FINANZIARIA 2007 - SANZIONI PER OMESSA
ISTITUZIONE OD ESIBIZIONE LIBRI PAGA E MATRICOLA - CHIARIMENTI DEL MINISTERO
DEL LAVORO - CIRCOLARE 29/3/2007
La Legge Finanziaria 2007 ha sensibilmente innalzato le sanzioni per
l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri paga e matricola
prevedendo una sanzione amministrativa da 4.000 a euro 12.000 (i precedenti
importi erano da 25 a euro 154). Per questa violazione viene espressamente
esclusa la procedura della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/04.
Con circolare dello scorso 29 marzo il Ministero del Lavoro ha fornito
alcuni chiarimenti in materia. Facendo riserva di tornare sull’argomento, di
seguito si pubblica la circolare in commento.
Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Partenza - Roma,
29/03/2007
Prot. 26 / S60R / 0004024
Direzione generale per
l’Attività Ispettiva
Oggetto: art. 1, comma
1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - omessa istituzione e omessa
esibizione libri matricola e paga - indicazioni operative al personale
ispettivo.
Con la legge Finanziaria
2007, il Legislatore ha introdotto una serie di disposizioni volte a ridurre
significativamente il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, attraverso
misure di incentivazione a percorsi di emersione, misure di generale
inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di “lavoro, legislazione
sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” e
misure concernenti gli adempimenti legati alla costituzione e alla gestione del
rapporto di lavoro che favoriscono una semplificazione degli accertamenti in
ordine alla regolarità della manodopera occupata.
Relativamente a tale
ultimo aspetto assumono particolare rilievo sia le disposizioni che prevedono
il nuovo regime delle comunicazioni di assunzione, variazione o cessazione dei
rapporti di lavoro (v. in proposito nota 4 gennaio 2007, prot. n.
13/Segr/0000440 e nota 14 febbraio 2007, prot. n. 13/SEGR/0004746), sia la
previsione che ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio concernente
“l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga”
(art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006).
Per quanto attiene alle
comunicazioni obbligatorie ed in particolare alla comunicazione di assunzione
preventiva, l’adempimento acquista una valenza sicuramente diversa rispetto
alla disciplina precedente in quanto, essendo anteriore alla instaurazione del
rapporto, non risponde più ad una logica di mero monitoraggio del fenomeno
occupazionale ma rappresenta un sostanziale strumento di verifica immediata
della regolare costituzione del rapporto di lavoro.
Analoghe osservazioni
attengono agli obblighi di istituzione e tenuta dei libri di matricola e di
paga, per i quali la previsione di inasprimento delle relative sanzioni va
inserita nel più generale contesto normativo di cui agli arti 20, 21 e 26 del
D.P.R. n. 1124/1965 e coordinata altresì con gli altri obblighi previsti dallo
stesso D.P.R..
Va in proposito ricordato
che le richiamate previsioni stabiliscono un obbligo di “tenuta” della citata
documentazione - ossia un obbligo di istituzione di un libro di matricola e di
paga secondo specifiche modalità e caratteristiche - nonché un obbligo di
esibizione degli stessi al personale ispettivo nel “luogo in cui si esegue il
lavoro”, correlato ad un divieto di “rimozione” anche temporanea dei libri dal
luogo di lavoro.
Precedentemente
all’entrata in vigore della legge Finanziaria - e quindi prima della
introduzione della comunicazione preventiva di assunzione e del nuovo quadro
sanzionatorio in materia di tenuta dei libri di matricola e di paga - detti
adempimenti consentivano solo indirettamente l’accertamento di fenomeni di
lavoro “nero” o irregolare, mediante l’incrocio delle comunicazioni di
assunzione con le relative scritturazioni contenute nei libri obbligatori. Con
la Finanziaria 2007 il Legislatore sembra invece aver individuato nella
comunicazione preventiva lo strumento fondamentale e di più immediata evidenza
per la verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro in quanto consente,
senza margini di dubbio, la formalizzazione nei confronti della pubblica
amministrazione della volontà del datore di lavoro di assumere il lavoratore.
