APPALTI PUBBLICI - OBBLIGO
DI DICHIARAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL R.T.I. IN SEDE DI OFFERTA
(Consiglio di Stato, Sezione VI del 1/3/2007 n. 1001)
La legge impone alle a.t.i., costituite o costituende, di
dichiarare le quote di partecipazione sempre e comunque prima
dell’aggiudicazione. Le fonti del principio si rinvengono nell’art. 13, comma 5
bis, della legge n. 109 del 1994, laddove dispone che: “E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta”. Ed inoltre nell’art. 93, comma 4,
del d.P.R. n. 554 del 1999, laddove dispone che: “Le imprese riunite in
associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Come già chiarito da questo Consiglio di Stato, la prima norma
testè richiamata, introdotta dall’art. 9 della legge n. 415 del 1998, dopo la
caduta del divieto originariamente previsto di costituire associazioni
temporanee e consorzi concomitanti o successivi all’aggiudicazione di gara, non
prevede espressamente il momento in cui la partecipante è tenuta a dichiarare
l’importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole
compartecipazioni, ossia se sin dall’ammissione alla gara o successivamente
all’aggiudicazione.
Tuttavia lascia deporre a favore della
necessità della dichiarazione (e del possesso dei requisiti) sin
dall’ammissione alla gara il fatto che il legislatore, nel ridisciplinare
l’art. 13 richiamato, non abbia modificato il primo comma, laddove subordina la
partecipazione alla procedura concursuale delle associazioni temporanee alla
condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale,
con ciò evidentemente riaffermando la necessità della previa indicazione delle
quote di partecipazione. Infatti aver conservato tale norma anche nell’attuale
sistema, dove è possibile costituire raggruppamenti, significa che il
legislatore ha ritenuto necessaria la preventiva verifica dei requisiti in
relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime.
La permanenza della norma evidenzia
l’intenzione del legislatore di ammettere a gara i soli raggruppamenti che
siano o che dimostrino di essere già in possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico-organizzativa secondo le relative percentuali e
prima dell’aggiudicazione. Nè sono estranee alla interpretazione che qui si conferma le
regole di trasparenza e pubblicità cui l’attività della stazione appaltante
deve essere informata, e in particolare all’esigenza di conoscere sin dalla
fase della prequalifica se i costituendi raggruppamenti siano o meno in
possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria.