SANZIONI PER OMESSA ISTITUZIONE ED
ESIBIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA – INDICAZIONI OPERATIVE MINISTERO DEL
LAVORO
Si fa seguito a quanto comunicato in
materia (cfr. Not. 3/2007)
per informare che il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 29 marzo u.s., ha fornito le attese
indicazioni operative in ordine all’applicazione della norma, introdotta dalla
legge Finanziaria 2007, che ha inasprito le sanzioni in caso di omessa
istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola.
Con la lettera circolare in parola
il Ministero precisa che l’inasprimento delle sanzioni per l’istituzione e la
tenuta dei libri matricola e paga risponde principalmente all’esigenza di
rendere attuali ed immediate le verifiche di regolarità del rapporto di lavoro.
Nel far riserva di pubblicare il
testo della citata circolare ministeriale sul prossimo numero del notiziario
mensile, si fornisce, qui di seguito, un riepilogo delle indicazioni contenute
nella stessa.
Mancata istituzione dei libri
obbligatori
Le pesanti sanzioni previste (da
Irregolare tenuta dei libri
obbligatori
Il Ministero precisa che non
costituisce mancata istituzione, la tardiva vidimazione dei libri obbligatori,
rispetto alla data della prima assunzione. In tale ipotesi, infatti, la
sanzione applicabile è quella meno grave prevista per l’irregolare tenuta delle
documentazioni obbligatorie, che prevede un’ammenda che varia da euro 125 ad
euro 770, per i soggetti assicurati Inail e da euro
25 ad euro 150, per quelli non assicurati Inail.
Omessa esibizione e rimozione dei
libri obbligatori dal luogo di lavoro
Secondo il Ministero si devono
tenere distinte, ai fini sanzionatori, le due ipotesi
della omessa esibizione e della rimozione dei libri obbligatori.
Per omessa esibizione si intende, secondo la nota
ministeriale, l’ipotesi in cui i libri paga e di matricola, sia pure
regolarmente istituiti, non vengano tenuti nel luogo
di lavoro ed esibiti al personale ispettivo. Tale illecito è sanzionato con
l’ammenda da
Per rimozione dei libri obbligatori si intende, invece, la diversa
ipotesi in cui, pur non essendo stato adempiuto l'obbligo di esibizione, i dati
comprovanti in modo tempestivo e assolutamente certo la regolare costituzione
dei rapporti di lavoro sono rinvenibili dal personale ispettivo attraverso
l'esame di altra documentazione presente sui luoghi di lavoro, diversa dai
libri di paga e di matricola, che, secondo la
circolare, è costituita, in via esemplificativa, da:
1. comunicazione preventiva di assunzione
2.
denuncia nominativa degli assicurati
3.
lettera di assunzione indicante gli estremi di registrazione sul
libro paga e matricola
In tale ipotesi, quindi, ad avviso
del Ministero, non sussiste l'illecito di omessa esibizione ma quello diverso e
meno grave di rimozione dei libri obbligatori e, per tale motivo, è
sanzionabile con un’ammenda ridotta che varia da euro
Per entrambi gli illeciti, specifica
inoltre la nota ministeriale, non è comunque configurabile una connessione con
evasioni o omissioni contributive.
Cantieri edili
Una particolare disciplina, invece,
riguarda le imprese che hanno più unità produttive sul territorio o che
svolgono attività di breve durata, come nel caso dei cantieri edili, in cui non
è possibile predisporre un’adeguata attrezzatura amministrativa.
In tali ipotesi, infatti, non
essendo possibile esibire i libri obbligatori presso ciascun luogo di lavoro,
come previsto dall’art. 21, D.P.R. 1124/65, è consentito ai datori di lavoro di
conservare gli originali dei medesimi presso la sede legale, presso un
consulente del lavoro o altro professionista abilitato, con l’accorgimento che
le copie presenti presso i luoghi di lavoro, indipendentemente da chi detenga la documentazione originale, dovranno essere
dichiarate conformi a quest’ultima dal professionista incaricato e nominalmente
indicato alla Direzione provinciale del Lavoro, o dal datore di lavoro che gestisce
personalmente o tramite propri addetti il personale aziendale.
La dichiarazione di conformità
all’originale andrà effettuata, riportando su ogni pagina della copia, data,
timbro e firma autografa del datore di lavoro o del professionista in caso quest’ultimo
detenga la documentazione originale.
Gli aggiornamenti dei libri possono
essere effettuati anche direttamente sulle copie e contestualmente riportati
sugli originali. Eventuali difformità, successive alla dichiarazione di
conformità, integrano esclusivamente l’illecito di irregolare tenuta dei libri.
Apparato sanzionatorio
Relativamente alle modalità di calcolo delle sanzioni,
l’omessa istituzione comporta una pena pecuniaria determinata in misura ridotta
di euro 4.000 per ciascun libro non istituito, non vidimato oppure non
dichiarato conforme all’originale. L’omessa esibizione, invece, da' luogo ad
un’unica sanzione in misura ridotta di euro 4.000, diversamente dalla rimozione
che comporta una sanzione ridotta in misura pari a euro 250 o a euro 50 per
ciascun documento non disponibile.
Provvedimenti sanzionatori
in essere
Il Ministero, sulla base delle
indicazioni fornite con la circolare in commento, ha invitato gli uffici
periferici a rivedere le sanzioni non in linea con le indicazioni da ultimo
fornite e, nel caso, di avviare le procedure di archiviazione d’ufficio senza,
peraltro, che le imprese interessate facciano apposita istanza di rivisitazione.