MUD 2007
Entro il 30 aprile 2007 le imprese
sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti pericolosi prodotti o
gestiti nel 2006.
Di seguito si forniscono alcune
indicazioni per la compilazione e la presentazione del MUD.
TERMINE DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Il MUD dovrà essere presentato entro lunedì 30 aprile 2007 alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in
cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, che provvederà ad
inoltrare i dati al Catasto dei rifiuti ed alle altre amministrazioni
competenti (i riferimenti normativi, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”, continuano ad
essere la Legge 70/1994 e il DPCM 24 dicembre 2002, come modificato dal DPCM 24
febbraio 2003).
Deve essere presentata una
comunicazione per ogni unità locale, intendendosi per unità locale la sede
presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della
dichiarazione (ad es. cantiere), in relazione alle attività svolte (produzione,
deposito preliminare, messa in riserva, recupero, smaltimento) o dalla quale
dipendono funzionalmente le attività esterne che hanno originato i rifiuti
oggetto della dichiarazione.
CHI DEVE EFFETTUARE LA
DENUNCIA
Sono tenuti a comunicare i dati
relativi ai rifiuti (art. 189 del D.Lgs. 152/2006):
- i soggetti che effettuano a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- i commercianti e gli intermediari
di rifiuti
- i soggetti che svolgono operazioni
di recupero o smaltimento di rifiuti
- i produttori di rifiuti
pericolosi.
Non sono quindi soggette all’obbligo
di presentazione del MUD (nè a quello della tenuta
dei registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono:
- rifiuti non pericolosi del gruppo
17 (ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da demolizione, ecc..) del
CER - Codice Europeo dei Rifiuti
- rifiuti non pericolosi comunque
derivanti da attività di cantiere, anche se non riconducibili al gruppo 17
senza svolgere alcuna operazione successiva, se non il deposito temporaneo ai
fini della raccolta e del trasporto presso discarica o altro impianto di
smaltimento o di recupero.
Resta pertanto fermo l’obbligo del
MUD a carico delle imprese edili che svolgono attività di recupero e per quelle
che producono rifiuti pericolosi, (ad esempio, rifiuti contenenti amianto, oli
esausti per motori, batterie esaurite al piombo, ecc.).
Si ricorda che in base all’art. 189,
comma 4 del Codice, qualora i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano
questi ultimi, previa apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio, l’obbligo del MUD è assolto dal gestore del servizio
stesso, limitatamente alla quantità conferita.
MUD E TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO
In merito alla questione se sussista
o meno l’obbligo
di presentazione del MUD in capo alle imprese iscritte all’Albo gestori
ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8 del Codice, ossia quelle che
trasportano con propri mezzi i rifiuti non pericolosi prodotti ovvero rifiuti
pericolosi nei limiti di 30 kg/litri al giorno si segnala che da parte di
alcune Camere di Commercio è stato diffuso un indirizzo interpretativo con il
quale si equipara l’attività di trasporto dei propri rifiuti a quella a titolo
professionale, con conseguente assoggettamento anche al MUD ed alla tenuta del
registro di carico e scarico.
Si ricorda che il Ministero dell’Ambiente, con la nota GAB/2006/3471/1309 del 28
aprile 2006, indirizzata ad Unioncamere e alle organizzazioni di
categoria, aveva precisato al punto 4
che per il trasporto in conto proprio nulla è cambiato riguardo al MUD e alla
tenuta dei registri ed anzi aveva ribadito che il nuovo obbligo di iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali derivava da una specifica disposizione comunitaria
che non riguarda registri e MUD.
L’ANCE condivide tale interpretazione e ritiene che l’obbligo del MUD
non sussista, poichè l’art. 189, comma 1, del
Codice, impone la comunicazione alle sole imprese che effettuano la raccolta e
trasporto di rifiuti a titolo professionale ossia per conto di soggetti terzi.
Peraltro l’art. 31 della Legge
298/1974 definisce il trasporto in conto proprio come attività complementare ed
accessoria rispetto a quella principale dell’impresa, differenziandola in
questo modo dal trasporto a titolo professionale dove il trasporto rappresenta
l’oggetto sociale.
Si fa inoltre presente che il
modello di MUD redatto ai sensi della Legge 70/1994 e del DPCM 24 dicembre 2002
non esamina l’ipotesi del trasporto in conto proprio ai sensi dell’art. 212
comma 8 e quindi non appare tecnicamente possibile adempiere all’obbligo della
compilazione.
L’ANCE comunque ha formulato in
proposito un quesito al Ministero dell’ambiente ed è in attesa della risposta.
MODALITÀ DI
COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
La modulistica da utilizzare per la
denuncia è invariata rispetto agli anni precedenti ed è quella allegata al DPCM
24 febbraio 2003, mentre le disposizioni specifiche per la compilazione e la
presentazione sono contenute nell’allegato al DPCM 24 dicembre 2002.
In particolare, la comunicazione può
essere compilata su supporto cartaceo o informatico e deve essere presentata,
unitamente all’attestazione del versamento dei diritti di segreteria (pari a
10,00 Euro per le denuncie su supporto informatico e a 15,00 Euro per quelle su
supporto cartaceo), mediante:
- consegna diretta presso la sede
della Camera di Commercio competente
- invio a mezzo di raccomandata
senza avviso di ricevimento
- invio telematico (internet).
I soggetti che svolgono attività di
gestione dei rifiuti (raccolta e trasporto, recupero, smaltimento, commercio,
intermediazione) hanno l’obbligo di presentare il MUD su supporto informatico.
Le imprese per le quali ricorrono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
- presentano il MUD su supporto
cartaceo
- producono non più di tre tipi di
rifiuti pericolosi
- i rifiuti sono prodotti nell’unità
locale cui si riferisce la comunicazione
- non utilizzano, per ciascun
rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, nè più di
tre destinatari
devono compilare solo la Sezione
“comunicazione semplificata”.
SANZIONI
La mancata presentazione del MUD
ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1,
D.Lgs. 152/06).
Se il MUD viene presentato entro il
sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine (ossia entro venerdì
29 giugno 2007) è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.
Se i dati contenuti nel MUD
risultano incompleti o inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle
informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di
trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.