INPS - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - IMPRESE CON
ALMENO 50 DIPENDENTI -
OBBLIGO DI VERSAMENTO ALL’ISTITUTO DEL TFR DEI DIPENDENTI NON DESTINATO ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con circolare n. 70 dello
scorso 3 aprile 2007, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative per le
imprese con almeno 50 dipendenti che, a seguito delle riforma della previdenza
complementare, sono tenute a versare all’Istituto il Trattamento di Fine
Rapporto dei dipendenti che hanno deciso di non destinarlo a forme di
previdenza complementare.
Nel formulare riserva di
successivi chiarimenti in materia, di seguito si pubblica il testo della
circolare in commento.
INPS
Roma 3 aprile 2007
Circolare n. 70
OGGETTO: Legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30 gennaio 2007.
Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile”.
SOMMARIO: La legge
finanziaria per l’anno 2007 ha istituito il”Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS). Il Fondo è
finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice
civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1°
gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina del contributo e delle
modalità di versamento. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria e modalità
di erogazione.
Parte prima
(Istituzione del Fondo di
Tesoreria INPS)
Premessa.
L’articolo 1, commi 755 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27
dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 - ha istituito il “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di
finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito
dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai
lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota
corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1,
comma 756.
I Decreti del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007
(in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - Serie Generale) emanati, rispettivamente,
ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e
3), disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e
approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte dei
lavoratori in relazione al conferimento o meno del TFR alla previdenza
complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs 252/2005) (1).
Di seguito si forniscono
sulla materia istruzioni, condivise, peraltro, dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
1. Finanziamento del Fondo
di Tesoreria INPS.
Il “Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è
finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice
civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1°
gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del
contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per
effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai
sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine
rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione
previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a
quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo
contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della
legge n. 296/2006 prevede:
- nessun versamento è
dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di
lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data
compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o
esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che
lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- diversamente, in caso di
manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui
all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo
di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se
successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
- in relazione ai
lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006
(che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del
TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo
modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro
sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto
fino al momento del conferimento del TFR.
2. Datori di lavoro
obbligati al versamento.
La specifica disciplina
contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei
lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al
versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con
esclusione dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro
individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:
a) Appartenenza al settore
privato del datore di lavoro.
Il requisito,
prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si
intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono
stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla
proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i
quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché
gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico
economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.
Non sono ricompresi nel
“settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni.
Tuttavia, la natura
pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto
che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la
qualificazione di “dipendenti pubblici”.
Solo in tale ipotesi, per
gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata.
Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i
rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità
Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in
trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui
all’articolo 2120 del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di
applicazione della presente disciplina.
Per l’individuazione e la
codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si
rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.
b) Limite dimensionale del
datore di lavoro
Il datore di lavoro deve
avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30
gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi
755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono
essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore,
qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro
subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o
reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio,
ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione i
lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base
alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore
assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o
sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno
che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso
sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori
“somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e,
pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati”
all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in
quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel
limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si
calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto,
eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al
numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la
sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero
degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al
31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Per le aziende che
iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite
dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di
cui all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di
quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di
lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.
Per i criteri di calcolo
della dimensione aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto
2.
3. Lavoratori per i quali
deve essere adempiuto l’obbligo di versamento.
L’obbligo del versamento
sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art.
2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto
precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono in ogni caso esclusi:
- lavoratori con rapporto
di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si
prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore
della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in
caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al
riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre
dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo
del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
- lavoratori stagionali
del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è
legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna
saccarifera);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti
del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
- lavoratori per i quali i
CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,
al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate
di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di
legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di
cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare);
pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento,
previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
- lavoratori per i quali i
CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,
l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es.
lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).
Sono altresì esclusi i
lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle
altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al
“Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica
disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in
capitale).
In merito ai lavoratori
coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:
- nel caso in cui, a
seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda,
incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di
lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il
passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non
assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al
versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di
paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre
a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il
passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in
esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro
assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad
effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.
I datori di lavoro,
relativamente ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla
esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime
previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di
applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque
accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120
c.c., sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.
Si
precisa, da ultimo, che non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile le indennità di fine mandato previste per
gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di
fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in
aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970.