Partendo da tali
considerazioni si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, condivise con
gli Istituti previdenziali, sulla corretta applicazione in sede di vigilanza
delle nuove previsione sanzionatene in materia di libri di matricola e di paga,
nonché sul coordinamento delle stesse con la previgente disciplina di cui al
D.P.R. n. 1124/1965, cercando di evidenziare gli elementi costitutivi e le
finalità delle relative fattispecie e di comprendere la ratio dell’inasprimento
delle sanzioni amministrative, tenuto conto che l’introduzione della
comunicazione preventiva sembrerebbe, come detto, assumere un ruolo
fondamentale ai fini della verifica della regolare costituzione del rapporto di
lavoro.
1.Omessa istituzione del
libro di matricola e del libro di paga
L’omessa istituzione del
libro di matricola e del libro di paga, punita con la sanzione amministrativa
da euro 4.000 ad euro 12.000 ai sensi del comma 1178 della Finanziaria 2007,
riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali
documenti (e non l’ipotesi in cui li abbia semplicemente rimossi dal luogo di
lavoro) ovvero abbia in uso documenti non vidimati dagli Istituti previdenziali
ovvero non dichiarati conformi all’originale da parte del consulente del
lavoro, da altro professionista abilitato o dallo stesso datore di lavoro, nei
casi e con le modalità specificate al paragrafo 3.
Non rientra invece in tali
fattispecie l’ipotesi in cui il personale ispettivo accerti una vidimazione
tardiva dei libri stessi e cioè l’ipotesi in cui la data di vidimazione (o di
dichiarazione di conformità) risulti posteriore rispetto alla data di
assunzione del primo lavoratore iscritto. Tale circostanza - riconducibile alla
fattispecie di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 1124/1965, secondo il quale “il
libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni
pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all’istituto
assicuratore (...)” - non integra la violazione della “mancata istituzione” (il
non aver mai istituito i libri o il non averli mai fatti vidimare o dichiarare
conformi all’originale) ma la meno grave ipotesi di irregolare tenuta della
documentazione obbligatoria, punita con una sanzione da euro 125 adeuro 770
(soggetti assicurati INAIL) e da euro 25 ad euro 150 (soggetti non assicurati
INAIL), importi comunque quintuplicati in forza del disposto di cui all’art. 1,
comma 1177, della Finanziaria.
Va da ultimo sottolineato che in ordine all’illecito in esame - in
considerazione dell’automa valenza dell’adempimento in questione nonché del
bene giuridico protetto dalla norma rappresentato dalla esigenza di “certezza
pubblica” relativa alla regolare costituzione dei rapporti di lavoro posti in
essere nel tempo - non si ritiene configurabile la “connessione” con i profili
di eventuale inadempimento contributivo riferito ai lavoratori occupati e,
pertanto, va sempre contestato anche in presenza di irregolarità legate a
fenomeni di evasione o omissione contributiva.
2. Omessa esibizione e
rimozione dei libri obbligatori
L’omessa esibizione e la rimozione dei libri obbligatori dal luogo di lavoro
appaiono riconducibili alla previsione dell’art. 21 del D.P.R. n. 1124/1965,
secondo il quale “il libro di paga e quello di matricola debbono essere
presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli
incaricati dell’Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere
rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro”. Secondo quanto
accennato in premessa si pone quindi l’esigenza di individuare l’elemento
differenziale fra la condotta della “omessa esibizione” dei libri obbligatori e
quella della “rimozione” degli stessi, in quanto non appare più possibile, come
avveniva in precedenza, ricondurre entrambe le fattispecie alle medesime
conseguenze sanzionatorie, avendo il Legislatore espressamente circoscritto
l’inasprimento della sanzione alla sola “omessa esibizione” e non già a quella
della mera “rimozione” dei libri, pur trovando le due condotte la loro fonte
istitutiva nel citato articolo 21.
