REGIME IVA/REGISTRO NELLE CESSIONI E
LOCAZIONI IMMOBILIARI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n.12/E del 1°
marzo 2007)
La rettifica della
detrazione IVA operata in fase di costruzione o di ristrutturazione delle
abitazioni deve essere effettuata solo nell’anno in cui le stesse vengono
cedute in esenzione da IVA, ossia quando si verifica l’effettivo utilizzo
esente (cessione) delle medesime.
Il semplice decorso dei
quattro anni dall’ultimazione dei lavori non costituisce, quindi, un
presupposto sufficiente all’effettuazione della rettifica della detrazione.
Pertanto, con riferimento
alle abitazioni possedute (e non utilizzate) al 4 luglio 2006, per le quali a
tale data non siano ancora decorsi i quattro anni dall’ultimazione dei lavori
(in sostanza, fabbricati abitativi ultimati dopo il 4 luglio 2002), l’impresa
costruttrice o “ristrutturatrice” avrà l’obbligo di restituire l’IVA già
detratta solo nell’anno in cui effettivamente cederà gli stessi fabbricati in
esenzione da IVA e non, invece, allo scadere del quadriennio dall’ultimazione
dei lavori.
Inoltre, la rettifica
della detrazione, da operare nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui
si verifica l’utilizzo esente del bene, va effettua, in caso di variazione del
“pro-rata” superiore al 10%, con riferimento a tanti decimi quanti sono gli
anni mancanti al compimento del decennio dall’ultimazione dei lavori.
In sostanza, occorre
operare la rettifica, ai sensi dell’art.19-bis 2, comma 4, del D.P.R. 633/1972,
solo se, tra il periodo di imposta in cui avviene la cessione esente e l’anno
in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione o di ristrutturazione, si
verifica una variazione del “pro-rata” di detraibilità (di cui all’art.19 bis del
D.P.R. 633/1972, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle
operazioni imponibili più quelle esenti) di oltre il 10%.
In tal caso, in sede di
presentazione della dichiarazione IVA del periodo d’imposta in cui avviene la
cessione esente, occorre restituire, in un’unica soluzione, un importo pari ad
1/10 di tale differenza [1] moltiplicato per gli anni che mancano al compimento
del decennio dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (periodo
di “osservazione fiscale” degli immobili previsto, ai fini IVA, dall’art.19-bis
2, comma 8, del D.P.R. 633/1972).
Viceversa, per i
fabbricati abitativi locati con IVA prima del 4 luglio 2006 (abitazioni
costruite per la vendita) ed ora locati in esenzione in virtù delle nuove
disposizioni (art.10, comma 1, n.8, del D.P.R. 633/1972), tale importo
(differenza tra il “pro-rata” applicato nell’anno di ultimazione della
costruzione e quello relativo al 2006) va versato, non in un’unica soluzione,
ma ratealmente nella misura di 1/10 l’anno, sino al compimento del decennio
dall’ultimazione dei lavori.
Questi alcuni dei
principali chiarimenti contenuti nella Circolare n.12/E del 1° marzo 2007, con
la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tra le altre, le attese
indicazioni sulle modalità operative riguardanti la rettifica della detrazione
IVA, in virtù delle modifiche apportate dal decreto “Visco-Bersani” (D.L.
223/2006, convertito con modificazioni nella legge 248/2006) al regime fiscale
delle cessioni e delle locazioni immobiliari.
Ulteriori importanti
precisazioni riguardano, inoltre, la disciplina applicabile alla cessione delle
pertinenze, nonchè il regime fiscale della vendita di fabbricati in corso di
costruzione o di ristrutturazione.
Al riguardo viene chiarito
che:
A) la cessione delle pertinenze
segue lo stesso regime fiscale applicabile in generale alla vendita del bene
principale, sia se il trasferimento avviene con unico atto, riguardante
contemporaneamente l’unità pertinenziale ed il fabbricato principale, sia in
presenza di un atto separato avente ad oggetto la cessione della sola
pertinenza, purchè il vincolo pertinenziale venga comunque evidenziato
nell’atto di vendita.
In ogni caso, a parere
dell’Agenzia, la presenza del vincolo pertinenziale non comporta il venir meno
dell’autonoma rilevanza fiscale dell’operazione avente ad oggetto la
pertinenza, con riferimento alla quale andranno, quindi, comunque verificati i
presupposti oggettivi e soggettivi che determinano il trattamento fiscale
applicabile in concreto all’operazione stessa.
Ciò implica che la
cessione avente ad oggetto, ad esempio, una pertinenza (box o cantina) ad
abitazione deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale applicabile in
generale al trasferimento dei fabbricati residenziali (classificati nel Gruppo
catastale A, ad eccezione della categoria A/10), per cui la stessa risulterà:
- imponibile IVA, se posta
in essere dall’impresa costruttrice o “ristrutturatrice” entro i quattro anni
successivi all’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero;
- esente da IVA ed
assoggettata ad imposta proporzionale di registro (pari al 7%, o 3% in caso di
pertinenza ad una abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”),
quando effettuata dall’impresa costruttrice o “ristrutturatrice” oltre il
termine dei quattro anni dall’ultimazione dei lavori, o, in generale, quando
posta in essere da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o da quelle che
vi hanno eseguito interventi incisivi di recupero.
Questo a prescindere dal
regime fiscale applicato in concreto al trasferimento del bene principale (può
quindi accadere, ad esempio, che la cessione dell’abitazione sia stata
assoggettata ad IVA, in quanto posta in essere dall’impresa costruttrice entro
i quattro anni dall’ultimazione dei lavori, mentre il trasferimento della
pertinenza risulti esente da IVA, e soggetto ad imposta proporzionale di
registro, in quanto, per questa, sono già decorsi quattro anni dal termine dei
lavori);
B) il trasferimento di un
fabbricato in corso di costruzione (quindi non ultimato) deve ritenersi
assoggettato ad IVA, trattandosi di un bene ancora inserito comunque in un
circuito produttivo.
Allo stesso modo, anche la
cessione di un fabbricato in coso di ristrutturazione è assoggettato ad IVA, a
condizione che i lavori siano stati effettivamente realizzati, anche se in
misura parziale.
Affinchè il fabbricato
possa considerarsi in fase di ristrutturazione, infatti, non è sufficiente la
semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative all’esecuzione
dell’intervento.
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[1] Differenza tra l’IVA
già detratta in base al “pro-rata” relativo all’anno di ultimazione della
costruzione o del recupero del fabbricato e l’IVA che risulta detraibile in
base al “pro-rata” dell’anno in cui l’operazione esente è effettuata.