LAVORI PUBBLICI - QUOTA DEL 2% DI OGNI APPALTO DA DESTINARE PER ’ARTE
NEGLI EDIFICI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 717/1949
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 2007 sono state pubblicate le Linee guida redatte dal Ministero
delle Infrastrutture per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme
per l’arte negli edifici pubblici.
Il documento, che costituisce atto
di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni
dello Stato, fornisce una puntuale interpretazione della legge del 1949,
adattandone le prescrizioni alle attuali esigenze tecniche e progettuali delle
opere pubbliche.
La legge 717/49 prevede infatti che,
in sede di realizzazione di un edificio pubblico, l’Ente destini una quota non
inferiore al 2% dell’importo all’abbellimento mediante opere d’arte. Lo stesso
vale per interventi di ampliamento e ristrutturazione, mentre sono escluse da
questo obbligo gli edifici destinati ad uso industriale, gli alloggi popolari e
gli edifici scolastici.
La scelta degli artisti deve essere
effettuata sulla base di una procedura concorsuale nel corso della quali vanno
valutati “bozzetti” o riproduzioni in scala ridotta delle opere.
La mancata destinazione del 2%
comporta l’impossibilitŕ di collaudare l’opera e l’obbligo di versare la
suddetta quota, maggiorata del 5%, alla competente soprintendenza.
Le
linee guida, disponibili presso gli uffici del Collegio dei Costruttori,
indicano, infine, l’iter procedurale per l’applicazione della legge.