REGIME FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI NON
STRUMENTALI
(Ris. Agenzia Entrate
23/3/07, n. 59/E)
Ai fini IRES, le
autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i
propri clienti, nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla
successiva eventuale vendita, sono integralmente indeducibili ai sensi
dell’art. 164, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. n. 917/1986 (così come modificato
dall’art. 2, commi 71 e 72, del D.L. n. 262/2006) non essendo beni strumentali
utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa. Né, relativamente
alle stesse, trova applicazione il regime di detraibilità IVA delle spese
sostenute in relazione agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti
di cui all’art 19 bis 1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Alla sussistenza del
requisito della strumentalità dei beni d’impresa, nell’accezione fatta propria
dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 2007, a nulla rilevano le
concrete modalità con le quali è organizzata l’attività dell’istante società
(es. l’assenza di locali destinati alla vendita, l’esecuzione delle prestazioni
di vendita in forza di mandati di agenzia e l’utilizzo delle autovetture da
parte del personale dipendente esclusivamente per svolgere le suddette mansioni
di vendita).
In quanto le autovetture
aziendali sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività d’impresa, non venendo le stesse a configurare alcuna
forma di fringe benefit in favore dei dipendenti, non trova applicazione
neppure il regime di deducibilità delle spese sostenute in relazione agli
automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla nuova lettera
b-bis) del comma 1 dell’art. 164 D.P.R. n. 917/1986.
Alle autovetture nel caso
in esame – quattro di cui tre utilizzate con contratto di leasing ed una con
contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio deve
applicarsi il regime fiscale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di
autoveicoli non strumentali all’attività di impresa.