IVA - ACQUISTO DI TERRENO EDIFICABILE DI
PROPRIETÀ DI UN PRODUTTORE AGRICOLO - TRATTAMENTO FISCALE
(Ris. Agenzia Entrate
16/3/07, n. 54/E)
L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito il trattamento tributario, ai fini IVA, che una società deve adottare
per l’acquisto di un terreno edificabile di proprietà di un produttore agricolo
in regime di esonero IVA, nonché gli obblighi, ai fini delle imposte sui
redditi, derivanti per il cedente dalla stessa cessione.
La cessione del terreno
edificabile appartenente ad un’impresa agricola deve essere assoggettata ad
IVA, a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla
produzione agricola. Al contrario, la vendita di un terreno solo parzialmente
edificabile con pattuizione di un prezzo indistinto non è soggetta all’IVA.
Pertanto, solo al ricorrere di entrambe le condizioni (il terreno oggetto di
cessione, totalmente edificabile, è stato utilizzato dal cedente nell’ambito
della propria attività di produttore agricolo), la cessione è soggetta ad IVA.
In caso contrario, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.
Nel caso in cui la
cessione rientri nel campo di applicazione dell’IVA, se il cedente si trova in
regime di esonero, l’imposta deve essere assolta con le seguenti modalità: il
cessionario deve emettere autofattura ai sensi dell’art. 21, applicando
l’aliquota ordinaria, e versare l’imposta al cedente, il quale è tenuto a
versare l’imposta riscossa dal cessionario, dopo avere detratto l’IVA assolta
all’acquisto dei beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente afferenti
le operazioni stesse.
Regime di esonero IVA: adempimenti
A seguito delle modifiche
apportate dal D.L. n. 262/2006 (convertito in legge n. 286/2006), l’art. 34,
comma 6, D.P.R. n. 633/1972 prevede un regime di esonero dagli adempimenti IVA
per i produttori agricoli che - nell’anno solare precedente - hanno realizzato
(o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari
non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata al decreto
IVA. Pertanto, i produttori agricoli con tale volume d’affari:
- sono esonerati dal
versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili
connessi (fermo restando l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture
e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché
delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai
committenti);
- applicano le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione (in virtù della deroga
contenuta nell’ultima parte dell’art. 34, comma 1, alla generale applicazione
delle aliquote proprie dei beni ceduti).
Tale regime fiscale
comporta - per i cessionari e i committenti soggetti passivi d’imposta, che
acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori agricoli «esonerati» -
l’obbligo di emettere un’autofattura con le modalità e nei termini dell’art.
21, D.P.R. n. 6331972, con indicazione:
- del prezzo di vendita
dei beni o dei servizi acquistati;
- dell’imposta calcolata
secondo l’aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione.
Il cessionario o il
committente dovranno pagare l’imposta, così determinata, direttamente al
produttore agricolo, procedendo a registrare la fattura a norma dell’art. 25,
D.P.R. n. 633/1972, e a consegnarne copia al produttore agricolo. L’agricoltore
esonerato dall’obbligo di versamento dell’imposta, tratterrà l’imposta
incassata a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Per gli acquisti, presso
produttori agricoli in regime di esonero, di prodotti non compresi nella prima
parte della tabella A, il cessionario deve comunque emettere autofattura in
luogo del cedente, con indicazione dell’aliquota di imposta propria dei beni
oggetto della vendita.
Superamento del limite del terzo
Nel caso in cui
l’ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole superi, in corso
d’anno, il terzo delle operazioni complessive effettuate dall’imprenditore
agricolo (comprensive di quelle relative a beni ammortizzabili), cessa il
regime di esonero: qualora tale superamento venga confermato a fine anno,
potrebbe derivarne un debito d’imposta relativo all’anno stesso.
Ai fini degli adempimenti
che ne possono derivare, fermi restando:
- l’applicazione per
l’intero anno solare delle aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate;
- l’obbligo di
fatturazione da parte del cessionario o committente,
se alla fine dell’anno si
riscontra l’effettivo superamento del limite di 1/3 e a prescindere dal volume
d’affari realizzato, l’agricoltore è tenuto (entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale):
- all’annotazione
riepilogativa in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n.
633/1972 (totale imponibile e totale imposta - con estremi delle fatture di
riferimento) distinta a seconda delle percentuali di compensazione applicate,
delle fatture ricevute (autofatture) per le cessioni di prodotti agricoli e
ittici effettuate nell’anno;
- all’annotazione
riepilogativa separata dalla precedente, in apposita sezione dello stesso
registro (ammontare complessivo imponibile distinto per aliquota d’imposta
applicata e totale imposta) delle fatture ricevute con estremi delle fatture di
riferimento (autofatture) per le operazioni diverse da quelle agricole
effettuate nell’anno;
- all’annotazione
riepilogativa dell’ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative
imposte, distinti secondo l’aliquota applicabile, relativi alle cessioni di
prodotti agricoli nonché alle cessioni di altri beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nell’anno nei confronti di privati consumatori senza
emissione della fattura;
- all’annotazione
riepilogativa, in altra sezione distinta del registro di cui sopra, delle
fatture e bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di
beni e servizi esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni
diverse, distinta per aliquota d’imposta assolta.
Imposte sui redditi
Alla cessione di terreni
edificabili si applica la disciplina di cui all’art. 67, lettera b), D.P.R. n.
917/1986.