PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FINANZIARIA 2007 - CHIARIMENTI OPERATIVI

 

La legge finanziaria 2007 ha anticipato di un anno l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, introducendo altresì rilevanti novità circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.

Di seguito è sintetizzato un primo quadro del nuovo assetto in riferimento alle possibili scelte del lavoratore in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) che tiene conto dei due decreti attuativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio 2007, contenenti alcune disposizioni attuative della legge finanziaria citata.

Si sottolinea che, sulla materia, sono in via di emanazione, da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps, due circolari di approfondimento degli specifici aspetti della complessa disciplina, di cui si fa riserva di fornire gli opportuni dettagli.

 

Ogni lavoratore è chiamato, nel semestre gennaio - giugno 2007 (o nel semestre successivo all’assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006), ad esprimere la propria scelta circa la destinazione del t.f.r. maturando.

Per ciascun caso, che dipende dalla situazione soggettiva del singolo lavoratore, è indicata anche la sorte del t.f.r. maturando qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero maggiore o uguale a 50 addetti ovvero nel caso contrario.

In particolare si specifica che, se il lavoratore decide, in un’azienda con almeno 50 addetti, di mantenere il t.f.r. maturando, tale quota sarà conferita obbligatoriamente al neoistituito Fondo presso la Tesoreria dello Stato (sulle modalità di calcolo di tali dipendenti si veda il paragrafo “Precisazioni di carattere generale” punto g della presente circolare nonché altro articolo sul presente Notiziario).

Riguardo la manifestazione di volontà del dipendente è da sottolineare che essa deve avvenire attraverso la compilazione di uno dei due dei moduli (TFR1 o TFR2) allegati al decreto attuativo, che devono essere conservati dal datore di lavoro che ne rilascerà copia controfirmata al lavoratore per ricevuta.

Peraltro il Prevedi ha chiarito che:

- nel caso di adesione al Prevedi medesimo il lavoratore può consegnare il modulo TFR1 o TFR2 direttamente alla competente Cassa Edile. In tal caso dunque non è quindi necessaria la controfirma per ricevuta del datore di lavoro. La Cassa Edile invia il modello TFR1 o TFR2 al datore di lavoro unitamente alla copia del modulo di adesione al Fondo Prevedi;

nel caso di adesione ad altra forma di previdenza complementare il lavoratore deve consegnare il modulo TFR1 o TFR2 al datore di lavoro, unitamente al modulo di iscrizione alla forma di previdenza, che ne rilascerà copia firmata per ricevuta.

L’invio al datore di lavoro della copia del modulo di adesione a Prevedi non è tuttavia necessaria nell’ipotesi in cui il lavoratore, già iscritto a Prevedi alla data del 31 dicembre 2006 e che versa al Fondo il 18% del TFR, porti tale percentuale al 100% barrando la corrispondente opzione sul modello TFR1.

I moduli suddetti per esplicita disposizione contenuta nel decreto, devono essere messi a disposizione di ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro.

E’ da precisare che, qualora il lavoratore abbia già espresso, alla data di pubblicazione del decreto, la propria volontà attraverso modelli “non ufficiali”, lo stesso doveva ribadire la propria scelta attraverso i nuovi moduli entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. In questo caso rimangono salvi gli effetti della scelta dalla data in cui era stata precedentemente espressa.

Si sottolinea inoltre che, qualora il lavoratore scelga di aderire ad una forma pensionistica complementare, lo stesso deve consegnare al datore di lavoro, o alla Cassa Edile, unitamente al modulo TFR1 o TFR2, una copia del modulo di adesione alla forma pensionistica prescelta. Di conseguenza la data di sottoscrizione del modulo di adesione alla forma complementare non può essere successiva a quella in cui il lavoratore sottoscrive il modello TFR1 o TFR2.

 

 

LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

 

A) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 e già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006.

Questi lavoratori devono effettuare la scelta sulla destinazione del loro trattamento di fine rapporto maturando, relativamente alla quota dello stesso non ancora destinata alla previdenza complementare.

Essi, infatti, già destinano alla previdenza complementare una parte del t.f.r. nella misura del 18% del t.f.r. annuo, sulla base di quanto previsto dal c.c.n.l. del settore.

