TRASPORTI - COMPENSAZIONE
DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE
PER RESPONSABILITA’ CIVILE
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, comma 396,
ha previsto che le somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico
non inferiore ad 11,5 tonnellate ed omologati ai sensi del decreto del Ministro
dell’Ambiente 23 marzo 1992, di recepimento della Direttiva 91/542/CEE (riga B)
- e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo alinea, per i veicoli
immatricolati a decorrere dal 1° ottobre 1996, quindi, “euro 2”, “euro 3” ed
“euro 4” - possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2007 (dal
1° gennaio al 31 dicembre 2007), fino alla concorrenza di euro 300,00 per
ciascun veicolo, tramite il Mod. F24; l’utilizzo di tali somme in compensazione
non è soggetto al limite di cui all’art. 25, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Per consentire la compensazione delle somme in questione,
con Risoluzione, n. 3/E, del 16 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Amministrazione – ha istituito il codice tributo 6793
denominato “credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per
responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992 – (legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 396) – anno 2006”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice
tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”. Nel campo “anno di
riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui è effettuata la compensazione
(2007).