“REVERSE CHARGE”-
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il “reverse charge” si applica per
prestazioni rese da subbaltatore con codice F a prescindere dal settore
economico in cui opera il committente.
Queste tra le precisazioni in tema
di inversione contabile fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.
11/E/07.
Il “reverse charge” in edilizia si
applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che
opera in uno dei settori indicati nella Sezione F della Tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un
altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale
appaltatore o subappaltatore.
Non assume rilevanza, invece, la
qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore
economico in cui lo stesso opera.
Questo uno dei chiarimenti in tema
di “reverse charge”, fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.11/E
del 16 febbraio 2007, che ufficializza le indicazioni già rese
dall’Amministrazione finanziaria in occasione degli incontri con la stampa
specializzata tenutisi nel mese scorso.
Indice
1. Ambito applicativo
2. Errori di fatturazione
3. Soggetti Esteri
1. Ambito applicativo
Il “reverse charge” nell’edilizia è
disciplinato dall’art.17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 633/1972 [1] che
stabilisce che l’inversione contabile trova applicazione “alle prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
In sostanza, la norma prevede
l’applicazione del meccanismo alle prestazioni di servizi rese nel settore
edile dai subappaltatori, con l’effetto di rendere l’appaltatore, non solo
debitore dell’Iva, ma anche soggetto obbligato al relativo versamento
dell’imposta.
Con riferimento all’ambito
applicativo della disposizione, la Circolare 37/E/2006 ha già chiarito che il settore
edile, cui fa riferimento la norma, va identificato nell’attività di
costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione
delle attività economiche ATECOFIN 2004, che indica i codici riferibili alle
attività di “COSTRUZIONI”, utilizzati dai soggetti interessati negli atti e
nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha, ora,
chiarito (cfr. Risposta 5.2 della Circolare 11/E/2007) che qualora il
committente sia, ad esempio, un’impresa alberghiera o un professionista, il
quale abbia appaltato i lavori edili di costruzione o ristrutturazione
dell’edificio in cui svolge l’attività (albergo o studio professionale), ai
fini dell’operatività del meccanismo del “reverse charge” non assume rilevanza la
qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore
economico in cui lo stesso opera.
L’art. 17 del D.P.R. 633/1972,
spiega l’Agenzia, non richiede che il committente principale sia
necessariamente un’impresa che opera nel settore della costruzione o
ristrutturazione di immobili.
Affinchè il sistema dell’inversione
contabile trovi applicazione, infatti, la verifica requisiti soggettivi
specifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio, è operata solo in
capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che
risultano committenti degli interventi edili.
In sostanza, il rapporto tra
committente e appaltatore non è in alcun modo interessato dalla citata norma.
Diversamente, il meccanismo del
“reverse charge” è applicabile solo nei casi in cui il soggetto subappaltatore
opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta Sezione F.
Se, ad esempio, il subappaltatore
non opera nel quadro della Sezione F, ma presta attività di falegnameria
(codice 20.30.2 della Sezione D della Tabella ATECOFIN 2004), l’inversione non
trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale messa in atto
(cfr. Risposta 5.3 della Circolare 11/E/2007).
L’attività esercitata dal
subappaltatore, nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione, non può
ritenersi riconducibile al settore edile.
Pertanto, è esclusa
dall’applicazione del “reverse charge” a prescindere dalla tipologia di
contratto posto in essere tra appaltatore principale e subappaltatore.
2. Errori di fatturazione
L’Agenzia delle Entrate, con
Al prestatore viene in tal modo
riconosciuta la possibilità, entro il termine stabilito dal dettato normativo
(12 mesi), di rettificare la fattura, recuperando l’imposta versata e
regolarizzando la situazione anche nei confronti del soggetto che ha ricevuto
la prestazione.
Infatti, il destinatario della
prestazione (appaltatore) che pagasse erroneamente l’IVA in via di rivalsa, non
potrebbe portare in detrazione l’imposta che gli è stata addebitata, fermo
restando il suo diritto al rimborso dell’imposta, che dovrebbe essergli
corrisposto direttamente dal subappaltatore.
Quest’ultimo, a sua volta, avrebbe
in ogni caso diritto alla richiesta di rimborso all’Erario dell’IVA versata.
3. Soggetti esteri
Caso 1
Appaltatore e subappaltatore
entrambi soggetti esteri non stabiliti in Italia
L’Agenzia delle Entrate fornisce,
inoltre, chiarimenti in ordine a particolari ipotesi in cui l’appaltatore e/o
subappaltatore siano soggetti esteri non stabiliti in Italia (cfr. Risposta 5.1
della Circolare 11/E/2007).
In particolare, nel caso in cui
l’appaltatore ed il subappaltatore siano entrambi soggetti esteri, non
stabiliti in Italia, soltanto l’appaltatore, chiarisce l’Amministrazione
finanziaria, in quanto debitore d’imposta in virtù dell’applicazione del
“reverse charge”, è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in
alternativa, a nominare un rappresentante fiscale (ex art. 17, comma 2, del
D.P.R. 633/1972).
Caso 2
Subappaltatore soggetto comunitario
senza stabile organizzazione in Italia
Invece, nell’ipotesi in cui il subappaltatore:
• sia un soggetto comunitario senza
stabile organizzazione in Italia,
• abbia effettuato esclusivamente
prestazioni di servizi nell’ambito del settore edile (assoggettate al “reverse
charge”) nei confronti di un appaltatore (o altro subappaltatore) stabilito in
Italia,
l’Amministrazione finanziaria gli
riconosce la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi della VIII direttiva
comunitaria, recepita nell’art. 38-ter del D.P.R. 633/1972.
Si segnala, infine, che sull’ambito
applicativo del “reverse charge” l’Agenzia delle Entrate ha in corso di
emanazione una specifica Circolare nella quale dovrebbe far chiarezza sulle
fattispecie applicative, soprattutto con riferimento alle forniture di beni con
posa in opera ed i noli a caldo.
[1]
Comma aggiunto dall’art.35, comma 5, del D.L. 223/2006, convertito con
modificazioni dalla legge 248/2006 e riscritto dall’art.1, comma 44 della legge
296/2006 Finanziaria 2007.