La scelta di destinazione del t.f.r. alla previdenza complementare potrà essere operata sia con modalità esplicita che tacitamente:

 

1) modalità esplicita:

entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro redatta sul modulo TFR1(sezione 2), potrà esprimere la propria volontà di:

1a) mantenere inalterata la quota di t.f.r che già versa al fondo (18%) e quindi di mantenere presso il datore di lavoro la parte residua di t.f.r. (82%).

La quota residua di t.f.r. maturando:

- andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 50.

In questo caso il t.f.r. maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al Fondo presso la Tesoreria rivalutato, sulla base del tasso di cui all’art.2120 del codice civile applicato al 31 dicembre 2006 per i mesi precedenti la scelta del lavoratore.

A questo si dovrà aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta non destinato al fondo di previdenza complementare;

- rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero medio di dipendenti, nel 2006, inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;

 

1b) incrementare la quota di t.f.r. portandola dal 18% al 100% (tale incremento decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore).

Il versamento materiale dell’incremento avverrà dal 1 luglio 2007. è da sottolineare che l’importo del t.f.r. di competenza dei mesi dalla scelta a giugno che sarà, appunto, versato alla previdenza complementare, andrà rivalutato dal datore di lavoro secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso al 31 dicembre 2006.

La quota residua di t.f.r., quella cioè che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla data di decorrenza dell’obbligo contributivo resta in ogni caso presso il datore di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel 2006.

 

2) modalità tacita:

se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, tutto il t.f.r. che maturerà a decorrere dal 1 luglio 2007, andrà alla forma di previdenza complementare a cui il lavoratore è iscritto. Nel caso dell’edilizia,il lavoratore iscritto al Prevedi vedrà la propria contribuzione passare dal 18% al 100% sempre del t.f.r. maturando.

In questo caso il t.f.r. che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro e continua ad essere gestito secondo le regole di cui all’art.2120 del codice civile, a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.

 

B) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 e non ancora iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Anche in questo caso la scelta di conferimento del t.f.r. potrà essere esplicita o implicita.

1) Modalità esplicita:

entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta redatta sul modello TFR1(sezione 3) diretta al proprio datore di lavoro potrà:

 

1a) destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare nella misura, per l’edilizia, pari al già ricordato 18%;

In questo caso la parte di t.f.r. che non viene destinata alla previdenza complementare che matura dal 1 gennaio 2007:

- Rimane al datore di lavoro qualora il medesimo abbia registrato, nel 2006, un numero medio di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestita in base all’art.2120 del codice civile;

- Viene destinato al fondo presso la tesoreria se il numero medio di dipendenti, nel 2006, era uguale o superiore a 50. Il versamento al fondo presso la tesoreria deve avvenire con decorrenza dal mese successivo a quello per cui il lavoratore ha sottoscritto il modulo. È da evidenziare che il t.F.R. Che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla sottoscrizione del modulo, va rivalutato in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006

 

1B) disporre che il proprio t.f.r. Venga integralmente conferito ad una forma di previdenza complementare a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della sottoscrizione del modulo;

In questo caso il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla decorrenza dell’obbligo contributivo resta in ogni caso presso il datore di lavoro, indipendentemente dal numero medio di dipendenti registrato nel 2006.

Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore, come chiarito con delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), d’intesa con il Ministero del Lavoro, il 21 marzo 2007.

Il versamento materiale delle contribuzioni al Fondo (per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006), attraverso la competente Cassa Edile, decorre dal 1 luglio 2007.

In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

Anche in questo caso il t.f.r. dei mesi da gennaio a giugno 2007 da versare al Prevedi, deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

 

1c) disporre che il proprio t.f.r. maturando non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui quindi ad essere gestito secondo le previsioni di cui all’art. 2120 del codice civile.

