CONDONO
EDILIZIO NELLA FINANZIARIA 1997
Si
riportano qui di seguito le principali novità e scadenze, seguendo il testo
dell'art. 39 della legge 724/94 e dell'art. 2 della legge 23/12/1996 n. 662,
contenute nella finanziaria per il 1997 in merito al Condono Edilizio.
Art.
39, 2º comma
È
rimossa l'impossbilità di condonare immobili che creano "limitazioni di
tipo urbanistico alle proprietà finitime" ed è ribadito il principio per
cui la sanatoria "non comporta limitazione ai diritti dei terzi"
Sembra ipotizzabile la presentazione di istanze di revoca dei provvedimenti di
diniego fondati sul richiamato presupposto, nonché di riesame delle originarie
domande alla luce della nuova disposizione. Per i procedimenti in corso,
perdono efficacia le richieste di presentazione dell'assenso dei confinanti,
delle dichiarazioni sostitutive o di altra documentazione tesa a dimostrare
l'inesistenza o il superamento delle suddette "limitazioni".
Art.
39, 4º comma
Nel
termine di tre mesi dalla notifica della espressa richiesta di integrazione da
parte del comune devono essere presentati, a pena di improcedibilità della
domanda e di conseguente diniego della sanatoria, i documenti prescritti per
legge. Anche in presenza di richieste già notificate, i comuni dovrebbero
reiterare le stesse con precisa indicazione dei documenti la cui carenza
potrebbe portare alla improcedibilità, tenendo conto che quelli "previsti
per legge" sono ben definiti nelle norme sul condono e non sono
necessariamente tutti quelli che di norma vengono richiesti.
Art.
39, comma 10/bis
Possono
essere riproposte, entro il 3 marzo 1997, le istanze relative al condono 1985,
oggetto di diniego notificato dopo il 31 marzo 1995, chiedendone il riesame
alla luce delle disposizioni dell'art. 39 della 724/94 (come modificato
dall'art. 2 della 662/96). Ciò in quanto il medesimo diniego, se notificato prima
di tale data, avrebbe consentito all'interessato di presentare domanda di
riesame entro il termine suddetto.
Art.
39, 11º comma
Sposta
di un anno, dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1997, il termine entro il quale
i comuni devono determinare in via definitiva i contributi di concessione
relativi al condono e gli eventuali conguagli (o rimborsi).
Art.
39, 13º comma
Entro
il 1º aprile 1997 le regioni possono ridurre l'incidenza dei contributi di
concessione, portandoli fino al 70% di quelli vigenti per il procedimento
ordinario (in luogo del previsto 50%).
Art.
39, 14º comma
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla circolare ministeriale viene precisato che l'oblazione
per gli interventi relativi all'abitazione principale può essere ridotta anche
per gli ampliamenti e non solo per i nuovi alloggi; può essere ridotto altresì
l'importo forfettario di Lire 5.000.000 per i lavori di ristrutturazione e di
restauro e risanamento conservativo.
Art.
39, 16º comma
Nel
caso di insediamenti produttivi o commerciali non ultimati, il certificato
della Camera di Commercio attestante che l'impresa ha sede nei locali oggetto
di condono può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi
della legge n. 15/68.
Art.
2, 38º comma, Legge 662/96
Il
termine per la formazione del silenzio-accoglimento, di cui all'art. 39 - 4º
comma - della 724/94, viene spostato di due anni. Il titolo tacito si formerà
perciò, ricorrendone i presupposti, il 2 gennaio 1998 per i comuni fino a
500.000 abitanti e il 2 gennaio 1999 per quelli con popolazione superiore.
Art.
2, 40º e 41º comma
Chi
non ha completamente versato l'oblazione autodeterminata in sede di
presentazione dell'istanza di condono , ovvero non ha pagato il triplo della
differenza tra l'oblazione dichiarata e quella effettivamente versata per il
condono 1985, può ancora provvedervi, entro il 1º aprile 1997, applicando
l'interesse legale alle somme dovute. La misura di tale interesse è del 10%
fino al 31 dicembre 1996 e del 5% dal 1º gennaio 1997.
Art. 2, 53º comma
È
confermata la possibilità di condonare, in tipologia 4, i cambi d'uso
funzionali (effettuati in assenza di opere edilizie). La disposizione riguarda
soltanto le istanze già presentate in tal senso entro il 31 marzo 1995.
Art.
2, 58º comma
L'obbligo
di allegare, a pena di nullità, agli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti
reali su immobili condonati, il parere favorevole dell'autorità preposta alla
tutela dei vincoli di cui all'art. 32 della 47/85, è stato opportunamente
trasformato nell'obbligo di allegare l'attestazione del'avvenuta richiesta di
tale parere.