FORMAZIONE ADDETTI AL
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI - D.LGS. 235/2003 - REQUISITI DEGLI ENTI
ABILITATI ALLA FORMAZIONE
Come è noto
il D.Lgs. 235/03 prevede che “i ponteggi siano montati, smontati o trasformati
sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di
lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste”.
Con le precedenti
comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not.
5/2005, suppl. n. 1 al Not. 7/2005 e Not. n. 3/2006)
nell’esaminare le disposizioni del citato provvedimento, sono stati illustrati
gli aspetti relativi ai contenuti, ai requisiti dei corsi di formazione nonchè
ai soggetti abilitati alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio
dei ponteggi.
Si ritiene
utile sottolineare nuovamente che
- siano
accreditati dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui ambito l’ente
intende operare;
- dimostrino
di possedere esperienza almeno biennale, maturata nell’ambito dei prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- dimostrino
di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.