In questo caso tutto il t.f.r. maturando :

- Andrà al fondo presso la tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50;

Il t.f.r. Maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al fondo presso la tesoreria rivalutato per i mesi precedenti la scelta del lavoratore. A questo si dovrà aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta;

- Rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 Del codice civile;

 

2) Modalità tacita:

se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro, tramite la Cassa Edile competente, trasferirà l’intero t.f.r. che maturerà a decorrere dal 1 luglio 2007 alla forma pensionistica complementare di riferimento (Fondo Prevedi).

In questo caso, secondo le indicazioni fornite dal fondo stesso, il versamento, tramite la cassa edile territorialmente competente, deve essere effettuato dal mese di luglio 2007 entro il mese successivo a quello di competenza.

E’ da sottolineare che il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane al datore di lavoro che proseguirà a gestirlo secondo le regole dettate per il t.f.r., Indipendentemente dal numero medio di dipendenti nel 2006.

 

C) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Tali lavoratori versano già l’intero loro t.f.r. alla forma pensionistica complementare a cui sono iscritti e di conseguenza per loro non sussistono variazioni circa le modalità operative sia di contribuzione che di destinazione del t.f.r. medesimo e sono esclusi dalla compilazione del modulo.

 

D) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Anche in questo caso la scelta del lavoratore può essere esplicita o tacita.

 

1) Modalità esplicita:

Entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al proprio datore di lavoro potrà, compilando il modello tfr1(sezione 1):

 

1A) destinare l’intero t.f.r. Maturando ad una forma pensionistica complementare

In questo caso il t.f.r. maturato dal 1 gennaio 2007 va versato alla previdenza complementare, rivalutato per i mesi precedenti la scelta del lavoratore. A questo si dovrà aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta o dal mese successivo.

Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore, come chiarito con delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), d’intesa con il Ministero del Lavoro, il 21 marzo 2007.

Il versamento materiale delle contribuzioni al Fondo (per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006), attraverso la competente Cassa Edile, va effettuato dal 1 luglio 2007.

In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

Anche in questo caso il t.f.r. dei mesi da gennaio a giugno 2007 da versare al Prevedi, deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

 

1b) non destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare che continuerà quindi ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile

In questo caso tutto il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007:

- andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 50;

Il versamento del t.f.r. avviene con decorrenza dal mese successivo alla scelta del lavoratore, anche con riferimento alla quota maturata dal 1 gennaio che viene rivalutata dal datore di lavoro in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006.

- rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base allart.2120 del codice civile;

 

2) Modalità tacita:

se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro trasferirà, per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente, l’intero t.f.r. che maturerà dal 1 luglio 2007 al Prevedi.

In base alle indicazioni fornite dal Fondo stesso, il versamento del t.f.r. deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.

Il t.f.r. che matura nei sei mesi dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.

E) Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il t.f.r..

Si tratta di un caso residuale contemplato nella sezione 4 del modulo TFR1 che non riguarda i lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.

 

 

LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

 

 

A) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatorio dopo il 28 aprile 1993

La scelta potrà essere effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.

 

1) Modalità esplicita:

il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, potrà disporre, compilando il modulo TFR2 (sezione 1) che :

 

1a) il proprio t.f.r. venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo stesso, alla previdenza complementare.

In tale caso il t.f.r. maturato nei mesi precedenti la scelta

- Rimarrà al datore di lavoro nel caso di numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;

- Andrà al fondo presso la tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006 aveva un numero medio di dipendente maggiore o uguale a 50;

 

Il t.f.r. che matura dalla data di assunzione del lavoratore medesimo fino alla data della scelta dovrà essere versato al fondo presso la tesoreria, rivalutato sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

Nel caso il lavoratore scelga il fondo prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del fondo medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello tfr2 da parte del lavoratore, come chiarito con delibera emessa dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), d’intesa con il ministero del lavoro, il 21 marzo 2007.

Il versamento materiale delle contribuzioni al fondo decorre dal 1 luglio 2007.

In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

Anche in questo caso il t.f.r. dei mesi dalla scelta a giugno 2007 da versare al prevedi, deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

 

1B) il proprio t.F.R. Non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui quindi ad essere regolato secondo le previsioni di cui all’art. 2120 Del codice civile.

