RETROATTIVITA’ DEGLI
ACCERTAMENTI SULLE VENDITE IMMOBILIARI IN BASE DEL “VALORE NORMALE” -
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n. 11/E/2007 del 16/2/07)
La possibilità, in sede di
accertamento, di procedere alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle
imposte sul reddito, in caso di cessione di immobili al di sotto del “valore
normale” degli stessi, introdotta dall’art.35, commi 2-4, del decreto
“Visco-Bersani” (D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella legge 248/2006),
opera anche per le vendite immobiliari effettuate prima del 4 luglio 2006.
Così conferma l’Agenzia delle
Entrate, con la Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007, nella quale vengono
ufficializzati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nel corso
degli incontri con la Stampa specializzata, tenutisi nello scorso mese di
gennaio.
L’art.35, commi 2-4 e 23 bis, del
D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 248/2006, ha previsto
la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle
imposte sul reddito, nell’ipotesi in cui venga accertato che il valore di
trasferimento di beni immobili si discosti dal “valore normale” degli stessi,
intendendosi per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni
della stessa specie (art.14 del D.P.R. 633/1972 e art.9, comma 3, del D.P.R.
917/1986). Inoltre, è stato ulteriormente previsto che, nel caso di
trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento
bancario, il “valore normale” non possa essere inferiore all’ammontare del
mutuo o del finanziamento erogato.
Contestualmente, è stata abrogata la
disposizione (prevista dall’art.15, D.L. 41/1995, convertito nella legge
85/1995), in base alla quale, per le cessioni di fabbricati classificati o
classificabili nei gruppi A, B e C soggette ad IVA, gli uffici non potevano
procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato nell’atto, se lo stesso
fosse indicato in misura non inferiore al valore catastale.
In materia è intervenuta, da ultimo,
Con
A parere dell’Amministrazione,
infatti, l’art. 15 del D.L. 41/1995 convertito nella legge 85/1995, vigente
fino al 4 luglio 2006, che prevedeva la non rettificabilità se si dichiarava
quantomeno il valore catastale, era infatti disposizione “indiziaria” e,
comunque, non interveniva sul valore imponibile IVA (costituito dall’ammontare
complessivo del corrispettivo effettivamente pattuito).
Al riguardo, si evidenzia comunque
che, nell’ambito delle disposizioni relative all’accertamento in caso di
cessioni di immobili assoggettate ad imposta di Registro, in base alle quali è
possibile procedere alla rettifica del valore dichiarato nell’atto se lo stesso
risulta inferiore al “valore venale” dell’immobile oggetto di compravendita
[1], l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Circolare n.6/E/2007, che, in
attesa dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (di cui all’art. 1, comma 307 della legge 296/2006) che individuerà con
certezza i criteri di determinazione del “valore normale”, gli uffici potranno
far riferimento:
- per i fabbricati, ai valori
indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del
mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, privilegiando, ai fini del
controllo, gli atti in cui risultino indicati valori inferiori rispetto a tali
quotazioni;
- per le aree fabbricabili, alle
determinazioni di valore eventualmente adottate dai comuni con proprio decreto
(ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997).
Nello stesso ambito, è stato poi
ulteriormente chiarito che tali indicazioni non determineranno, comunque, la
rettifica “automatica” del valore dichiarato in atto, ma possono essere utili
per l’avvio di più approfondite analisi sulla base di altri elementi
disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei poteri di controllo.
In tal modo, anche nell’ambito di
questi ultimi poteri di accertamento, la vendita di immobili ad un
corrispettivo inferiore al “valore normale” degli stessi non sarebbe comunque
di per sè sufficiente a procedere ad una rettifica automatica delle dichiarazioni
IVA e delle imposte sul reddito, ma potrebbe costituire solo una circostanza
utile per avviare una più approfondita fase di controllo.
[1] Cfr. art.52, comma 1,
D.P.R. 131/1986. Si ricorda al riguardo
che, ai sensi dell’art.52, comma 5-bis, dello stesso D.P.R. 131/1986, gli unici
atti per i quali non opera la rettifica automatica del valore dichiarato sono
quelli relativi alla compravendita di abitazioni e relative pertinenze,
effettuata nei confronti di persona fisica non esercente attività commerciale,
quando quest’ultima opti per l’applicazione della cosiddetta regola del
“prezzo-valore” (di cui all?art. 1, comma 497, della legge 266/2005 Finanziaria
2006 - come modificato dall’art.1, comma 309 della legge 296/2006-Finanziaria
2007).