DETRAZIONE DEL 55% PER
(DM Ministero economia e finanze
19/2/07, GU 26/2/07, n. 47)
Il Ministero dell’Economia e delle
finanze ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute
nella legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
La legge n. 296/2006 riconosce una
detrazione dall’imposta lorda pari al 55% delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi:
- che conseguono un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il
20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del
decreto, fino ad un valore massimo di 100.000 euro da ripartire in 3 quote
annuali di pari importo (comma 344);
- sull’involucro di edifici
esistenti (interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e
verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m^2K, evidenziati nell’allegato D), fino ad un valore massimo di
60.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma 345);
- di installazione di pannelli
solari (per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case
di ricovero e cura, istituti scolastici e università), fino ad un valore
massimo di 60.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma
346);
- di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale (sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione), fino ad un valore
massimo di 30.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma
347);
Sono ammessi alla detrazione (che compete
relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2007):
- le persone fisiche, gli enti e i
soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito
d’impresa;
- i soggetti titolari di reddito
d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di cui
sopra su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale - anche rurali -
posseduti o detenuti (per gli interventi eseguiti mediante contratti di
locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata
in base al costo sostenuto dalla società concedente).
La detrazione spetta per le
spese relative a:
A) interventi che comportino una
riduzione della trasmittanza termica U:
- degli elementi opachi costituenti
l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie
(fornitura e messa in opera di materiale coibente ovvero di materiali ordinari
- anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti - per migliorare le caratteristiche termiche delle
strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo);
- delle finestre comprensive degli
infissi (fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
ovvero integrazioni e sostituzioni di componenti vetrati esistenti);
B) interventi impiantistici
concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda
(smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,
parziale o totale; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici
organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di
riscaldamento);
C) prestazioni professionali
necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensive della
redazione dell’attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione
energetica.
Adempimenti
I soggetti che intendono avvalersi
della detrazione relativa alle spese per gli interventi descritti sono tenuti
a:
- acquisire l’asseverazione di un
tecnico abilitato (iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli
architetti ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali),
che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dal
provvedimento in parola;
- acquisire e a trasmettere all’ENEA
entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio
2008 (per i soggetti con esercizio a cavallo, non oltre 60 giorni dalla
chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007) copia
dell’attestato di certificazione energetica ovvero copia dell’attestato di
qualificazione energetica prodotti da un tecnico qualificato (con i dati elencati
nello schema in allegato A) e la scheda informativa relativa agli interventi
realizzati contenente i dati elencati nello schema in allegato E;
- effettuare il pagamento delle
spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale
da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è effettuato.
L’asseverazione, la ricevuta della
trasmissione all’ENEA della documentazione, le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese effettivamente sostenute e - limitatamente alle persone
fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non
titolari di reddito d’
Attestato di certificazione e
di qualificazione energetica
L’attestato
di certificazione energetica degli edifici è prodotto - dopo l’esecuzione degli
interventi - utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero dai Comuni; in assenza di
tali procedure, viene prodotto l’attestato di qualificazione energetica,
predisposto in conformità allo schema riportato in allegato A ed asseverato da
un tecnico abilitato.