APPALTI PUBBLICI - E’
LEGITTIMA LA DISAPPLICAZIONE DI CLAUSOLE A PENA DI ESCLUSIONE CHE NON
RISPONDONO AD UN PARTICOLARE INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE O DI CLAUSOLE
INDETERMINATE E SPROPORZIONATE
(Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce, Sezione I del
22/2/2007 n. 618)
Se non si possono rinnegare le conclusioni cui
è giunta cospicua giurisprudenza secondo la quale una volta che
l’Amministrazione si è vincolata a ritenere di carattere escludente taluni vizi
relativi alle domande di partecipazione, non può poi essa stessa in sede
applicativa dequotare la rilevanza dei vizi in parola, se non violando in via
tendenziale le regole della par condicio fra i partecipanti e della corretta
gestione della procedura competitiva, va anche applicato il consolidato
principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di procedure ad evidenza
pubblica, l’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di
presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara, quando si tratti
di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione
appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, con effetto
recessivo del metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara
(in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, sent. 15 novembre 2001, n. 5843).
Benché l’operato del Dirigente abbia sortito
l’effetto di modificare in parte il quadro disciplinare della procedura, non
può del pari negarsi che legittimamente le modifiche in questione si siano,
appunto, mosse nel solco di garantire la più ampia partecipazione alla gara,
attenuando la valenza preclusiva di alcune previsioni le quali: sanzionavano
ipotesi di difficile configurabilità e di evidente indeterminatezza ;
imponevano un onere di produzione documentale oneroso e tendenzialmente
irragionevole, trattandosi di notizie e documenti già in possesso dell’ente;
riconducevano alla loro obiettiva consistenza violazioni di carattere meramente
formale, la cui pervicace applicazione avrebbe condotto all’esclusione di
numerose offerte per ragioni prive di un qualunque rilievo sostanziale.