ACQUISTO DI MOTORI
ELETTRICI E VARIATORI DI VELOCITÀ AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - DETRAZIONI
DEL 20%
(DM Ministero sviluppo economico
19/2/07, G.U. 26/2/07, n. 47)
È stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico recante
disposizioni in materia di detrazioni, nella misura del 20%, per le spese
sostenute - entro il 31 dicembre 2007 - per l’acquisto e l’installazione di
motori ad elevata efficienza e variatori di velocità di cui all’art. 1, commi
358 e 359, della legge n. 296/2006.
Il decreto in commento provvede a
definite le caratteristiche, cui devono rispondere i motori ad elevata
efficienza (riportate in allegato A) e i variatori di velocità, di cui ai commi
citati della legge Finanziaria 2007, perché i soggetti che provvedono al loro
acquisto e installazione possano usufruire della detrazione del 20% degli
importi sostenuti (fino a un massimo di euro 1.500).
Vengono altresì indicati i tetti di
spesa massima, nella tabella 1 e
Soggetti ammessi alle
detrazioni
La detrazione dall’imposta lorda
spetta:
- alle persone fisiche, gli enti e i
soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito
d’impresa;
- ai soggetti titolari di reddito
d’impresa
che sostengono le spese di
acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di
sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché
di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità.
Nel caso in cui i beni siano
acquisiti mediante contratti di leasing l’agevolazione si determina sulla base
del costo sostenuto dalla società concedente. La detrazione non compete a
soggetti diversi dall’utilizzatore finale, né per beni utilizzati o destinati
ad essere utilizzati all’estero.
Modalità
I soggetti che intendono beneficiare
delle detrazione di cui sono tenuti a:
- conservare ed esibire, se richiesto,
le pertinenti fatture, con l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli
motori e dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente
sostenute (nel caso trattasi di motore elettrico anche copia della certificazione
del produttore);
- compilare le schede raccolta dati
di cui agli allegati B e C e trasmetterle all’ENEA.
L’invio della scheda deve avvenire,
secondo le due procedure alternative indicate nel decreto, entro il 29 febbraio
2008 per i soggetti quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare 2007,
mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Ritiro delle apparecchiature
sostituite
Le
apparecchiature sostituite per cui non sono previsti ulteriori utilizzi sono
conferite a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre
forme di recupero ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, recante norme in materia
ambientale.