In questo caso, se il datore di lavoro aveva, nel 2006, un numero di dipendenti uguale o superiore a 50, il t.f.r. Viene versato al fondo presso la tesoreria. Si tratta del t.f.r. maturato dalla data di assunzione, rivalutato per i mesi precedenti quello della scelta. A questo si dovrà aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta.

Il versamento al suddetto fondo avviene, con decorrenza dal mese successivo alla scelta, a valere anche con riferimento alla quota maturata dalla data di assunzione.

 

2) Modalità tacita:

In tal caso il datore di lavoro deve versare al fondo prevedi, tramite la cassa edile territorialmente competente, il t.f.r. del lavoratore che matura a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore medesimo. Secondo le indicazioni del prevedi, il versamento alla cassa edile del t.f.r. che matura a partire da tale data, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.

 

B) lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993

La scelta potrà essere effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.

 

1) Modalità esplicita:

Il lavoratore al quale si applichi un accordo o contratto collettivo che preveda il conferimento del t.f.r. ad una forma pensionistica complementare può disporre, entro sei mesi dalla data di assunzione, compilando il modulo TFR2 (sezione2) che:

 

1A) il proprio t.f.r. Non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui ad essere regolato secondo il citato art. 2120 del codice civile.

In questo caso il t.f.r.

- rimarrà al datore di lavoro se lo stesso, nel 2006, aveva un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile;

- andrà, dalla data di assunzione, al fondo presso la tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al fondo presso la tesoreria avviene a partire dal mese successivo alla scelta.

Il t.f.r. Che matura dalla data di assunzione a quella del versamento deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

 

1B) il proprio t.f.r. Venga integralmente conferito alla previdenza complementare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo tfr2.

 

1c) il proprio t.f.r. venga conferito alla previdenza complementare nella misura, per l’edilizia pari al 18%, a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo TFR2;

In questo caso la quota di t.f.r. non destinata alla previdenza complementare:

- andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 50.

Il versamento al Fondo presso la Tesoreria avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modulo TFR2.

Il t.f.r. che matura dalla data di assunzione fino a tale decorrenza deve essere rivalutato in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006;

- rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile.

 

Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito con delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), d’intesa con il Ministero del Lavoro, il 21 marzo 2007.

Il versamento materiale delle contribuzioni al Fondo decorre dal 1 luglio 2007.

In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

Anche in questo caso il t.f.r. dei mesi dalla data della scelta a giugno 2007 da versare al Prevedi, deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

 

2) Modalità tacita:

in questo caso il datore di lavoro deve versare al Prevedi, tramite la Cassa Edile competente, il t.f.r. del lavoratore che matura dal settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore medesimo.

Il versamento alla competente Cassa del t.f.r. che matura a partire da tale termine, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.

C) Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR.

Si tratta di un caso residuale contemplato nella sezione 3 del modulo TFR2 che non riguarda i lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.

 

PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

a) Il t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato presso il datore di lavoro a prescindere dal numero di dipendenti in forza e sarà erogato al lavoratore, dallo stesso datore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

b) L’art.2 del decreto interministeriale attuativo del comma 757 della legge finanziaria 2007 stabilisce, con riferimento alla quota di t.f.r. maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007, che le prestazioni del Fondo di Tesoreria a carico dello stesso, sono erogate secondo le modalità previste dall’art. 2120 dal datore di lavoro anche, appunto, per la quota parte di competenza del Fondo stesso, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.

L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.

Le anticipazioni di cui all’art.2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del t.f.r maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del citato articolo 2 ed illustrate nel presente punto b).

 

c) Il conferimento del t.f.r. al Fondo pensione, sia in forma espressa che in forma tacita, determina l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare. Ciò non comporta l’obbligo di destinare alla forma pensionistica prescelta anche la contribuzione prevista dal ccnl di riferimento (1% nel caso del Prevedi) a carico del lavoratore e, nella stessa misura, a carico del datore di lavoro.

Solo nell’ipotesi in cui il lavoratore decida di versare al Prevedi la contribuzione prevista a suo carico, attraverso la compilazione del modulo di adesione al Fondo, avrà diritto anche al contributo del datore di lavoro.

 

d) La scelta sia esplicita che tacita di destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare non può essere revocata.

