OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI A PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA - PRECISAZIONI
Viene posto con insistenza il
quesito circa l’obbligo di dotare i nuovi edifici di un’apposita certificazione
circa il rendimento energetico degli stessi, pena l’impossibilità di procedere
alla loro vendita.
A fronte di tali pesanti allarmismi
e ad una normativa non coordinata e perciò di non facile lettura, si ritiene
opportuno ritornare su tematiche già esaminate ribadendo alcuni punti.
Alla luce di quanto più oltre
esposto è possibile sostenere che, allo stato attuale, per la vendita di
edifici costruiti o integralmente ristrutturati, il cui permesso di costruire o
D.I.A. siano successivi al 7/10/2005, il direttore dei lavori abbia l’obbligo
di redarre un “attestato di qualificazione energetica ex D.Lgs. 192/2005” con
un calcolo della prestazione energetica dell’edificio definito sulla base delle
prescrizioni della legge 10/1991.
Quanto detto discende dall’esame
delle nuove norme che disciplinano il settore.
Il Decreto Legislativo n. 192 del 19
agosto 2005, relativo all’attuazione delle disposizioni comunitarie in tema di
rendimento energetico degli edifici, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 23/9/2005, supplemento ordinario n. 158, entrando perciò
in vigore dal 8 ottobre 2005.
Con Decreto Legislativo 29/12/2006,
n. 311, sono state apportate alcune importanti
correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 192/2005.
I punti di immediato interesse del decreto
192/2005 nel suo testo attuale sono i seguenti.
All’art. 6 è previsto che “entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e perciò dal
8/10/2006) gli edifici di nuova costruzione (e quelli di ristrutturazione
integrale o di demolizione e ricostruzione) sono dotati, al termine della
costruzione medesima e a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica”. Gli edifici di cui si parla sono quelli il cui
permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005
Lo stesso articolo, al comma 3,
dispone che “nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola
unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto
di compravendita”.
Nel successivo art. 15, comma 8,
viene stabilito che “in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo
6, comma 3, (e cioè della presentazione da parte del costruttore della
certificazione energetica al momento della compravendita) il contratto è nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.”
E’ stato poi previsto che il
contenuto dell’attestato di certificazione energetica, e perciò i requisiti
energetici che il fabbricato deve possedere, nonché i soggetti che lo possano
rilasciare avrebbero dovuto essere definiti mediante appositi decreti entro il
4/2/2006.
Non essendo ancora stati approvati
tali decreti sorge il dubbio circa l’applicazione dell’obbligo sopra ricordato
previsto a decorrere dal 8 ottobre 2006.
A tal fine va ricordato come lo
stesso decreto 192/2005 abbia previsto (art. 11) che “fino alla data di entrata
in vigore dei decreti, il calcolo della prestazione energetica è disciplinato
dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto” (art.
11, comma 1) e che “fino alla data di entrata in vigore delle linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Ndr: non ancora
emanate) l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a
tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai
sensi dell’articolo 8, comma
La mancata presentazione al comune
da parte del direttore lavori dell’attestato di qualificazione energetica
contestualmente alla fine lavori è sottoposta alla sanzione pari al 50% della
parcella calcolata a tariffa.
Per completezza di esposizione si fa
presente che anche
Si
ricorda che il testo del Decreto 311/2006 correttivo del D. Lgs. 192/2005 è
stato pubblicato sul Notiziario n. 1/2007 a pagina 154 e seguenti.