PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FINANZIARIA 2007 -
CHIARIMENTI OPERATIVI
La legge finanziaria 2007
ha anticipato di un anno l’entrata in vigore della riforma della previdenza
complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, introducendo altresì
rilevanti novità circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.
Di seguito è sintetizzato
un primo quadro del nuovo assetto in riferimento alle possibili scelte del
lavoratore in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto (t.f.r.)
che tiene conto dei due decreti attuativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
n.26 del 1 febbraio 2007, contenenti alcune disposizioni attuative della legge
finanziaria citata.
Si sottolinea che, sulla
materia, sono in via di emanazione, da parte del Ministero del Lavoro e
dell’Inps, due circolari di approfondimento degli specifici aspetti della
complessa disciplina, di cui si fa riserva di fornire gli opportuni dettagli.
Ogni lavoratore è
chiamato, nel semestre gennaio - giugno 2007 (o nel semestre successivo
all’assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006), ad esprimere la
propria scelta circa la destinazione del t.f.r. maturando.
Per ciascun caso, che
dipende dalla situazione soggettiva del singolo lavoratore, è indicata anche la
sorte del t.f.r. maturando qualora il datore di lavoro abbia alle proprie
dipendenze un numero maggiore o uguale a 50 addetti ovvero nel caso contrario.
In particolare si
specifica che, se il lavoratore decide, in un’azienda con almeno 50 addetti, di
mantenere il t.f.r. maturando, tale quota sarà conferita obbligatoriamente al
neoistituito Fondo presso la Tesoreria dello Stato (sulle modalità di calcolo
di tali dipendenti si veda il paragrafo “Precisazioni di carattere generale”
punto g della presente circolare nonché altro articolo sul presente
Notiziario).
Riguardo la manifestazione
di volontà del dipendente è da sottolineare che essa deve avvenire attraverso
la compilazione di uno dei due dei moduli (TFR1 o TFR2) allegati al decreto
attuativo, che devono essere conservati dal datore di lavoro che ne rilascerà
copia controfirmata al lavoratore per ricevuta.
Peraltro il Prevedi ha
chiarito che:
- nel caso di adesione al
Prevedi medesimo il lavoratore può consegnare il modulo TFR1 o TFR2
direttamente alla competente Cassa Edile. In tal caso dunque non è quindi
necessaria la controfirma per ricevuta del datore di lavoro. La Cassa Edile
invia il modello TFR1 o TFR2 al datore di lavoro unitamente alla copia del
modulo di adesione al Fondo Prevedi;
– nel caso di adesione ad altra forma di previdenza complementare il
lavoratore deve consegnare il modulo TFR1 o TFR2 al datore di lavoro,
unitamente al modulo di iscrizione alla forma di previdenza, che ne rilascerà
copia firmata per ricevuta.
L’invio al datore di
lavoro della copia del modulo di adesione a Prevedi non è tuttavia necessaria
nell’ipotesi in cui il lavoratore, già iscritto a Prevedi alla data del 31
dicembre 2006 e che versa al Fondo il 18% del TFR, porti tale percentuale al
100% barrando la corrispondente opzione sul modello TFR1.
I moduli suddetti per
esplicita disposizione contenuta nel decreto, devono essere messi a
disposizione di ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro.
E’ da precisare che,
qualora il lavoratore abbia già espresso, alla data di pubblicazione del
decreto, la propria volontà attraverso modelli “non ufficiali”, lo stesso
doveva ribadire la propria scelta attraverso i nuovi moduli entro 30 giorni
dalla pubblicazione del decreto. In questo caso rimangono salvi gli effetti
della scelta dalla data in cui era stata precedentemente espressa.
Si sottolinea inoltre che,
qualora il lavoratore scelga di aderire ad una forma pensionistica
complementare, lo stesso deve consegnare al datore di lavoro, o alla Cassa
Edile, unitamente al modulo TFR1 o TFR2, una copia del modulo di adesione alla
forma pensionistica prescelta. Di conseguenza la data di sottoscrizione del
modulo di adesione alla forma complementare non può essere successiva a quella
in cui il lavoratore sottoscrive il modello TFR1 o TFR2.