Diversamente,
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2120 citato le quote di
accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto
durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.
4. Base imponibile
La retribuzione da
prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata
per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del
codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in
materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai sensi di tale norma, la
retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle
modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso
l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di
quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Si tratta di un concetto
ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno
ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che
trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono
istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva
prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle
quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro
fruizione” (2).
Sono dunque da escludere
soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto
al rapporto di lavoro.
Al fine di valutare la non
occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di
cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della
ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà,
della non riconducibilità dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a
ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite.
Sono fatte salve ai fini
del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto
collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la
retribuzione utile ai fini del calcolo TFR.
Si precisa che, secondo
gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua
utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa
legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti.
Pertanto l’esclusione di
voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha
effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.
In caso di sospensione
della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del
codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa
integrazione guadagni (3), deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente
della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
svolgimento dell’attività di lavoro.
La quota di retribuzione
da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo
della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per il calcolo della
contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota mensile
da versare, si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda” .
5. Modalità di versamento
Il versamento del
contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della
riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale
particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione
contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo
affluisce al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del
contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297, dovuto per ciascun lavoratore (si veda il successivo punto 3 della “Parte
Seconda”).
6. Decorrenza dell’obbligo
di versamento e relativo importo.
In relazione a quanto
illustrato al punto 1, per la decorrenza dell’obbligo contributivo occorre
distinguere:
a) Lavoratori con rapporto
di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori possono
manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o in
parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs.
252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex. 2120 c.c.; in tal caso il
datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di Tesoreria
INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del
modello TFR1 (allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma
765, della predetta legge n. 296 del 2006); l’importo da versare è pari alle
quote di TFR maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio
2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di
effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle
rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,
rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di
versamento.
Al riguardo si precisa che
il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120
del c.c., deve intendersi come un semplice meccanismo indicato dal legislatore
al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di
versamento.
b) Lavoratori che iniziano
un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori, ove non
abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR
relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla
data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte
(nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005)
il proprio TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c.; in tal caso, il
datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di
Tesoreria, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore
del modello TFR2 (allegato al decreto ministeriale di cui al predetto articolo
1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il
medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della
somma aggiuntiva di cui al precedente punto, relativamente alle mensilità
antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Diversamente da quanto il
decreto ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31
dicembre 2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data
successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà
in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di
lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme
pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al
Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.
7. Prestazioni liquidate
dal Fondo di Tesoreria
7.1 Liquidazione del
trattamento di fine rapporto
Ai sensi dell’art. 2,
comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare
il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete
modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal
dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il
trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per
ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale
della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali,
salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di
ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in
misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT).
Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a
presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni
al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.
Tenuto conto che al Fondo
di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai
lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della
ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura
previdenziale.
Pertanto, le prestazioni
erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art.
2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche
eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo
prescrizionale.
La liquidazione delle
prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la
quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile
riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio
delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere
sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al
Fondo di Tesoreria;
2) in
caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS
e altri minori).
Nel caso di aziende che
versano i contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno
prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le
eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà
effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti Enti
previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.
Con riferimento al
conguaglio con i contributi pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è
possibile limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e
titolari di TFR ex articolo 2120 del c.c. – i quali abbiano optato per il
mantenimento all’INPDAP del solo regime pensionistico.
Resta fermo, in ogni caso,
il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di
lavoro per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di
maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme,
risulti con saldo a credito azienda.
7.2 Liquidazione delle
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
L’articolo 2, comma 5, del
D.M. 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul
trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una
parte o tutta la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato
articolo 2120 del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo
periodo prevede che:”le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice
Civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore”.
Pertanto, la materia delle
anticipazioni sul TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile,
coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cuiall’articolo 1,
commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le predette anticipazioni,
come specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, sono
calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota
parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono
erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli
importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre
2006.
Nei casi in cui l’importo
complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro,
questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del
Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente
esposte.
Al riguardo, si riportano
i seguenti esempi:
Esempio 1
- Anticipazione concessa
per acquisto prima casa
- Quota di TFR maturata
presso il datore di lavoro: 150
- Prestazione maturata
presso il Fondo di Tesoreria: 50
- Anticipazione (70%): 140
Il datore di lavoro eroga
un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il
datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al
Fondo.
Esempio 2
- Anticipazione concessa
per acquisto prima casa
- Quota di TFR maturata
presso il datore di lavoro: 100
- Prestazione maturata
presso il Fondo di Tesoreria: 50
- Anticipazione (70%): 105
Il datore di lavoro eroga
un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la
denuncia mensile riferita al mese di erogazione.
Per le
modalità di conguaglio con la denuncia DM10 si veda il successivo punto 5 della
“Parte Seconda” della presente circolare.
7.3. Incapienza dei
contributi dovuti agli Enti previdenziali
Qualora l’importo totale
delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel
mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione -
ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti
previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto
a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il
datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza
prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare
direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria
spettanza.
Parte Seconda
(Modalità operative)
1.
Individuazione delle aziende destinatarie in relazione all’appartenenza al
settore privato e codifica delle stesse
Come
precisato al punto 2, lett. a) della “Parte Prima” sono esclusi dal campo di applicazione della
normativa in esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto
di lavoro è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
(...omissis...)
2. Calcolo del limite
dimensionale e codifica delle aziende con almeno 50 dipendenti
Come precisato al punto 2,
lett. b) della “Parte Prima” della presente circolare i datori di lavoro
destinatari della normativa sono quelli che occupano almeno 50 addetti. Ai fini
del calcolo occorre considerare che:
- per le aziende in
attività al 31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale
dei lavoratori in forza nell’anno 2006 ovvero nel minor periodo per le aziende
che hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno.
A tal fine dovranno essere
presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato
a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro,
compresi quelli a tempo parziale.
Questi ultimi,
indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto),
saranno computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli
orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a
tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore
alla metà di quello normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).
I lavoratori a qualsiasi
titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione,
siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad
essere computati.
Per ciascun lavoratore
sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di
attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti
e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di
giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda
per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte
per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle
giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un
numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del
2006.
Esempio:
- periodo di attività: intero anno 2006
- orario normale: 40 ore settimanali
- lavoratori occupati nell’anno:
- 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno
lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni
dal 1° ottobre;
- 20 lavoratori a tempo
determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9
giornate al mese;
- 40 lavoratori a tempo
parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno
lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con
part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra
metà solo 6 mesi.
- Il totale degli addetti
(teste) è 100
- La media nell’anno è
pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)
Lavoratori full-time
n. lavoratori |
Tipologia |
giornate mensili |
n. mesi |
Tot. Giornate |
30 |
Full-time - Tempo indeterminato |
26 |
12 |
9.360 |
5 |
Full-time - Tempo indeterminato |
26 |
6 |
780 |
5 |
Full-time - Tempo indeterminato |
26 |
9 |
1.170 |
20 |
Tempo determinato ed intermittenti |
9 |
6 |
1.080 |
Lavoratori part-time
lavoratori |
Tipologia |
% p. time |
p.t./ f.t. indiv. |
Mesi lavorati |
Calcolo |
Tot. Giornate |
10 |
Vert. |
40% |
16:40 =0,4* |
12 |
4x26x 12=1248 |
1.248 |
10 |
Vert. |
40% |
16:40 =0,4* |
6 |
4x26x 6= 624 |
624 |
10 |
Orizz. |
50% |
20:40 =0,5* |
12 |
5x26x 12=1560 |
1.560 |
10 |
Orizz. |
50% |
20:40 =0,5* |
6 |
5x26 x 6= 780 |
780 |
Totale complessivo giornate lavorate |
16.602 |
16.602 : 312= 53,21 media
annua
(*) i valori indicati
vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.
Il numero di giornate che
fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno
di attività, a 15.600 (50x26x12).
Ne consegue che qualunque
valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina
l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.
Esempio:
Totale complessivo
giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori
(15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.
I datori di lavoro con
almeno 50 dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via
telematica, apposita dichiarazione. Le u.d.p., al fine del monitoraggio dei
datori di lavoro destinatari della nuova disciplina, provvederanno ad
attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il
codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda con almeno 50
addetti”
2) Per le aziende che
iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al
Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31
dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti
come sopra individuato.
In tal caso le aziende
saranno tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi
pregressi a far tempo da quello di inizio dell’attività.
