CESSIONE
DI IMMOBILI - DENUNCIA ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA
Si
ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla comunicazione che
deve essere effettuata all'Autorità di pubblica sicurezza nel caso di cessione
di immobili da parte del proprietario dell'immobile.
Ciò
si rende necessario anche a seguito di alcune interpretazioni fornite dagli
organi di informazione successivamente alla pubblicazione del Decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 relativo alla disciplina dell'immigrazione ed alla
condizione dello straniero.
L'art.
7 del Decreto legislativo n. 286, confermando l'art. 147 del Regio decreto 18
giugno 1931 n. 773, prevede l'obbligo della comunicazione scritta all'Autorità
di pubblica sicurezza da parte di chi ospita, assume alle proprie dipendenze,
cede la proprietà o il godimento di immobili urbani o rustici ad un cittadino
straniero o apolide. La comunicazione deve essere effettuata nelle 48 ore
successive e deve contenere l'indicazione delle generalità del denunciante,
quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui è alloggiato
lo straniero o lo stesso vi presta servizio.
Si
ricorda che i contenuti dell'art. 7, a norma dell'art. 1 del Decreto
legislativo n. 286, non si applicano ai cittadini degli Stati dell'UE.
Comunicazione
pressoché analoga a quella ora ricordata è prevista, limitatamente agli
immobili, dall'art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 (cosiddetta
"Legge Moro") e deve essere presentata all'Autorità di pubblica
sicurezza, sempre nelle 48 ore successive alla cessione, nel caso in cui si
ceda, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato
(affitto, comodato, vendita, ecc.) ad un qualsiasi soggetto sia esso cittadino
Italiano o straniero in genere. L'omessa comunicazione è soggetta alla sanzione
amministrativa da 200 mila a 3 milioni.
Ciò
premesso si sottolinea che entrambe le norme sono pienamente operanti ma che,
per gli immobili ceduti a soggetti extracomunitari, essendo le disposizioni
dell'art. 7 del Decreto legislativo 286 più restrittive ci si dovrà attenere a
queste ultime, anziché a quelle della legge 191 se si cede loro il possesso o
l'uso di un bene immobile per un periodo anche inferiore ad un mese.
Sul
piano pratico, in questo caso, per evitare la duplicazione della comunicazione
all'Autorità di pubblica sicurezza, è consigliabile l'inserimento nella stessa
sia del richiamo all'art. 12 della legge 191/78 che all'art. 7 del Decreto
legislativo n. 286/98.