Occorre dunque individuare
nella fattispecie della omessa esibizione un elemento di differenziazione,
quantomeno nelle diverse conseguenze che ne derivano rispetto alla mera
rimozione e tali da giustificare il citato inasprimento sanzionatorio. Tale
operazione deve peraltro tener conto di quanto detto in premessa, circa la
finalità complessiva di tutti gli adempimenti di carattere documentale che il
Legislatore ha rielaborato in funzione di contrasto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare e al fine di realizzare un più immediato riscontro circa
la regolarità delle posizioni lavorative oggetto di accertamento.
La ratio della previsione
normativa che sanziona la “omessa esibizione” del libro di matricola e di paga
sembra dunque rispondere all’esigenza di consentire all’organo di vigilanza di
verificare che i lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano regolarmente
assunti, in tutte le ipotesi in cui manchi la possibilità di desumere da altra
documentazione (in primis comunicazione preventiva di assunzione) tale
circostanza. Del resto lo stesso art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965
dispone che il contenuto dei libri obbligatori vada verificato attraverso
l’esibizione di altra “notizia complementare” (“libri contabili ed altri
documenti” quali, ad esempio, copia delle lettere di assunzione, ricevuta di
trasmissione del codice fiscale all’INAIL ecc.).
In tale ottica pertanto
l’omessa esibizione del libro matricola o del libro paga va configurata come
condotta - sia essa dolosa o colposa - volta a non consentire all’organo di
vigilanza di effettuare la citata verifica sulla regolare costituzione dei
rapporti di lavoro.
Tale fattispecie pertanto
non si configura qualora il personale di vigilanza possa, attraverso l’esame di
altra idonea documentazione (in primis la comunicazione preventiva di
assunzione, ma anche la denuncia nominativa degli assicurati o la lettera di
assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola),
effettuare nel corso dell’accesso ispettivo la verifica anzidetta.
Si rileva inoltre che
l’autonoma evidenziazione della condotta di “omessa esibizione” come sopra
descritta - volta ad incentivare un comportamento datoriale che permetta
comunque la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro al momento
dell’accesso, da parte dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro - ben si
concilia con la previsione sanzionatoria di cui all’art. 3, commi 3 e ss., D.L.
n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002 e sostituito dall’art. 36 bis del D.L. n.
223/2006, conv. da L. n. 248/2006) che punisce l’occupazione di lavoratori “non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, la cui
applicazione è subordinata, per l’appunto, alla presenza o meno sul luogo di
lavoro di documentazione in grado di comprovare la regolarità dei rapporti di
lavoro posti in essere, documentazione che non è esclusivamente rappresentata
dai libri obbligatori.
Ciò stante, in presenza di
altra documentazione che consenta al personale ispettivo di verificare
tempestivamente e con assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati,
la mancata presenza sul luogo di lavoro dei libri di matricola e di paga
integra la fattispecie della mera rimozione dei libri stessi, sanzionata con un
importo da euro 125 ad euro 770 per i soggetti assicurati INAIL e da euro 25 ad
euro 150 per i soggetti che occupano personale non tenuto alla assicurazione
INAIL (importi da ultimo quintuplicati ex art. 1, comma 1177, della Finanziaria
2007).
Come nelle ipotesi di
omessa istituzione, va peraltro sottolineato che anche per l’illecito in esame
non appare configurabile evidentemente una eventuale “connessione” con evasioni
od omissioni contributive.
3. Unicità dei libri e
copie conformi
Come noto, il D.P.R. n.
1124/1965 ha introdotto il principio della unicità dei libri di matricola e di
paga, principio al quale è necessario attenersi per una maggiore
semplificazione sia dei relativi adempimenti, sia dei controlli da parte del
personale ispettivo.