In tale ipotesi
rilasceranno la dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con
le operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una
somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo
2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al
31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio
dell’attività e quella di versamento.
3. Calcolo della quota
mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della
determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, si
precisa che, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in
considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri
ex 2120 c.c. illustrati al punto 4. della Parte Prima), riferita al periodo di
paga interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del
7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori destinatari -
il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982
(contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi
previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno. La quota così
determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione
alle scelte dei lavoratori.
Con riguardo al contributo
dello 0,50% di cui sopra, si precisa altresì che la detrazione trova
applicazione anche per i dirigenti industriali (4) e che, con riferimento ai
lavoratori assunti con misure agevolate, in sede di determinazione del
contributo da portare in detrazione, il datore di lavoro terrà conto della
misura di detto contributo effettivamente versata (5).
4. Modalità operative per
il versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria
Il versamento del
contributo al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o
parziale di TFR maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del
mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile
maturata.
Come già detto nella prima
parte, tale contribuzione, equiparata ai fini dell’accertamento e della riscossione
a quella obbligatoria, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione
contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
a) Lavoratori con rapporto
di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
A1) lavoratori che
esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR
secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Periodi correnti
A decorrere dal mese
successivo a quello di consegna da parte del lavoratore del modulo TFR1, i
datori di lavoro esporranno il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria,
utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione “CF01”
avente il significato di “contr.finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06”.
In corrispondenza di detto
codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
Si precisa, al riguardo,
che in materia di adempimenti contributivi da effettuarsi con il sistema DM10,
per “mese successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello
della consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo
esemplificativo si riportano i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Lavoratore che decide di
mantenere integralmente il proprio TFR in regime ex art. 2120 c.c. e consegna
il mod. TFR1 il giorno 20 maggio 2007; contributo da esporre sul DM10 di
“giugno 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 luglio 2007, pari
all’intero TFR maturato nel mese.
Esempio n. 2
Lavoratore, non iscritto
alla previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di trasferire solo in
parte il proprio TFR alla previdenza complementare e consegna il mod. TFR1 il
giorno 30 giugno 2007 (data della scelta); contributo da esporre sul DM10 di
“luglio 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 agosto 2007, pari
alla quota di TFR non destinata alla previdenza complementare.
Periodi pregressi
Per il periodo da “gennaio
2007” fino al mese di consegna da parte dei lavoratori del modello TFR1, i
datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR
maturate per i medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo
corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006.
Per il versamento dei
contributi pari alle quote di TFR, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione ”CF02” avente il significato di
“versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”.
Per il versamento delle
somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel
quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” avente il
significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006”.
In corrispondenza dei
suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori
interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle
caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Per la rivalutazione delle
somme dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna
mensilità antecedente quella dell’effettivo versamento il tasso di incremento
del TFR applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74% (6).
Nel precedente Esempio n.
1, nel DM10 di “giugno 2007”, sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli
arretrati da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato dal
1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Su ciascuna quota mensile maturata sarà
applicato il tasso del 2,74% da calcolare dalla data di scadenza fino a quella
di versamento (sulla rata maturata a gennaio sarà calcolata la maggiorazione
per il periodo dal 16 febbraio al 16 luglio; su quella di febbraio, dal 16
marzo al 16 luglio, ecc). Il totale delle rivalutazioni sarà esposto
separatamente con il codice CF11 (7)
Nel precedente Esempio n.
2, nel DM10 di “luglio 2007”, sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli
arretrati da versare entro il 16 agosto 2007, pari all’intero TFR maturato dal
1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007 e della quota residuale per il mese di
giugno. Ciascuna quota mensile maturata sarà rivalutata come nel caso
precedente. Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il
codice CF11.
a2) lavoratori che,
secondo modalità tacite o esplicite, decidono di destinare l’intero TFR
maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza
integralmente conferito.
In tale ipotesi non è
dovuto alcun versamento al Fondo di Tesoreria.
b) Lavoratori che iniziano
un rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006.
b.1) lavoratori che, entro
sei mesi dalla data di assunzione, esprimono la propria volontà di
mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la disciplina di cui
all’art. 2120 c.c..
Anche per tali lavoratori
il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese
successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un
importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a
decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo
di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella
dell’effettivo versamento.