LAVORATORI ASSUNTI ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2006
A) Lavoratori iscritti ad
un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 e già iscritti ad
una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori devono
effettuare la scelta sulla destinazione del loro trattamento di fine rapporto
maturando, relativamente alla quota dello stesso non ancora destinata alla
previdenza complementare.
Essi, infatti, già
destinano alla previdenza complementare una parte del t.f.r. nella misura del
18% del t.f.r. annuo, sulla base di quanto previsto dal c.c.n.l. del settore.
La scelta di destinazione
del t.f.r. alla previdenza complementare potrà essere operata sia con modalità
esplicita che tacitamente:
1) modalità esplicita:
entro il 30 giugno 2007 il
lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro redatta sul
modulo TFR1(sezione 2), potrà esprimere la propria volontà di:
1a) mantenere inalterata
la quota di t.f.r che già versa al fondo (18%) e quindi di mantenere presso il
datore di lavoro la parte residua di t.f.r. (82%).
La quota residua di t.f.r.
maturando:
- andrà al Fondo presso la
Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti
maggiore o uguale a 50.
In questo caso il t.f.r.
maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al Fondo presso la Tesoreria rivalutato,
sulla base del tasso di cui all’art.2120 del codice civile applicato al 31
dicembre 2006 per i mesi precedenti la scelta del lavoratore.
A questo si dovrà
aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta non destinato al fondo di
previdenza complementare;
- rimarrà al datore di
lavoro nel caso di un numero medio di dipendenti, nel 2006, inferiore a 50 e
continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;
1b) incrementare la quota
di t.f.r. portandola dal 18% al 100% (tale incremento decorre dal periodo di
paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del
lavoratore).
Il versamento materiale
dell’incremento avverrà dal 1 luglio 2007. è da sottolineare che l’importo del
t.f.r. di competenza dei mesi dalla scelta a giugno che sarà, appunto, versato
alla previdenza complementare, andrà rivalutato dal datore di lavoro secondo le
regole di cui all’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso al 31
dicembre 2006.
La quota residua di
t.f.r., quella cioè che matura dal 1 gennaio
2007 fino alla data di decorrenza dell’obbligo contributivo resta in ogni caso
presso il datore di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel
2006.
2) modalità tacita:
se entro il 30 giugno 2007
il lavoratore non si sarà espresso, tutto il t.f.r. che maturerà a decorrere
dal 1 luglio 2007, andrà alla forma di previdenza complementare a cui il
lavoratore è iscritto. Nel caso dell’edilizia,il lavoratore iscritto al Prevedi
vedrà la propria contribuzione passare dal 18% al 100% sempre del t.f.r.
maturando.
In questo caso il t.f.r.
che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro e
continua ad essere gestito secondo le regole di cui all’art.2120 del codice
civile, a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.
B) Lavoratori iscritti ad
un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 e non ancora
iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006
Anche in questo caso la
scelta di conferimento del t.f.r. potrà essere esplicita o implicita.
1) Modalità esplicita:
entro il 30 giugno 2007 il
lavoratore, con dichiarazione scritta redatta sul modello TFR1(sezione 3) diretta
al proprio datore di lavoro potrà:
1a) destinare il t.f.r.
maturando ad una forma pensionistica complementare nella misura, per
l’edilizia, pari al già ricordato 18%;
In questo caso la parte di
t.f.r. che non viene destinata alla previdenza complementare che matura dal 1
gennaio 2007:
- Rimane al datore di
lavoro qualora il medesimo abbia registrato, nel 2006, un numero medio di
dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestita in base all’art.2120
del codice civile;
- Viene destinato al fondo
presso la tesoreria se il numero medio di dipendenti, nel 2006, era uguale o
superiore a 50. Il versamento al fondo presso la tesoreria deve avvenire con
decorrenza dal mese successivo a quello per cui il lavoratore ha sottoscritto
il modulo. È da evidenziare che il t.F.R. Che matura dal 1 gennaio 2007 fino
alla sottoscrizione del modulo, va rivalutato in base al tasso applicato al 31
dicembre 2006
1B) disporre che il
proprio t.f.r. Venga integralmente conferito ad una forma di previdenza
complementare a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della
sottoscrizione del modulo;
In questo caso il t.f.r.
che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla decorrenza dell’obbligo contributivo
resta in ogni caso presso il datore di lavoro, indipendentemente dal numero
medio di dipendenti registrato nel 2006.