Va tuttavia considerata
l’eventualità in cui l’azienda abbia più unità produttive o le ipotesi di attività
di breve durata - ossia le attività caratterizzate da mobilità o svolta in sedi
con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, come
frequentemente avviene nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica - nelle
quali è materialmente impossibile esibire i libri obbligatori presso ciascun
“luogo in cui si esegue il lavoro”, così come prevede l’art. 21 del D.P.R. n.
1124/1965.
In tali casi, al fine di
conciliare le citate esigenze di semplificazione con quelle di controllo da
parte del personale ispettivo, si ritiene che gli originali dei libri matricola
e paga possano essere tenuti presso la sede legale dell’impresa che provvederà
invece a tenere, presso ciascun “luogo in cui si esegue il lavoro”, una copia
(anche fotostatica e per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme
all’originale così come di seguito specificato.
Al riguardo, occorre
fornire alcuni chiarimenti e distinguere le ipotesi in cui i datori di lavoro
si avvalgano di un consulente del lavoro o di altro professionista di cui alla
L. n. 12/1979, dalle ipotesi in cui gestiscano personalmente o tramite propri
addetti il personale aziendale.
Nel primo caso si ricorda
che - anche in virtù di quanto previsto dall’art. 5 della citata L. n. 12/1979
secondo cui i libri obbligatori possono essere tenuti presso lo studio dei
consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all’art. 1 della
medesima legge a condizione che siano “tenuti sul luogo di lavoro, a
disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola
ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni (...)” - si ritiene, ai
fini di una maggiore semplificazione degli adempimenti in materia, che le copie
presenti sul luogo di lavoro possano essere dichiarate quali copie conformi
all’originale dal professionista di cui si avvale il datore di lavoro,
indipendentemente dal fatto che quest’ultimo detenga o meno la documentazione
originale (data, timbro e firma autografa del professionista su ogni pagina
della copia).
Resta ovviamente fermo
l’obbligo di comunicare preventivamente alla competente Direzione provinciale
del lavoro - Servizio Ispezione Lavoro le generalità del professionista al
quale è stato affidato l’incarico di custodire i libri obbligatori originali,
nonché il recapito dello studio ove sono reperibili detti documenti.
Solo nella ipotesi in cui
il datore di lavoro gestisca personalmente o tramite propri addetti il
personale aziendale si ritiene ammissibile che le copie presenti sul luogo di
lavoro possano essere dichiarate da quest’ultimo quali copie conformi
all’originale (data, timbro e firma autografa del datore di lavoro o del
responsabile legale su ogni pagina della copia).
Va peraltro sottolineato
che non è necessario ripetere la citata dichiarazione di conformità
ogniqualvolta siano effettuati “aggiornamenti” dei libri derivanti da
successive assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, aggiornamenti che
potranno essere effettuati anche direttamente sulle copie e contestualmente
riportati sugli originali.
Ne deriva che eventuali
difformità che dovessero riscontrarsi tra la copia e la documentazione
originale, successive alla dichiarazione di conformità, integreranno comunque
solo l’illecito di irregolare tenuta dei libri sanzionata in via amministrativa
con un importo da euro 125 ad euro 770 per i soggetti assicurati INAIL e da
euro 25 ad euro 150 per i soggetti che occupano personale non tenuto alla
assicurazione INAIL (importi da ultimo quintuplicati ex art. 1, comma 1177,
della Finanziaria 2007).
4. Pluralità di violazioni
Si coglie l’occasione per
chiarire le conseguenze sanzionatorie, legate alla omessa istituzione, omessa
esibizione o rimozione dei libri di matricola e di paga, nelle ipotesi in cui
ambedue i documenti non siano istituiti o non siano tenuti sul luogo di lavoro.
