti, il Dicastero che l’ipotesi contraria, in cui cioè un contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a sette mesi venga prorogato e oltrepassi tale durata, rientrerà nelle limitazioni quantitative fissate, ai sensi della legge di cui sopra, dalla contrattazione collettiva.