Nel
caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le
indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal
periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte
del lavoratore, come chiarito con delibera emessa dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), d’intesa con il Ministero del Lavoro, il
21 marzo 2007.
Il versamento materiale
delle contribuzioni al Fondo (per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31
dicembre 2006), attraverso la competente Cassa Edile, decorre dal 1 luglio
2007.
In sostanza, le
contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
Anche in questo caso il
t.f.r. dei mesi da gennaio a giugno 2007 da versare al Prevedi, deve essere
rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre
2006.
1c) disporre che il
proprio t.f.r. maturando non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui quindi ad essere gestito secondo le previsioni di cui
all’art. 2120 del codice civile.
In questo caso tutto il
t.f.r. maturando :
- Andrà al fondo presso la
tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero di dipendenti
maggiore o uguale a 50;
Il t.f.r. Maturato dal 1
gennaio 2007 va versato al fondo presso la tesoreria rivalutato per i mesi
precedenti la scelta del lavoratore. A questo si dovrà aggiungere il t.f.r.
maturando dal mese della scelta;
- Rimarrà al datore di
lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad
essere gestito in base all’art. 2120 Del codice civile;
2) Modalità tacita:
se entro il 30 giugno 2007
il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro, tramite la Cassa Edile
competente, trasferirà l’intero t.f.r. che maturerà a decorrere dal 1 luglio
2007 alla forma pensionistica complementare di riferimento (Fondo Prevedi).
In
questo caso, secondo le indicazioni fornite dal fondo stesso, il versamento,
tramite la cassa edile territorialmente competente, deve essere effettuato dal
mese di luglio 2007 entro il mese successivo a quello di competenza.
E’ da sottolineare che il
t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane al datore di
lavoro che proseguirà a gestirlo secondo le regole dettate per il t.f.r.,
Indipendentemente dal numero medio di dipendenti nel 2006.
C) Lavoratori iscritti ad
un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e già iscritti ad una
forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006
Tali lavoratori versano
già l’intero loro t.f.r. alla forma pensionistica complementare a cui sono iscritti
e di conseguenza per loro non sussistono variazioni circa le modalità operative
sia di contribuzione che di destinazione del t.f.r. medesimo e sono esclusi
dalla compilazione del modulo.
D) Lavoratori iscritti ad
un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e non iscritti ad una
forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006
Anche in questo caso la
scelta del lavoratore può essere esplicita o tacita.
1) Modalità esplicita:
Entro il 30 giugno 2007 il
lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al proprio datore di lavoro
potrà, compilando il modello tfr1(sezione 1):
1A) destinare l’intero
t.f.r. Maturando ad una forma pensionistica complementare
In questo caso il t.f.r.
maturato dal 1 gennaio 2007 va versato alla previdenza complementare,
rivalutato per i mesi precedenti la scelta del lavoratore. A questo si dovrà
aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta o dal mese successivo.
Nel caso il lavoratore
scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo
medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso
alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore, come
chiarito con delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip), d’intesa con il Ministero del Lavoro, il 21 marzo 2007.
Il versamento materiale
delle contribuzioni al Fondo (per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31
dicembre 2006), attraverso la competente Cassa Edile, va effettuato dal 1
luglio 2007.
In sostanza, le
contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
Anche in questo caso il
t.f.r. dei mesi da gennaio a giugno 2007 da versare al Prevedi, deve essere
rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre
2006.
1b) non destinare il
t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare che continuerà quindi
ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile
In questo caso tutto il
t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007:
- andrà al Fondo presso la
Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti
maggiore o uguale a 50;
Il versamento del t.f.r.
avviene con decorrenza dal mese successivo alla scelta del lavoratore, anche
con riferimento alla quota maturata dal 1 gennaio che viene rivalutata dal
datore di lavoro in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006.
- rimarrà al datore di
lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad
essere gestito in base allart.2120 del codice civile;
2) Modalità tacita:
se entro il 30 giugno 2007
il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro trasferirà, per il
tramite della Cassa Edile territorialmente competente, l’intero t.f.r. che
maturerà dal 1 luglio 2007 al Prevedi.
In base alle indicazioni
fornite dal Fondo stesso, il versamento del t.f.r. deve essere effettuato entro
il mese successivo a quello di competenza.
