La
Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 1998 n. 238 pubblica il DM 21 luglio 1998 n.
350, recante "Norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
appositi registri, dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del DLgs. 5
febbraio 1997, n. 22".
Il
provvedimento interessa le imprese che svolgono, in procedura semplificata,
attività di autosmaltimento o di recupero di rifiuti ed hanno provveduto a
darne comunicazione alla Provincia territorialmente competente, ai sensi degli
articoli 32 e 33 del decreto Ronchi. Di fatto, l'autosmaltimento non e' ammesso
alle procedure semplificate non essendo ancora stata emanata la
regolamentazione prevista a tal fine dal decreto Ronchi. Ne consegue che le
imprese tenute a versare i diritti di iscrizione sono solo quelle che svolgono
attività di recupero.
Il
diritto d'iscrizione è annuale ed è differenziato in sei classi di attività, in
funzione dei quantitativi di rifiuti trattati: varia da un minimo di centomila
lire, per le imprese che recuperano meno di 3 mila tonnellate, ad un massimo di
un milione e mezzo, per le imprese che trattano 200 mila tonnellate o più. Il
versamento dei diritti deve essere effettuato, tramite ccp, a favore della
Provincia territorialmente competente.
L'attestazione
del primo versamento deve essere allegata alla comunicazione che l'impresa
invia alla Provincia ai sensi dell'art. 33 del decreto Ronchi. Per gli anni
successivi, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun
anno.
Il
versamento del diritto di iscrizione è dovuto, su base annuale, dal primo
gennaio 1998. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei
termini previsti, l'iscrizione nei registri è sospesa.