 

e) La scelta di mantenere il t.f.r. presso il datore di lavoro, invece, può essere revocata in qualsiasi momento al fine di aderire ad una forma di previdenza complementare.

 

f) Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi concessi al lavoratore per effettuare la scelta, il datore di lavoro dovrà comunicare al dipendente che ancora non abbia presentato la dichiarazione, tutte le informazioni necessarie sulla forma pensionistica alla quale sarà trasferito il t.f.r. maturando in caso di perdurante silenzio del lavoratore stesso.

 

g) In relazione alle modalità di calcolo del numero di dipendenti dell’azienda per la verifica del superamento o meno dei 49 addetti come anche della tipologia di lavoratori che devono essere presi in considerazione per il calcolo stesso, il decreto interministeriale specifica che il predetto limite dimensionale per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 mentre per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini dell’individuazione del limite numerico, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento (quindi in proporzione all’orario svolto). Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.

Sul tema dei lavoratori che devono essere computati per il raggiungimento del limite dimensionale sopra richiamato, si fa comunque riserva di ulteriori indicazioni anche in relazione alla posizione espressa sull’argomento dalla Confindustria la quale ritiene, in ragione del principio della gerarchia delle fonti del diritto, che il decreto ministeriale, essendo fonte normativa secondaria, non può derogare, in assenza di espressa previsione normativa, alla normativa primaria vigente.

Da ciò, secondo l’interpretazione confederale, alcune tipologie di lavoratori dovrebbero venire escluse dal computo.

E’ da evidenziare che il limite dimensionale fissato per il 2006, per come si legge nel decreto, varrebbe per i periodi successivi indipendentemente dalle variazioni che potrebbero verificarsi nel 2007 e negli anni successivi.

Sull’argomento è comunque da ricordare che secondo il Memorandum d’intesa del 23 ottobre 2006 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL e il Governo l’intera materia del conferimento del t.f.r. andrà riesaminata nel corso del 2008.

Sempre in relazione al computo dei lavoratori, sono da evidenziare alcuni adempimenti a carico dei datori di lavoro i quali devono integrare le denunce individuali e-mens di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 con:

- l’indicazione del numero di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, a cui versano integralmente il t.f.r.;

- le informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore sulla base dei modelli TFR1 e TFR2 o attraverso modalità tacite con l’indicazione della quota di t.f.r. da versare e dell’importo della detrazione dello 0,50 di cui all’art.3 della legge n.297/82.

 

EFFETTI PER I LAVORATORI

 

a) Prestazioni erogate della previdenza complementare

La destinazione delle somme sopra viste alla forma di previdenza complementare consente al lavoratore di poter beneficiare di una prestazione quando, come regola generale, siano verificati entrambi i seguenti requisiti:

- ha maturato almeno cinque anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare;

- ha maturato i requisiti di legge per la pensione pubblica.

Peraltro, l’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto al momento di maturazione dei requisiti previsti per la pensione pubblica in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In caso di decesso prima che si raggiunga il diritto alla prestazione della previdenza complementare, l’intera posizione è versata agli eredi o alle persone che il titolare ha indicato per iscritto.

La prestazione erogata dal fondo può consistere in :

 

1) prestazione in forma di rendita

Si tratta dell’ipotesi normale. Verificatisi i requisiti sopra visti la forma di previdenza complementare erogherà una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.

 

2) prestazione in forma capitale

In alternativa alla pensione, il lavoratore potrà chiedere al fondo di liquidargli il capitale accumulato. Tale capitale però, in via generale, non può essere superiore al 50% di quanto complessivamente versato al fondo, al netto delle eventuali anticipazioni concesse e non reintegrate.

La restante parte parte sarà necessariamente erogata sotto forma di rendita.

Il capitale liquidato potrà eccedere il 50% del versato solo in alcune ipotesi. Ad esempio nel caso in cui convertendo in pensione il 70% di quanto versato al fondo, la pensione stessa risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.

 

b) Anticipazioni

Il lavoratore può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

2) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

3) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Il lavoratore può, infine, reintegrare le anticipazioni richieste, al fine di ricostituire la sua posizione individuale.

 

c) Facoltà di trasferire la posizione individuale - Riscatti

Il lavoratore, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al Fondo pari a due anni.

Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento può, alternativamente:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) in taluni casi, richiedere la restituzione (riscatto) totale o parziale della posizione individuale maturata (contributi versati più rendimenti maturati).

Il riscatto può essere richiesto per l’intera posizione maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto è previsto nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra 12 e 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione.

Si segnala che è comunque possibile mantenere la propria posizione previdenziale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

In caso di decesso dell’iscritto, la rispettiva posizione individuale potrà essere riscattata dagli eredi dell’iscritto ovvero dai diversi beneficiari designati dal lavoratore.

 

d) Regime fiscale

- dei contributi versati

I contributi di fonte dipendente e di fonte azienda sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente dell’iscritto in misura non superiore al limite di euro 5.164,57 euro annui.

Per i lavoratori che inizieranno a lavorare (cioè che apriranno una posizione previdenziale obbligatoria) dopo il 1 gennaio 2007, per ogni anno dal 6° al 20° anno di contribuzione al Fondo, i contributi saranno deducibili in misura annua pari al minore tra questi due limiti:

- 5.164,57 + (25.822,85 – C)

dove C è uguale ai contributi versati nei primi 5 anni di iscrizione al Fondo

- 5.164,57 + 2.582,29

 

- dei rendimenti

I rendimenti maturati anno per anno (ossia le rendite finanziarie prodotte dagli accantonamenti) sono soggetti ad un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%.

 

- delle prestazioni erogate

Le prestazioni per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo son soggette ad una imposta sostitutiva con due aliquote secondo lo schema:

1) Aliquota 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo successivo al quindicesimo, sino ad una riduzione massima del 6%, e dunque con aliquota del 9% per:

- Prestazioni pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita);

- Anticipazioni per spese sanitarie;

- Riscatti nei soli casi previsti dalla legge 2) Aliquota 23% per:

- Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa, e anticipazioni per ulteriori esigenze;

- Riscatti in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge

 

A tale riguardo si rammenta che il t.f.r. che rimane in azienda è oggetto di tassazione separata non inferiore al 23%, e comunque secondo l’aliquota media.

 

EFFETTI PER IL DATORE DI LAVORO

 

a) Effetti Contributivi

I datori di lavoro che destinino il t.f.r. maturando in favore di un fondo complementare, ai sensi dell’art.1, comma 764, della legge n.296/06, o al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei trattamenti di fine rapporto, istituito presso l’Inps ex art. 1, comma 755 della legge n. 296/06, sono esonerati dal pagamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 legge n.297/92 e successive modifiche, nella misura percentuale dello 0,20% (o 0,40% per i dirigenti ex Inpdai). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che già destinano percentuali di t.f.r. a fondi complementari, con decorrenza 1° gennaio 2007, possono recuperare, in sede di conguaglio dei contributi riconosciuti mensilmente in favore dei dipendenti, le spettanti quote di esonero.

A tal fine i datori di lavoro continueranno ad esporre i contributi nei quadri B/C del modulo DM 10/2 comprensivi dell’aliquota dello 0,20% (o 0,40%); determineranno la percentuale di esonero spettante in misura proporzionale alle quote di t.f.r. destinate alla previdenza complementare e riporteranno l’importo così determinato nel quadro D del modulo di denuncia con il nuovo codice ‘’TF01’’, ossia rec. Contr. t.f.r. L.297/82 - previdenza complementare .

 

b) Deducibilità dai redditi d’impresa

Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia nella stessa misura percentuale del TFR maturando conferito ai fondi pensione;

Deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (6% 50 dip.) dell’ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi più il TFR versato all’INPS.

 

c) Riduzione oneri contributivi

A partire dal 1° gennaio 2008 riduzione di 0,19 punti percentuali dei contributi sociali per assegni familiari, maternità e disoccupazione, in misura proporzionale alla quota di t.f.r. maturando trasferita secondo la tabella qui sotto riportata:

 

2008

0,19

2009

0,21

2010

0,23

2011

0,25

2012

0,26

2013

0,27

dal 2014

0,28