FORMAZIONE ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI - D.LGS. 235/2003 - REQUISITI DEGLI ENTI ABILITATI ALLA FORMAZIONE

 

Come è noto il D.Lgs. 235/03 prevede che “i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Con le precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. 5/2005, suppl. n. 1 al Not. 7/2005 e Not. n. 3/2006) nell’esaminare le disposizioni del citato provvedimento, sono stati illustrati gli aspetti relativi ai contenuti, ai requisiti dei corsi di formazione nonchè ai soggetti abilitati alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Si ritiene utile sottolineare nuovamente che la Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006, ha previsto che possono svolgere l’attività formativa in parola i soggetti pubblici e privati che:

- siano accreditati dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui ambito l’ente intende operare;

- dimostrino di possedere esperienza almeno biennale, maturata nell’ambito dei prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- dimostrino di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

La Scuola Edile reintra tra i soggetti formatori abilitati.