A tal fine, i datori di
lavoro opereranno come segue:
Periodi correnti
A decorrere dal periodo di
paga successivo a quello di consegna da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i
datori di lavoro esporranno il contributo al Fondo di Tesoreria utilizzando nel
quadro B-C del DM10 il codice “CF01” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detto
codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
Periodi pregressi
Per il versamento del
contributo riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione del
lavoratore e la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i
datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice ”CF02” di
cui al punto precedente.
Per il versamento delle
somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel
quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” di cui al punto
precedente (8).
In corrispondenza di detti
codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
b.2) lavoratori che, entro
sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente -
la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche
complementari.
In tale ipotesi, il
contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il
periodo intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui
manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari.
Per il versamento di detto
contributo i datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già
citato codice ”CF02”.
Per il versamento delle
somme dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel
quadro B-C del DM10/2 il codice “CF11” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detti
codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
4.1 Regolarizzazione dei
periodi pregressi.
I datori di lavoro possono
regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza
individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della
predente circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del
2,74% fino alla data di effettivo versamento.
5. Modalità operative per
il conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria erogate dal datore di
lavoro.
5.1. Conguaglio
trattamento fine rapporto
I datori di lavoro, come
precisato al punto 7 della “Parte Prima”, conguagliano le prestazioni erogate
al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria,
utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli
altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova
istituzione “PF10” avente il significato di “rec.prest.TFR su contrib.Fondo di
Tesoreria”
Qualora il totale delle
prestazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria
riferito al mese di erogazione della prestazione, per il recupero della
restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori
complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello
DM10/2 il codice di nuova istituzione “PF20”avente il significato di
“rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist.”.
5.2. Conguaglio
anticipazioni sul TFR
Qualora l’importo
dell’anticipazione non trovi interamente capienza negli accantonamenti maturati
presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come
precisato al punto 7 della Parte Prima, conguagliano le anticipazioni erogate
al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria,
utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo stesso per gli altri
lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova
istituzione “PA10” avente il significato di “rec.antic.TFR su contrib.Fondo di
Tesoreria”.
Qualora il totale delle
anticipazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al
mese di erogazione dell’anticipazione, per il recupero della restante parte, da
conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti,
dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova
istituzione “PA20”avente il significato di “rec.antic..TFR sui contr.previd.e
assist.”.
Ai fini delle operazioni
descritte ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro
titolari di più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno
effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione
contributiva nella quale l’ammontare della contribuzione dovuta consenta detto
recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.
6. Misure compensative
L’articolo 10 del D.lgs. 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge
n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative
in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR
maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di
Tesoreria gestito dall’INPS.
In particolare il secondo
comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal
versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero
0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
Con circolare n. 23 del 24
gennaio 2007 sono state fornite indicazioni per l’operatività di detta
disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre
2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Con la presente circolare
si forniscono precisazioni per la fruizione della misure compensative connesse
a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di
tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i
previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)
6.1 Esonero del contributo
ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.
I datori di lavoro che, a
seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte,
TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga
successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla
scadenza del semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di
esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per
i dipendenti.
A tal fine, opereranno
come segue:
- continueranno ad esporre
i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota
0,20% e 0,40%;
- determineranno la
percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR
destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo
importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”, avente il
significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”. Detto codice sarà
utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i
periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della
scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice
sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato - dell’esonero
spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre
2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Al riguardo si precisa
che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione
delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo
versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli
statuti.
6.2 Esonero del contributo
ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che
versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate
alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei
contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in
sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno
come segue:
- continueranno ad esporre
i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota
0,20% e 0,40%;
- determineranno la
percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR
versate al Fondo di Tesoreria;
- riporteranno il relativo
importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “TF02”,
avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”.Detto
codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in
oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla
data di assunzione.
