INDICAZIONE IN FATTURA
DEL COSTO DELLA MANODOPERA
(Circolare n. 11/E/2007 del 16/2/07)
Ad un quesito formulato nel corso
del citato incontro, l’Agenzia delle Entrate ha risposto fornendo le modalità applicative
di questo obbligo.
Tali indicazioni, che vengono di
seguito riportate, sono state effettivamente confermate nella Circolare
11/E/2007:
- è sufficiente l’indicazione
complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
- è sufficiente l’indicazione
complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti
nell’esecuzione dell’intervento;
- nell’ipotesi di ditta individuale
e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non
va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
- qualora i lavori siano eseguiti
sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura
del costo della manodopera è limitato al solo costo relativo ai dipendenti;
- in presenza di eventuali subappaltatori,
le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell’appaltatore
principale dei lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo
della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti
dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
- l’obbligo d’indicazione del costo
della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con
posa in opera degli stessi.
Inoltre, l’Amministrazione
Finanziaria ha ribadito che l’onere di indicazione del costo della manodopera
in fattura riguarda sia le opere per cui è prevista la detrazione del 36%, che
gli interventi che beneficiano dell’IVA pari al 10% fino al 31 dicembre 2007.
Tuttavia, per tale seconda ipotesi,
si ritiene che l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 388, della Legge
Finanziaria 2007 si riferisca esclusivamente agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
In proposito, sebbene il
Legislatore, nel prorogare per il 2007, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta
al 10% in relazione a tale tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e
straordinaria), rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell’art.
1 della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett.b)
della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere
a, b, c e d della legge 457/1978), la portata del beneficio è circoscritta agli
interventi che solo in via transitoria scontano l’applicazione della suddetta
agevolazione.
Tale assunto è stato già da tempo
chiarito dall’Amministrazione finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000,
n.71/E, nell’illustrare l’ambito applicativo dell’art.7 della legge 449/1999,
ha precisato che il citato beneficio trova applicazione sostanzialmente
circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme
restando le disposizioni in materia di IVA che prevedono l’applicazione di
un’aliquota agevolata «in via non transitoria e senza limiti attinenti alla
tipologia degli immobili» (ovverosia gli interventi di cui all’art. 31, comma
1, lettere c e d della legge 457/1978, recupero e restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia, a cui si applica a regime l’aliquota IVA ridotta del
10% ai sensi del n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR
633/1972).
Ciò premesso, si ritiene che, dal 1°
gennaio 2007, sussista l’obbligo di indicare distintamente il costo della
manodopera con riferimento alle fatture relative a lavori di qualsiasi
tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici abitativi (restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) solo nell’ipotesi in cui,
contestualmente alla riduzione dell’aliquota IVA, il committente non impresa si
avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i medesimi interventi, a pena
di decadenza dalla suddetta agevolazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il
committente non fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma solo della riduzione
dell’aliquota IVA del 10%, l’obbligo sussiste solo per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, come sopradetto, per i
contratto di appalto relativi ad interventi più incisivi di recupero,
l’aliquota ridotta si applica a regime [1] e non solo per interventi eseguiti
su edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione strumentale.
Si sottolinea, infine, che il
beneficio è riconosciuto ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera
per i quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14
febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), è
Sembra, pertanto, coerente con la
ratio normativa porre l’obbligo di indicazione del costo della manodopera solo
con riferimento ai servizi ai quali il beneficio si applica, che in Italia
corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio
esistente a destinazione abitativa.
[1]
Ai sensi del n. 127 - Quaterdecies, Tab. A, Parte III del D.P.R. 633/1972.