Per quanto concerne
l’illecito di omessa istituzione, che si realizza nei termini di cui si è detto
(il non aver mai istituito i libri o il non averli mai fatti vidimare o
dichiarare conformi all’originale), non può che trovare applicazione una
sanzione per ciascun libro non istituito (sanzione ridotta pari ad euro 4.000
per ciascun libro). Tale interpretazione consente infatti di punire in diversa
misura chi non abbia mai istituito sia il libro matricola che il libro paga da
chi abbia omesso di istituire soltanto uno di tali documenti, senza contare che
una diversa interpretazione determinerebbe l’applicazione della sanzione in
parola solo nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia totalmente sprovvisto
dei libri obbligatori.
Per quanto concerne
l’illecito di “omessa esibizione” - in considerazione dell’interesse protetto
dal Legislatore di consentire al personale ispettivo la verifica sulla
correttezza dei rapporti di lavoro instaurati - si ritiene che tale circostanza
dia luogo ad una sola sanzione che, ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n.
689/1981, è pari a euro 4.000. Va peraltro osservato che una diversa
interpretazione farebbe necessariamente conseguire all’illecito in parola una
sanzione ridotta sempre pari ad euro 8.000, giacché in presenza di uno solo dei
documenti, sarebbe invece ravvisabile l’illecito della “rimozione” dei libri
matricola e paga.
Quanto alla “rimozione”,
stante il diverso interesse protetto dall’ordinamento e per evitare di porre
sullo stesso piano condotte di diversa gravità (rimozione di uno solo o di
ambedue i documenti), si ritiene viceversa che la sanzione trovi applicazione
con riferimento a ciascuno di tali documenti (sanzione ridotta pari ad euro 250
o ad euro 50 a seconda che il soggetto sia o meno tenuto all’assicurazione
INAIL).
5. Provvedimenti
sanzionatori posti in essere
Le fattispecie sanzionatorie di omessa istituzione ed omessa esibizione
dei libri di matricola e di paga, previste dal comma 1178 della Finanziaria
2007, trovano evidentemente applicazione con riferimento alle condotte poste in
essere successivamente all’entrata in vigore della stessa legge.
Pur con riferimento a tali condotte successive al 1° gennaio del
corrente anno, qualora il personale ispettivo abbia emanato provvedimenti
sanzionatori ai sensi detta nuova normativa non in linea con le indicazioni
interpretative contenute nella presente lettera circolare - e, in particolare,
abbiano ricondotto alla fattispecie della “omessa esibizione” condotte in
realtà inquadrabili nell’illecito di “rimozione” come sopra specificato - si
invitano cedesti uffici a voler valutare l’adozione di eventuali procedure di
archiviazione degli atti, al fine di non dar luogo ad evidenti disparità di
trattamento e di predire contenziosi amministrativi o giudiziari.
RIEPILOGO FATTISPECIE
SANZIONATORIE |
|||
Omessa
esibizione libri obbligatori |
Quando
non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul
luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro |
Sanzione
amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000 |
Non
diffidabile ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 |
Rimozione
dei libri obbligatori |
Quando
sia comunque possibile verificare, attraverso altra documentazione presente
sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro |
Sanzione
amministrativa da euro 125 ad euro 770 (soggetti assicurati INAIL) ovvero da
euro 25 ad euro 150 (soggetti non assicurati INAIL) |
Non
diffidabile ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 |
Omessa istituzione
dei libri obbligatori |
Riguarda
le ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali
documenti ovvero le ipotesi in cui i libri non siano mai stati vidimati dagli
Istituti previdenziali ovvero non risultino dichiarati conformi all’originale |
Sanzione
amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000 |
Non
diffidabile ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 |
Tardiva
vidimazione dei libri obbligatori |
Riguarda
le ipotesi in cui il personale ispettivo accerti che il libro è stato
vidimato prima di essere stato messo in uso (la data di vidimazione è
posteriore rispetto alla data di assunzione del primo lavoratore iscritto) |
Sanzione
amministrativa da euro 125 ad euro 770 (soggetti assicurati INAIL) ovvero da
euro 25 ad euro 150 (soggetti non assicurati INAIL) |
Non
diffidabile ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 |