RIFORMA MERCATO DEL LAVORO -D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - D.M. 17 NOVEMBRE 2005 - CHIARIMENTI MINISTERIALI

 

Con riferimento al contratto di inserimento per le donne lavoratrici, l’art. 54, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede la possibilità di assumere “donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro …, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile”.

In attuazione di tale norma, il Decreto ministeriale 17 novembre 2005, sulla base dei dati statistici sull’occupazione e disoccupazione pubblicati dall’ISTAT, ha stabilito che, per gli anni 2004, 2005 e 2006, le aree geografiche rientranti nei parametri ora menzionati sono tutte le regioni e province autonome del territorio nazionale.

Il medesimo provvedimento ha altresì individuato le zone di cui all’art. 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 (cioè le aree ad alto tasso di disoccupazione nel cui ambito il personale femminile rientra di per sé nella categoria dei “lavoratori svantaggiati”) nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

A questo riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Decreto Legislativo n. 276/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 e secondo quanto confermato dall’Inps con circolare n. 74 del 19 maggio 2006 e dall’Inail con nota del 6 luglio 2006, lo sgravio contributivo del 25% è riconosciuto in maniera uniforme e generalizzata in tutti i casi di assunzione con contratto di inserimento di personale femminile, mentre la fruizione delle agevolazioni in misura superiore al 25% è consentita, alle condizioni di cui al citato Regolamento (CE) n. 2204/2002, qualora sussistano i requisiti della residenza della lavoratrice e dello svolgimento della prestazione in una delle regioni sopra indicate.

Si segnala ora che il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 25/I/0000228, dell’8 gennaio 2007, in risposta ad uno specifico interpello (n. 1/2007), ha precisato che il predetto Decreto ministeriale 17 novembre 2005 ha natura dichiarativa e, pertanto, la sua efficacia va estesa non solo ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore dello stesso, ma a tutti i contratti di inserimento di lavoratrici stipulati negli anni 2004, 2005 e 2006.