6.3 Esemplificazione degli
esoneri di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
A titolo esemplificativo,
si forniscono i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Dirigente di azienda industriale
con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3%
dell’imponibile utile ai fini del t.f.r.
imponibile utile ai fini del TFR: euro 4.950
imponibile previdenziale: euro 5.200
TFR spettante nel mese: euro 340,67
(euro 4.950 –(euro 5.200 X 0,50%)) : 13,5
percentuale da versare al Fondo XX: 3%
quota: euro 148,50
(euro 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese: euro 340,67
Quota Fondo XX: euro 148,50
% di Fondo X: 43,59%
(euro 148,50 : euro 340,67)
Quota Fondo tesoreria: euro 192,17
% Fondo tesoreria: 56,41%
Calcolo misura compensativa
aliquota totale
fondo di garanzia TFR: 0,40%
% di riduzione fondo di tesoreria: 56,41%
sgravio applicabile
su previdenza complementare: 0,17%
(0,40 X 43,59%)
sgravio applicabile su
fondo di tesoreria: 0,23%
(0,40 X 56,41%)
importi da recuperare
sul DM10: euro 21,00
(0,40% X euro 5.200)
cod .TF01 euro 9,00
cod .TF02 euro 12,00
Esempio n. 2
Dirigente di azienda industriale con meno di 50 dipendenti che versa al
Fondo XX una quota pari al 3% dell’imponibile utile ai fini del TFR
imponibile utile ai fini del TFR: euro 4.950
imponibile previdenziale: euro 5.200
TFR spettante nel mese:
euro 340,67
(euro
4.950 – (euro 5.200 X 0,50%)) : 13,5
percentuale da versare al
Fondo XX: 3%
quota: euro 148,5
(euro 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese: euro 340,67
Quota Fondo XX: euro 148,50
% di Fondo XX : 43,59%
(euro 148,50 : euro 340,67)
Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo
di garanzia TFR: 0,40%
% di riduzione
previdenza complementare: 43,59%
sgravio applicabile su
previdenza complementare: 0,17%
(0,40 X 43,59%)
importi da recuperare
sul DM10: euro 9,00
(0,17% X euro 5.200)
cod .TF01 euro 9,00
Esempio n. 3
Impiegato metalmeccanico
vecchio iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50
dipendent
i
imponibile utile ai fini
del TFR: euro 1.750
imponibile previdenziale:
euro 2.000
TFR spettante nel mese:
euro 119,63
(euro 1.750 – (euro 2000 X 0,50%)) : 13,5
percentuale da versare al Fondo YY: 40%
quota: euro 47,85
(euro119,63 X 40%)
TFR spettante nel mese: euro 119,63
Quota Fondo YY: euro 47,85
% di Fondo YY: 40%
Calcolo misura compensativa
aliquota
totale fondo
di garanzia
TFR: 0,20%
% di riduzione
previdenza complementare:
40,00%
sgravio applicabile su
previdenza complementare:
0,8%
(0,20 X 40%)
importo da recuperare
sul DM10: euro 2,0
(0,8% X euro 2.000 = euro
1,6
arrotondato a euro 2,00)
cod .TF01 euro 2,00
Note
1) L’art. 1, comma 749
della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1.1.2007
l’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare di
cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
2) Sentenza Cassazione
civile, Sezione Lavoro, 10 agosto 1996, n. 7431 e 25 novembre 2004, n. 22264.
3) In caso di lavoratori
in cassa integrazione guadagni straordinaria, che cessano dal servizio al
termine del periodo di sospensione, resta fermo l’intervento della CIGS per le
quote di TFR maturate dal lavoratore. Per tale periodo è comunque dovuto il
contributo al Fondo di Tesoreria.
4)
Cfr. INPDAI – Comunicato 28/1/2000, n. 70.
5) Per i lavoratori con
qualifica di apprendista il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, non è
previsto.
6) Il coefficiente di
rivalutazione ex art. 2120 del c.c, al 31 dicembre 2006 è pari a 2,747031; lo
stesso viene utilizzato, al fine di cui trattasi, con troncamento alle sole due
cifre decimali.
7) Esempio di calcolo per
determinare le maggiorazioni:
[(quota TFR 01/2007 x
0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365] + [(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal
16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/4 al 16/7)/365]
+ [(quota TFR 04/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR
05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365]
8)
Per i nuovi assunti, le quote dovute al Fondo di tesoreria dalla data di
assunzione e fino a quella dell’effettivo versamento sono maggiorate delle
rivalutazioni, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione
del tasso di incremento riferito all’anno precedente, rapportato alla durata
del periodo medesimo.
Per
le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo
dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno
precedente.
9) Per i giornalisti
iscritti INPGI la misura compensativa sarà operata con detto Ente previdenziale
(cfr Circolare n. 2 - PC/02/CV del 05/02/2007)