Il t.f.r. che matura nei
sei mesi dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro
a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.
E) Lavoratori, iscritti
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla
data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una
forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti
collettivi che prevedano la possibilità di conferire il t.f.r..
Si tratta di un caso
residuale contemplato nella sezione 4 del modulo TFR1 che non riguarda i
lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.
LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL
31 DICEMBRE 2006
A) Lavoratori iscritti ad
un ente di previdenza obbligatorio dopo il 28 aprile 1993
La scelta potrà essere
effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.
1) Modalità esplicita:
il lavoratore, entro sei
mesi dalla data di assunzione, potrà disporre, compilando il modulo TFR2
(sezione 1) che :
1a) il proprio t.f.r.
venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
modulo stesso, alla previdenza complementare.
In tale caso il t.f.r.
maturato nei mesi precedenti la scelta
- Rimarrà al datore di
lavoro nel caso di numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere
gestito in base all’art. 2120 del codice civile;
-
Andrà al fondo presso la tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006 aveva un
numero medio di dipendente maggiore o uguale a 50;
Il t.f.r. che matura dalla
data di assunzione del lavoratore medesimo fino alla data della scelta dovrà
essere versato al fondo presso la tesoreria, rivalutato sulla base del tasso
applicato al 31 dicembre 2006.
Nel caso il lavoratore
scelga il fondo prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del fondo
medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso
alla data di sottoscrizione del modello tfr2 da parte del lavoratore, come
chiarito con delibera emessa dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione
(Covip), d’intesa con il ministero del lavoro, il 21 marzo 2007.
Il versamento materiale
delle contribuzioni al fondo decorre dal 1 luglio 2007.
In sostanza, le
contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
Anche in questo caso il
t.f.r. dei mesi dalla scelta a giugno 2007 da versare al prevedi, deve essere
rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre
2006.
1B) il proprio t.F.R. Non
venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui quindi ad
essere regolato secondo le previsioni di cui all’art. 2120 Del codice civile.
In questo caso, se il
datore di lavoro aveva, nel 2006, un numero di dipendenti uguale o superiore a
50, il t.f.r. Viene versato al fondo presso la tesoreria. Si tratta del t.f.r.
maturato dalla data di assunzione, rivalutato per i mesi precedenti quello
della scelta. A questo si dovrà aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della
scelta.
Il versamento al suddetto
fondo avviene, con decorrenza dal mese successivo alla scelta, a valere anche
con riferimento alla quota maturata dalla data di assunzione.
2) Modalità tacita:
In tal caso il datore di
lavoro deve versare al fondo prevedi, tramite la cassa edile territorialmente
competente, il t.f.r. del lavoratore che matura a partire dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del lavoratore medesimo. Secondo le
indicazioni del prevedi, il versamento alla cassa edile del t.f.r. che matura a
partire da tale data, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello
di competenza.
B) lavoratori iscritti ad
un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993
La scelta potrà essere
effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.
1) Modalità esplicita:
Il lavoratore al quale si
applichi un accordo o contratto collettivo che preveda il conferimento del
t.f.r. ad una forma pensionistica complementare può disporre, entro sei mesi
dalla data di assunzione, compilando il modulo TFR2 (sezione2) che:
1A) il proprio t.f.r. Non
venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui ad essere
regolato secondo il citato art. 2120 del codice civile.
In questo caso il t.f.r.
- rimarrà al datore di
lavoro se lo stesso, nel 2006, aveva un numero di dipendenti inferiore a 50 e
continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile;
- andrà, dalla data di
assunzione, al fondo presso la tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006,
aveva un numero medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al
fondo presso la tesoreria avviene a partire dal mese successivo alla scelta.
Il t.f.r. Che matura dalla
data di assunzione a quella del versamento deve essere rivalutato dal datore di
lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.
1B) il proprio t.f.r.
Venga integralmente conferito alla previdenza complementare, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del modulo tfr2.
1c) il proprio t.f.r.
venga conferito alla previdenza complementare nella misura, per l’edilizia pari
al 18%, a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo TFR2;
In questo caso la quota di
t.f.r. non destinata alla previdenza complementare:
- andrà al Fondo presso la
Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti
maggiore o uguale a 50.
Il versamento al Fondo
presso la Tesoreria avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di
sottoscrizione del modulo TFR2.
Il t.f.r. che matura dalla
data di assunzione fino a tale decorrenza deve essere rivalutato in base al
tasso applicato al 31 dicembre 2006;
- rimarrà al datore di
lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad
essere gestito in base all’art.2120 del codice civile.
Nel caso il lavoratore
scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo
medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso
alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come
chiarito con delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip), d’intesa con il Ministero del Lavoro, il 21 marzo 2007.
Il versamento materiale
delle contribuzioni al Fondo decorre dal 1 luglio 2007.
In sostanza, le
contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
Anche in questo caso il
t.f.r. dei mesi dalla data della scelta a giugno 2007 da versare al Prevedi,
deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al
31 dicembre 2006.
2) Modalità tacita:
in questo caso il datore
di lavoro deve versare al Prevedi, tramite la Cassa Edile competente, il t.f.r.
del lavoratore che matura dal settimo mese successivo alla data di assunzione
del lavoratore medesimo.
Il versamento alla
competente Cassa del t.f.r. che matura a partire da tale termine, deve essere
effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.
C) Lavoratori, iscritti
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali
non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità
di conferire il TFR.
Si tratta di un caso
residuale contemplato nella sezione 3 del modulo TFR2 che non riguarda i
lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.
PRECISAZIONI DI CARATTERE
GENERALE
a) Il t.f.r. maturato fino
al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato presso il datore di lavoro
a prescindere dal numero di dipendenti in forza e sarà erogato al lavoratore,
dallo stesso datore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
b) L’art.2 del decreto
interministeriale attuativo del comma 757 della legge finanziaria 2007
stabilisce, con riferimento alla quota di t.f.r. maturata a decorrere dal 1
gennaio 2007, che le prestazioni del Fondo di Tesoreria a carico dello stesso,
sono erogate secondo le modalità previste dall’art. 2120 dal datore di lavoro
anche, appunto, per la quota parte di competenza del Fondo stesso, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti
al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza,
sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali
nello stesso mese.
L’importo di competenza
del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere
l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la
denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di
lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza
complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione
dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo
stesso.
Le anticipazioni di cui
all’art.2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del t.f.r
maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro
nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti
effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non
trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è
erogata secondo le disposizioni del citato articolo 2 ed illustrate nel
presente punto b).
c) Il conferimento del
t.f.r. al Fondo pensione, sia in forma espressa che in forma tacita, determina
l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare. Ciò non comporta
l’obbligo di destinare alla forma pensionistica prescelta anche la
contribuzione prevista dal ccnl di riferimento (1% nel caso del Prevedi) a
carico del lavoratore e, nella stessa misura, a carico del datore di lavoro.
Solo nell’ipotesi in cui
il lavoratore decida di versare al Prevedi la contribuzione prevista a suo
carico, attraverso la compilazione del modulo di adesione al Fondo, avrà
diritto anche al contributo del datore di lavoro.
d) La scelta sia esplicita
che tacita di destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica
complementare non può essere revocata.
e) La scelta di mantenere
il t.f.r. presso il datore di lavoro, invece, può essere revocata in qualsiasi
momento al fine di aderire ad una forma di previdenza complementare.
f) Trenta giorni prima
della scadenza dei sei mesi concessi al lavoratore per effettuare la scelta, il
datore di lavoro dovrà comunicare al dipendente che ancora non abbia presentato
la dichiarazione, tutte le informazioni necessarie sulla forma pensionistica
alla quale sarà trasferito il t.f.r. maturando in caso di perdurante silenzio
del lavoratore stesso.
g) In relazione alle
modalità di calcolo del numero di dipendenti dell’azienda per la verifica del
superamento o meno dei 49 addetti come anche della tipologia di lavoratori che
devono essere presi in considerazione per il calcolo stesso, il decreto
interministeriale specifica che il predetto limite dimensionale per le aziende
in attività al 31 dicembre 2006 viene calcolato prendendo a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 mentre per le aziende che
iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini
dell’individuazione del limite numerico, si deve prendere a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel predetto limite devono
essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli non
destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile.
I lavoratori con contratto
di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento
(quindi in proporzione all’orario svolto). Il lavoratore assente è escluso dal
computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato
assunto un altro lavoratore.
Sul tema dei lavoratori
che devono essere computati per il raggiungimento del limite dimensionale sopra
richiamato, si fa comunque riserva di ulteriori indicazioni anche in relazione
alla posizione espressa sull’argomento dalla Confindustria la quale ritiene, in
ragione del principio della gerarchia delle fonti del diritto, che il decreto
ministeriale, essendo fonte normativa secondaria, non può derogare, in assenza
di espressa previsione normativa, alla normativa primaria vigente.
Da ciò, secondo
l’interpretazione confederale, alcune tipologie di lavoratori dovrebbero venire
escluse dal computo.
E’ da evidenziare che il
limite dimensionale fissato per il 2006, per come si legge nel decreto,
varrebbe per i periodi successivi indipendentemente dalle variazioni che
potrebbero verificarsi nel 2007 e negli anni successivi.
Sull’argomento è comunque
da ricordare che secondo il Memorandum d’intesa del 23 ottobre 2006 tra
Confindustria, CGIL, CISL e UIL e il Governo l’intera materia del conferimento
del t.f.r. andrà riesaminata nel corso del 2008.
Sempre in relazione al
computo dei lavoratori, sono da evidenziare alcuni adempimenti a carico dei
datori di lavoro i quali devono integrare le denunce individuali e-mens di cui
all’art. 44 del decreto legislativo n. 269/2003 convertito con modificazioni
dalla legge n. 326/2003 con:
- l’indicazione del numero
di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza
complementare, a cui versano integralmente il t.f.r.;
- le informazioni relative
alla scelta effettuata dal lavoratore sulla base dei modelli TFR1 e TFR2 o
attraverso modalità tacite con l’indicazione della quota di t.f.r. da versare e
dell’importo della detrazione dello 0,50 di cui all’art.3 della legge n.297/82.
EFFETTI PER I LAVORATORI
a) Prestazioni erogate
della previdenza complementare
La destinazione delle
somme sopra viste alla forma di previdenza complementare consente al lavoratore
di poter beneficiare di una prestazione quando, come regola generale, siano
verificati entrambi i seguenti requisiti:
- ha maturato almeno
cinque anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare;
- ha maturato i requisiti
di legge per la pensione pubblica.
Peraltro, l’aderente ha
facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo
di cinque anni rispetto al momento di maturazione dei requisiti previsti per la
pensione pubblica in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno
di un terzo.
In caso di decesso prima
che si raggiunga il diritto alla prestazione della previdenza complementare,
l’intera posizione è versata agli eredi o alle persone che il titolare ha
indicato per iscritto.
La prestazione erogata dal
fondo può consistere in :
1) prestazione in forma di
rendita
Si tratta dell’ipotesi
normale. Verificatisi i requisiti sopra visti la forma di previdenza
complementare erogherà una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.
2) prestazione in forma
capitale
In alternativa alla
pensione, il lavoratore potrà chiedere al fondo di liquidargli il capitale
accumulato. Tale capitale però, in via generale, non può essere superiore al
50% di quanto complessivamente versato al fondo, al netto delle eventuali
anticipazioni concesse e non reintegrate.
La
restante parte parte sarà necessariamente erogata sotto forma di rendita.
Il
capitale liquidato potrà eccedere il 50% del versato solo in alcune ipotesi. Ad
esempio nel caso in cui convertendo in pensione il 70% di quanto versato al
fondo, la pensione stessa risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.
b) Anticipazioni
Il lavoratore può
conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti
casi e misure:
1) in qualsiasi momento,
per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a
situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) decorsi 8 anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della
prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla
prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
3) decorsi 8 anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione
di ulteriori sue esigenze.
Il lavoratore può, infine,
reintegrare le anticipazioni richieste, al fine di ricostituire la sua
posizione individuale.
c) Facoltà di trasferire
la posizione individuale - Riscatti
Il
lavoratore, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può
trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare
decorso un periodo minimo di partecipazione al Fondo pari a due anni.
Anche prima del suddetto
periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di
partecipazione al fondo prima del pensionamento può, alternativamente:
a) trasferire la posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale
acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) in taluni casi,
richiedere la restituzione (riscatto) totale o parziale della posizione
individuale maturata (contributi versati più rendimenti maturati).
