IVA - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI
(Circolare n. 11/E/2007 del 16/2/07)
Le spese sostenute per le opere
edilizie riguardanti il restauro, il risanamento conservativo e la
ristrutturazione edilizia ed urbanistica beneficiano dell’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata del 10% [1].
L’art. 3, comma 1, lett. d) del
D.P.R. 380/2001 ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
anche l’integrale demolizione e ricostruzione [2], a condizione che le
caratteristiche di volumetria e sagoma dell’edificio rimangano le stesse anche
dopo l’esecuzione dei lavori.
Ad un quesito formulato durante un
incontro con i giornalisti esperti del settore, concernente l’applicazione
dell’IVA al 10% anche alle opere di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia
delle Entrate ha risposto che il regime agevolato si applica anche per tali
ultimi tipi di intervento.
Tale orientamento è stato confermato
in via definitiva con la Circolare n. 11/E/2007.
Così, il regime dell’IVA pari al 10%
si applica anche alle opere di integrale demolizione e ricostruzione del
fabbricato, a patto che le sue fondamentali caratteristiche preesistenti
restino invariate.
Si noti che il n. 127-Quaterdecies)
della tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’
aliquota IVA del 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto, per gli interventi di recupero su edifici esistenti, qualsiasi sia la
loro destinazione d’uso.
Tale regime si estende agli
interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che presuppongono anch’essi
edifici già esistenti e non possono essere ricondotti a fabbricati di nuova
costruzione.
Pertanto, in coerenza con tale
principio, non rileva che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 11/E/2007, l’edificio oggetto dell’intervento sia un fabbricato ai
sensi della cd. “Legge Tupini” o una “prima casa”.
Infatti, a queste due tipologie di
fabbricati non è applicabile, in caso di opere edilizie che comportano la
demolizione e successiva ricostruzione, l’IVA ulteriormente agevolata pari al
4% [3], proprio perchè essa è prevista solo per gli immobili di nuova
costruzione e non per quelli preesistenti.
[1] Ai sensi del n. 127 -
Quaterdecies) della Tab. A, Parte III del D.P.R. 633/1972.
[2] Art.3, comma 1, lett. d), del
D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia, che ha modificato l’art. 31 della
legge 457/1978:
(omissis)
d) «interventi di ristrutturazione
edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.
[3]
Ai sensi del n. 39) della Tab A, Parte II del D.P.R. 633/1972.