SICUREZZA SUL LAVORO- PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA - POS - OBBLIGO DI REDAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE FORNITRICI -
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 4/2007
Con la circolare n. 4/07
del 28 febbraio 2007, che si pubblica di seguito, il Ministero del Lavoro
fornisce chiarimenti in riferimento alla redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei
cantieri edili o di ingegneria civile.
Ricorre l’obbligo di
redazione del POS per tutte le imprese che eseguono i lavori riportati
nell’Allegato 1 al D. Lgs. 494/96 in cui non vengono contemplate le mere
forniture a piè d’opera di attrezzature e/o materiali.
Le aziende che non
svolgono quindi una partecipazione diretta all’esecuzione dei lavori non
ricadono negli obblighi dell’art. 9 comma 1 lettera c) bis del D. Lgs. 494/96 e
dell’ art. 6 del D.P.R. 222/03, pertanto non devono elaborare il POS.
Ciò non toglie che
l’azienda fornitrice ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 7 del D.Lgs.
626/94 e pertanto avrà cura di ottemperare a quanto disposto nel suddetto
articolo (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni).
L’impresa esecutrice, da
parte sua, deve provvedere a dare all’azienda fornitrice tutte le informazioni
inerenti la sicurezza, attingendo, ove necessario, anche a quanto previsto
dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare
cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti.
Ministero del Lavoro
Direzione Generale della
Tutela delle condizioni di lavoro
Divisione VI
Roma, 28/02/2007
Circolare n. 4/2007
Oggetto: Problematiche
inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali
in un cantiere edile o di ingegneria civile.
A seguito di numerose richieste
di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere
edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito
riportato.
Per effetto del combinato
disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03,
l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle
imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non
può essere esteso anche a quelle che pur presenti in cantiere non partecipano
in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente
ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera
dei materiali e/o attrezzature occorrenti).
Le esigenze di sicurezza
derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera
fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante
l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio
di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza,
cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Di conseguenza spetta
all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere
a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza
attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito
dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare
cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).
L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.