EDIFICABILITÀ DEI TERRENI - SENTENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
Ai fini dell’edificabilità
dei terreni rileva il piano regolatore generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo. Ne deriva che le aree ritenute fabbricabili in base
allo strumento urbanistico adottato dal comune sono soggette all’ICI con base
imponibile calcolata sul valore venale in comune commercio, senza che sia
necessario attendere la conclusione della procedura in sede regionale o
l’adozione di strumenti attuativi del piano regolatore.
Questo quanto espresso
dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 25506 del 30
novembre 2006, che ha confermato quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
2006 n. 248.
Il caso
Un comune si era rivolto
al giudice poichè contestava l’erronea applicazione, da parte di una
Commissione tributaria, dell’art. 2, lett. b) del D.lgs. 504/1992, in tema di
applicazione dell’ICI alle aree edificabili. Il giudizio è giunto davanti alla
Corte di Cassazione, che è intervenuta per risolvere un dubbio interpretativo
che riguardava proprio la qualifica di area fabbricabile ai fini fiscali.
Gli orientamenti giurisprudenziali
sull’edificabilità delle aree
Infatti, da una parte, un
primo orientamento (cfr., tra le altre, Sent. Cass. n. 21644/2004) riteneva
che, per considerare un’area come edificabile, le procedure di adozione del
piano regolatore generale già definito dal comune, dovessero concludersi anche
in sede regionale.
Dall’altra, alcuni giudici
ritenevano invece che non fosse necessaria la conclusione della procedura
regionale o attuativa: l’approvazione del piano regolatore generale dal comune
sarebbe stata sufficiente a ricondurre l’area tra quelle edificabili (cfr., tra
le altre, Sent. Cass. n. 19750/2004).
La decisione della Corte
Così, la Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 25506/2006, ha risolto in via definitiva il
contrastante orientamento giurisprudenziale, conformandosi con quanto previsto
dall’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
Proprio tale norma afferma che, ai fini delle imposte IVA, registro, ICI e sui
redditi, un’area è da considerare fabbricabile se si può utilizzare in base
allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
Base imponibile sul valore
venale in comune commercio
Ciò significa che se
l’area è definita come fabbricabile dal comune dopo la sola approvazione del
piano regolatore generale, il suolo è soggetto all’imposta ICI (e alle altre
imposte) con la base imponibile calcolata sul valore venale in comune
commercio.
Variazioni della base imponibile
Ne deriva che l’adozione
del piano regolatore generale crea un’aspettativa concreta di edificabilità
dell’area, che comporta, fiscalmente, l’abbandono del calcolo della base
imponibile tramite il criterio catastale, come accade invece per le aree
agricole. Così, nella dichiarazione ICI, la base imponibile deve essere
calcolata tenendo conto del valore venale in comune commercio (art. 5, comma 5,
del D.lgs. 504/1992), e non del reddito dominicale risultante dal catasto.
La Corte di Cassazione ha
poi osservato che, in effetti, il valore commerciale dell’area risente del
completamento della procedura urbanistica a livello regionale e dell’adozione
degli strumenti attuativi del piano regolatore comunale. Infatti, quanto più la
fase di realizzazione del piano regolatore generale si avvia a conclusione,
tanto più il valore della base imponibile aumenta, poichè la possibilità di
costruire diventa concreta. Al contrario, con la sola approvazione del piano
regolatore generale da parte del comune, il valore commerciale dell’immobile
sarebbe inferiore e anche la relativa base imponibile, in quanto potrebbero
esservi ancora degli oneri di urbanizzazione da assolvere.
In tal senso, anche la
legislazione fiscale (art. 36, comma 2, del cit. D.L. 223/2006) ha tenuto conto
dell’aumento del valore del bene in pendenza del percorso di adozione dello
strumento urbanistico comunale, mirando ad adeguare il prelievo tributario alle
variazioni dei valori economici dei suoli.
In conclusione, per le
aree ritenute edificabili secondo il piano regolatore generale adottato dal
comune, la valutazione della base imponibile ICI viene effettuata con
riferimento al valore venale in comune commercio, poichè l’inizio della
procedura di trasformazione urbanistica di un suolo implica anche una
trasformazione economica dello stesso, che non consente più la valutazione, ai
fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale.