IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - RISCATTO DI
FABBRICATI STRUMENTALI ACQUISITI IN LEASING - BASE IMPONIBILE
(Interrogazione Camera dei
deputati 28/3/07, n. 5-00884)
Con riferimento all’art.
35, comma 10-ter, D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni in legge n.
248/2006), nell’ipotesi di riscatto - da parte dell’utilizzatore - di
fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, la base imponibile
alla quale applicare le imposte ipotecarie e catastale in misura ridotta è
individuabile nel prezzo del riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati
dalla componente finanziaria.
Così la Commissione
Finanze della Camera risponde ad una interrogazione relativa alla
individuazione della base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale sugli
atti di riscatto di fabbricati strumentali acquisiti in leasing.
Già l’Agenzia delle
Entrate si era espressa sulla questione: il punto 4 della circolare 1° marzo
2007, n. 12/E chiarisce, infatti, che - con riferimento alle imposte ipotecaria
e catastale applicabili in sede di riscatto dell’immobile - la base imponibile
(che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.P.R. n. 131/1986, cui espressamente
rinvia il D.Lgs. n. 347/1990, è costituita dal valore venale in comune
commercio) può essere individuata nel prezzo del riscatto del bene aumentato
dei canoni, depurati dalla componente finanziaria. In tale ammontare si può,
infatti, ravvisare l’effettivo valore di scambio attribuibile all’immobile,
tenuto conto dei vincoli contrattuali che gravano su di esso.