IRPEF - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL FINE DI ANTICIPARE L’ESODO
DEI LAVORATORI - NUOVO REGIME FISCALE DELLE SOMME EROGATE - CIRCOLARE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10/2007
Con la circolare
n. 10/2007, che si pubblica di seguito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dal decreto-legge 223/2006
(articolo 36, comma 23) alla disciplina fiscale applicabile sulle somme offerte
ai lavoratori per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro,
precedentemente regolamentata dal comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir.
La nuova
disposizione, in vigore dal 4 luglio 2006, abroga l’articolo19 comma 4 bis del
Tuir, che prevedeva una tassazione agevolata - con l’applicazione di
un’aliquota pari alla metà di quella prevista per il T.F.R. - per le somme
corrisposte per incentivare l’esodo anticipato dal posto di lavoro.
Dall’entrata
in vigore del decreto, quindi, queste somme vengono assoggettate alla medesima
aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.
Per
salvaguardare però i diritti di coloro che hanno precedentemente aderito a un
piano incentivato di esodo, è stato previsto un regime transitorio. La
disciplina previgente, più favorevole, può pertanto continuare a essere
applicata in due casi:
- quando si
tratta di rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, cioè prima
dell’entrata in vigore del decreto
- quando si
tratta di rapporti di lavoro cessati dopo l’entrata in vigore del decreto,
purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima del 4 luglio 2006.
La
circolare, in particolare, fornisce chiarimenti specifici sugli atti e sugli
accordi ai quali si applica la norma transitoria, sia per quanto riguarda la
loro natura, sia per quanto riguarda il requisito della certezza della data.
Agenzia
delle Entrate
Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Circolare
del 16/02/2007 n. 10
Oggetto: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23 -
Abrogazione del comma 4-bis dell’art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina
fiscale applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l’esodo dei lavoratori
1. Premessa
L’art. 36,
comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha disposto (con efficacia dal 4 luglio
del 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge), l’abrogazione del comma
4-bis dell’art. 19 del Tuir, concernente la disciplina fiscale applicabile agli
incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del
rapporto di lavoro.
In
particolare, la disposizione suddetta prevedeva che “per le somme corrisposte
in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori che abbiano superato l’eta’ di 50 anni se donne e di 55 anni se
uomini, di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), l’imposta si applica con
aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata
lettere a) del comma 1, dell’art. 17”.
Al fine di
salvaguardare i diritti di coloro che hanno già aderito ad un piano incentivato
di esodo, la legge n. 248, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, ha
introdotto un regime transitorio applicabile, a determinate condizioni, ai
piani d’incentivo all’esodo concordati prima dell’entrata in vigore della norma
abrogativa contenuta nel decreto-legge (4 luglio 2006).
2.
Disciplina previgente
L’incentivo
all’esodo comporta un’offerta, da parte del datore di lavoro, di somme
(aggiuntive rispetto al TFR) al dipendente che accetta di risolvere
anticipatamente il rapporto di lavoro.
Le somme
erogate a titolo di incentivo all’esodo rientrano nell’ambito delle “altre
indennità e somme” percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei
rapporti di lavoro dipendente di cui all’art 17, comma 1, lett. a), del Tuir,
e, pertanto, alle stesse risulta applicabile il regime di tassazione secondo le
modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 19 del Tuir.
L’art. 19,
comma 4-bis, del Tuir, tuttavia, prevede un regime agevolato qualora le
erogazioni in questione vengano corrisposte a soggetti che abbiano superato
l’età di 50 anni, se donne, o di 55 anni, se uomini.
In
particolare, in tale ultimo caso, l’imposta deve essere determinata con
aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto.
E’ opportuno
precisare che l’aliquota agevolata trova applicazione soltanto sulle somme
aggiuntive e non su tutte le somme ordinariamente corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre,
secondo quanto chiarito da questa Agenzia con la risoluzione 29 gennaio 2003,
n. 17, con riferimento ai lavoratori dipendenti delle imprese di credito, il
regime agevolato di cui all’art. 19, comma 4-bis, del Tuir, si rende
applicabile ai soggetti che hanno superato l’età di 50 anni se donne, o di 55
se uomini, anche nel caso di erogazione di un assegno straordinario in forma
rateale, a titolo di sostegno del reddito del lavoratore che ha cessato in via
anticipata il rapporto, in quanto, in quest’ultimo caso si tratta di somme che,
sebbene corrisposte in forma rateale, sono erogate in dipendenza della
risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
3. Nuova
disciplina
In seguito
all’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 19 del Tuir, le somme corrisposte a
titolo di incentivo all’esodo sono ora assoggettate alla medesima aliquota applicata
al trattamento di fine rapporto, alla stregua delle “altre indennità e somme”
di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir, percepite una tantum in
dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro.
Il medesimo
regime di tassazione si applica, inoltre, alle forme di sostegno al reddito
erogate, anche ratealmente, in dipendenza della cessazione anticipata del
rapporto di lavoro, secondo i chiarimenti forniti dalla scrivente nella
risoluzione n. 17 del 2003.
In
particolare, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Tuir, nel caso in cui le
indennità o le somme vengano erogate in relazione alla cessazione del rapporto
di lavoro dipendente, generatore del trattamento di fine rapporto (T.F.R.),
l’aliquota applicabile e’ sempre quella calcolata in sede di tassazione del
T.F.R., a prescindere dalla circostanza che le stesse siano erogate dallo
stesso datore di lavoro oppure da soggetti diversi dal datore di lavoro.
4. Regime
transitorio
In sede di
conversione, la legge n. 248 del 2006 ha introdotto una modifica all’art. 36,
comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, aggiungendo, in particolare, il
seguente periodo:”la disciplina di cui al predetto comma (comma 4-bis dell’art.
19 del Tuir) continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione
a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti
di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La legge di
conversione, pertanto, ha inteso regolare il passaggio dal vecchio al nuovo
regime, facendo salve le situazioni in corso al 4 luglio 2006, data di entrata
in vigore del decreto-legge.
In
particolare, la nuova disposizione contenuta nell’art. 36, comma 23, del
decreto-legge, stabilisce che la disciplina previgente più favorevole, (fermi
restando i requisiti di eta’ previsti dall’abrogato comma 4-bis, art. 19 del
Tuir), può continuare ad essere applicata in due casi:
1) con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati
entro il 3 luglio 2006 (prima dell’entrata in vigore del decreto-legge);
2) con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal
4 luglio 2006 (quindi, successivamente all’entrata in vigore del
decreto-legge), purchè in attuazione di atti o accordi, aventi data certa,
anteriori al 4 luglio 2006.
Per quanto
concerne la natura degli “atti o accordi”, aventi data certa, anteriori al 4
luglio 2006, in attuazione dei quali, ai fini dell’applicazione della
disciplina previgente, deve intervenire la cessazione del rapporto di lavoro,
e’ necessario individuare le fattispecie rientranti in tale definizione.
In linea
generale, gli accordi si identificano in tutti quegli atti in cui sia
intervenuto un incontro di volonta’ tra datore di lavoro e lavoratori
dipendenti in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto
di lavoro.
Si ritiene,
in proposito, che nel concetto di accordi debbano essere ricompresi anche gli
impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con le associazioni
di categoria di dipendenti.
Restano da
individuare le fattispecie riconducibili agli “atti” aventi data certa,
anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, cui e’ applicabile la
disciplina previgente più favorevole.
Al riguardo,
il richiamo agli “atti”, previsto dall’art. 36, comma 23, del decreto-legge n.
223 del 2006, va interpretato con riferimento agli atti unilaterali che impegnano
il datore di lavoro (ad esempio delibere aziendali) recanti le condizioni per
la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e contenenti l’invito al
personale interessato a presentare la propria adesione.
