RIFIUTI -
IMPIANTI MOBILI PER LA RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI INERTI - DECRETO
REGIONE LOMBARDIA
Con
il Decreto 6/7/98, n. 3476, la Regione Lombardia ha fornito importanti
indicazioni circa l'attività di frantumazione dei rifiuti inerti effettuata con
l'ausilio di impianti mobili.
Il
Decreto precisa inoltre che dette operazioni, effettuate con impianti mobili e
alle condizioni e prescrizioni impartite, sono escluse dal campo di
applicazione dell'art. 28, c.7, del D.lgs. 22/97 e cioè dall'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti.
Direzione
Generale Tutela Ambientale: "Direttive e linee guida in ordine alla
riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata
presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l'utilizzo di
impianti mobili"
Il
Direttore generale
della
tutela ambientale
Visti:
-
la I.r. 7 giugno 1980, n. 94;
-
il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
-
la l.r. 16 agosto 1994, n. 21;
-
il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato con d.lgs. 8 novembre
1997, n.389;
-
il d.m. 5 febbraio 1998;
Richiamata
la deliberazione del c.i. 27 luglio 1984, vigente transitoriamente ai sensi
dell'art. 57 del d.lgs. 22/1997;
Viste
le numerose istanze pervenute presso la Direzione Tutela Ambientale, servizio
rifiuti e residui recuperabili, con le quali viene richiesta una
interpretazione autentica in merito alle attività di frantumazione di rifiuti
inerti effettuate con l'ausilio di impianti mobili;
Rilevato
che la predetta attività viene prevalentemente svolta presso i cantieri ove
avvengono le demolizioni ed è finalizzata ad una riduzione volumetrica dei soli
rifiuti inerti di natura lapidea derivanti da tali demolizioni, anche allo
scopo di ottenere prodotti da avviarsi al riutilizzo;
Considerato
pertanto prevalente l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti inerti,
rispetto alle successive operazioni di vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, in quanto
di norma le impurezze derivanti dalla predetta operazione rappresentano una
percentuale ridotta rispetto alla materia prima secondaria ottenuta;
Ritenuto,
per le motivazioni su indicate, di escludere dal campo di applicazione
dell'art. 28, 7 comma del d.lgs. 22/97 esclusivamente le operazioni sopra
citate effettuate con impianti mobili alle condizioni e con le prescrizioni
riportate nell'allegata circolare che costituisce parte integrante del presente
decreto;
Ritenuto
altresì necessario precisare le valutazioni tecniche formulate dal servizio
rifiuti e residui recuperabili competente, nonché gli adempimenti posti a
carico dei soggetti che svolgono tali attività, nella qui allegata circolare
"Direttive e linee guida in ordine alla riduzione volumetrica dei rifiuti
inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove
avvengono le demolizioni, con l'utilizzo di impianti mobili",
Preso
atto che il comitato tecnico, di cui all'art. 17 della l.r. 94/80, nella seduta
del 16 giugno 1998 ha esaminato ed ha espresso parere favorevole in merito alle
linee guida contenute nella circolare sopracitata;
Visto
il decreto del direttore generale per la tutela ambientale 23 ottobre 1997, n.
4600: "Delega di firma al dirigente del servizio rifiuti e residui
recuperabili ing. Luigi Mille di provvedimenti ed atti di competenza del
direttore generale;
Dato
atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi
dell'art.17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127;
Decreta
1.
di approvare la circolare "Direttive e linee guida in ordine alla
riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata
presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l'utilizzo di
impianti mobili", che costituisce parte integrante del presente atto;
2.
di disporre che le istruttorie in corso presso il servizio rifiuti e residui
recuperabili siano concluse tenendo conto delle determinazioni di cui alla
circolare succitata;
3.
di disporre la notifica del presente atto a tutte le province della Lombardia;
4.
di far presente che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla
data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica;
5.
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia.
ALLEGATO
Circolare
della Direzione Tutela Ambientale: "Direttive e linee guida in ordine alla
riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata
presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l'utilizzo di
impianti mobili".
Al
fine di escludere dal campo di applicazione dell'art. 28, 7 comma del d.lgs.
22/97, gli impianti mobili la cui attività prevalente è la riduzione
volumetrica dei rifiuti inerti di natura lapidea derivanti da demolizione ed effettuata
presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, è necessario che
rispettino le seguenti condizioni e prescrizioni:
1.
Descrizione delle operazioni e dell'impianto:
1.1 I rifiuti stoccati e
trattati devono essere speciali non pericolosi inerti provenienti dal cantiere
a seguito di attività di demolizione, frantumazione e costruzione; da selezione
di RSU e/o RAU; da manutenzione reti; da attività di produzione di lastre e
manufatti in fibrocemento.
Detti
rifiuti sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato
e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti
di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, catalogati e individuati dal
CER con i seguenti codici:
101303
170101 170102 170103 170104 170501 170701 200301.
1.2 la riduzione
volumetrica dei rifiuti di cui al punto 1.1 può essere effettuata attraverso le
seguenti operazioni:
-
frantumazione;
-
vagliatura;
-
selezione granulometrica;
-
separazione delle frazioni metalliche e delle frazioni indesiderate;
2.
Prescrizioni:
2.1
l'impianto deve essere asservito in via temporanea all'attività di cantiere ed
installato all'interno delle stesse aree per la riduzione volumetrica dei
rifiuti di cui al punto 1.1;
2.2
i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a)
senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la
flora,
b)
senza causare inconvenienti da rumori o odori,
c)
senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in
base alla normativa vigente;
2.3
l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un
idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante
l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;
2.4
i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall'attività
dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e
posti in condizioni di sicurezza;
2.5
la gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale edotto del
rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della
pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il
contatto diretto e l'inalazione;
2.6
i rifiuti sovvalli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di
identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività
di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a
quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5
febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33
del d.lgs. 22/97;
2.7.
il produttore e/o detentore dei rifiuti sovvalli è tenuto, per quanto
applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a
quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997 e dall'art. 4 della l.r. 21/1994,
nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto;
2.8
le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi
ammissibili specificati nel d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni
applicative della circolare regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, 4° suppl. str. al n. 36 del 7
settembre 1991);
2.9
l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/1980
e dell'art. 20 del d.lgs. 22/1997, dalla provincia in cui viene ubicato
l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle
prescrizioni tecnico - gestionali della presente circolare;
2.10
sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri
servizi, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per
quanto non previsto dalla presente circolare.