Il riscatto può essere
richiesto per l’intera posizione maturata in caso di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito
di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Il riscatto è previsto
nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra 12 e 48 mesi o in
caso di mobilità o cassa integrazione.
Si segnala che è comunque
possibile mantenere la propria posizione previdenziale presso il Fondo, anche
in assenza di contribuzione.
In caso di decesso
dell’iscritto, la rispettiva posizione individuale potrà essere riscattata
dagli eredi dell’iscritto ovvero dai diversi beneficiari designati dal
lavoratore.
d) Regime fiscale
- dei contributi versati
I contributi di fonte
dipendente e di fonte azienda sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente
dell’iscritto in misura non superiore al limite di euro 5.164,57 euro annui.
Per i lavoratori che
inizieranno a lavorare (cioè che apriranno una posizione previdenziale
obbligatoria) dopo il 1 gennaio 2007, per ogni anno dal 6° al 20° anno di
contribuzione al Fondo, i contributi saranno deducibili in misura annua pari al
minore tra questi due limiti:
- 5.164,57 + (25.822,85 –
C)
dove C è uguale ai
contributi versati nei primi 5 anni di iscrizione al Fondo
- 5.164,57 + 2.582,29
- dei rendimenti
I rendimenti maturati anno
per anno (ossia le rendite finanziarie prodotte dagli accantonamenti) sono
soggetti ad un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%.
- delle prestazioni
erogate
Le prestazioni per la
parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo son soggette ad
una imposta sostitutiva con due aliquote secondo lo schema:
1)
Aliquota 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo successivo
al quindicesimo, sino ad una riduzione massima del 6%, e dunque con aliquota
del 9% per:
- Prestazioni
pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita);
- Anticipazioni per spese
sanitarie;
- Riscatti nei soli casi
previsti dalla legge 2) Aliquota 23% per:
-
Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa, e anticipazioni per
ulteriori esigenze;
- Riscatti in ipotesi
diverse da quelle previste dalla legge
A tale riguardo si
rammenta che il t.f.r. che rimane in azienda è oggetto di tassazione separata
non inferiore al 23%, e comunque secondo l’aliquota media.
EFFETTI PER IL DATORE DI
LAVORO
a) Effetti Contributivi
I datori di lavoro che
destinino il t.f.r. maturando in favore di un fondo complementare, ai sensi
dell’art.1, comma 764, della legge n.296/06, o al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti dei trattamenti di fine rapporto, istituito presso l’Inps
ex art. 1, comma 755 della legge n. 296/06, sono esonerati dal pagamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 legge n.297/92 e
successive modifiche, nella misura percentuale dello 0,20% (o 0,40% per i
dirigenti ex Inpdai). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che già
destinano percentuali di t.f.r. a fondi complementari, con decorrenza 1°
gennaio 2007, possono recuperare, in sede di conguaglio dei contributi
riconosciuti mensilmente in favore dei dipendenti, le spettanti quote di
esonero.
A tal fine i datori di
lavoro continueranno ad esporre i contributi nei quadri B/C del modulo DM 10/2
comprensivi dell’aliquota dello 0,20% (o 0,40%); determineranno la percentuale
di esonero spettante in misura proporzionale alle quote di t.f.r. destinate
alla previdenza complementare e riporteranno l’importo così determinato nel
quadro D del modulo di denuncia con il nuovo codice ‘’TF01’’, ossia rec. Contr.
t.f.r. L.297/82 - previdenza complementare .
b) Deducibilità dai
redditi d’impresa
Esonero dal versamento del
contributo al fondo di garanzia nella stessa misura percentuale del TFR
maturando conferito ai fondi pensione;
Deducibilità dal reddito
di impresa di un importo pari al 4% (6% 50 dip.) dell’ammontare del TFR
annualmente destinato ai fondi più il TFR versato all’INPS.
c) Riduzione oneri
contributivi
A partire dal 1° gennaio 2008 riduzione di 0,19 punti percentuali dei
contributi sociali per assegni familiari, maternità e disoccupazione, in misura
proporzionale alla quota di t.f.r. maturando trasferita secondo la tabella qui
sotto riportata:
2008 |
0,19 |
2009 |
0,21 |
2010 |
0,23 |
2011 |
0,25 |
2012 |
0,26 |
2013 |
0,27 |
dal 2014 |
0,28 |