REVERSE CHARGE - RIMBORSI IVA IN VIA
PRIORITARIA
(DM 22/3/07, G.U. 31/3/07,
n.76)
Il Ministero dell’Economia
e delle finanze ha individuato - in relazione all’attività esercitata e alle
tipologie di operazioni effettuate - le categorie di contribuenti ammessi, in
via prioritaria, entro 3 mesi dalla richiesta, al rimborso dell’imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.
Il rimborso deve essere
richiesto utilizzando la nuova versione del modello IVA-TR (approvata con
provvedimento 15 marzo 2007, in G.U. 22 marzo 2007, n. 68, S.O. n. 79), resasi
necessaria per tenere conto delle novità apportate alla normativa in materia di
rimborsi dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
In particolare,
l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria - entro 3 mesi dalla richiesta di
rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile - trova applicazione, dall’anno
d’imposta 2007, per i soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di
riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all’art. 17,
comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore), fermo restando quanto previsto dall’art. 2 e nel
rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 3, lettera a), dello stesso
decreto.
Per ottenere la
liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, devono sussistere contestualmente
- al momento della richiesta - le seguenti condizioni:
- esercizio dell’attività
da almeno 3 anni;
- eccedenza detraibile
richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro (in caso di
richiesta rimborso annuale) e a 3.000,00 euro (in caso di richiesta di rimborso
trimestrale);
- eccedenza detraibile
richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo
complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati
nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Sono eseguiti in via
prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972
relativi allo stesso periodo di riferimento i rimborsi annuali o per periodi
inferiori all’anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria
come sopra individuata.