In ogni
caso, si ritiene che, al fine di circoscrivere in maniera puntuale le ipotesi
per le quali e’ ammissibile l’applicazione del regime transitorio in commento,
gli “atti o accordi” suddetti devono necessariamente indicare un termine entro
il quale deve intervenire l’adesione al piano.
Alla luce
delle considerazioni sopra esposte, in presenza di un piano di esodo previsto
in un atto o in un accordo che abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006 e
che indichi un termine per la comunicazione delle adesioni da parte dei
lavoratori interessati, e’ possibile applicare la tassazione agevolata di cui
all’abrogato art. 19, comma 4-bis, del Tuir, anche nel caso in cui l’adesione
del dipendente, con la quale si perfeziona l’accordo con l’azienda e si rende
definitiva la scelta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro,
intervenga successivamente al 4 luglio 2006 (ma, necessariamente entro il
termine indicato nell’atto o nell’accordo).
La norma in
commento richiede, altresì, che gli atti o accordi, in base ai quali il
lavoratore cessa il proprio rapporto di lavoro, abbiano “data certa” anteriore
all’entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006).
In altri
termini, poichèin quest’ultimo caso il trattamento agevolato previsto
dall’abrogato articolo 19, comma 4-bis, del Tuir, continua ad esplicare i suoi
effetti anche in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente
all’entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, si richiede la
certezza (da intendere in senso giuridico) che l’accordo o l’atto in base al
quale si verifica la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, sia stato
concluso effettivamente entro il termine indicato (4 luglio 2006).
In
proposito, si fa presente che il requisito della certezza della data si collega
con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali ed, in
particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 -2704 del codice civile
sulle scritture private.
In
particolare, l’art. 2704 del codice civile contiene un elenco degli strumenti
in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve
considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, da ritenersi, peraltro, non
tassativo.
La norma
sopra citata, infatti, fa riferimento, tra l’altro, a qualsiasi “fatto” che
possa essere idoneo a stabilire l’anteriorità della scrittura.
Al riguardo,
la giurisprudenza di legittimità ha precisato che e’ necessario che i fatti
abbiano il carattere di obiettività e, soprattutto, che non possano farsi
risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata
(Cassazione, Sez. I, Sent. 27 gennaio 1993, n. 1016).
A titolo
esemplificativo, al fine di individuare una data certa può tenersi conto dei
seguenti eventi:
- la
formazione di un atto pubblico;
-
l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un
verbale, in conformità alla legge notarile;
- la
registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio
pubblico;
- il timbro
postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data
di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il
foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Ciòin quanto, come
riconosciuto dalla giurisprudenza, la timbratura eseguita in un pubblico
ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il
documento e’ stato inviato nel medesimo giorno in cui e’ stata eseguita
(Cassazione, Sez. I, Sent. 19 marzo 2004, n. 5561);
- l’utilizzo
di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano
adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla
annotazione;
- l’invio
del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.
Si fa
presente, infine, che, ricorrendo le condizioni sopra descritte, il regime transitorio
più favorevole e’ applicabile agli assegni straordinari di sostegno al reddito,
di cui al decreto ministeriale n. 158 del 2000, corrisposti, in forma rateale,
ai dipendenti degli istituti di credito.
Il medesimo
regime si applica, altresì, alle forme di sostegno al reddito, erogate anche
ratealmente, che fruiscono dello stesso regime fiscale dei richiamati assegni
destinati ai dipendenti del settore del credito, nonchè alle indennità, di cui
all’art. 7 della legge della Regione Calabria 2 marzo 2005, n. 8, corrisposte,
in forma rateale, al personale dipendente della Regione, a titolo di incentivo
per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, sempre che, nel rispetto
della normativa regionale suddetta, la cessazione del rapporto sia avvenuta
entro il 30 giugno 2005, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 223 del 2006.
Restano valide, nella misura in cui sono compatibili con l’attuale disciplina, le istruzioni fornite dalla scrivente con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 e con la risoluzione 29 gennaio 2003, n. 17.