DISCIPLINA
DELLA SUB-FORNITURA NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBITO DI APPLICAZIONE NEL
SETTORE EDILE
In
relazione al quesito circa la sfera di applicabilita' della normativa sulla
subfornitura (legge 18/6/98, n. 192, pubblicata sul Notiziario n. 8-9/98), entrata in vigore il 20 ottobre, l'ANCE ha
acquisito un parere dello Studio legale Guarino.
Detto
parere esclude l'applicabilita' della disciplina sulla
"sub-fornitura" al settore delle costruzioni, partendo da un'analisi
di stretta interpretazione letterale e logica della legge.
In
sostanza, la gran parte delle attivita' relative all'esecuzione di un intervento
edilizio, in quanto rientranti nella tipologia dei lavori,
(impermeabilizzazioni, intonacature, palificazioni, fondazioni ecc.) non
ricadrebbe sotto la disciplina della legge, la quale, in base all'art. 1,
riguarda esclusivamente forniture, servizi e determinati tipi di lavorazioni.
Relativamente
a queste ultime, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina
esclusivamente quelle che si effettuano su prodotti semilavorati o su materie
prime. In tale ottica viene esclusa dall'ambito di sub-fornitura, ad esempio,
la tinteggiatura di un edificio grezzo, il quale esulerebbe dal concetto di
"semilavorato".
Per
quanto riguarda gli ulteriori rapporti collegati all'attività di costruzione,
quali l'approvvigionamento delle attrezzature di cantiere, dei materiali e dei
manufatti destinati ad essere incorporati nel bene da realizzare, il parere
osserva che astrattamente essi ricadrebbero nel campo di applicazione della
legge, trattandosi di contratti di fornitura. Tuttavia, ne rimangono ugualmente
al di fuori, perche', da un lato il secondo comma dall'art. 1 esclude
espressamente dalla definizione di sub-fornitura la prestazione di materie
prime e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature; dall'altro le
stesse attrezzature di cantiere ed i manufatti sono soggetti alla disciplina in
parola solo se realizzati in conformita' di progetti esecutivi o prototipi
forniti dal committente.
In
altre parole, resterebbero fuori dal campo di applicazione della legge tutte le
forniture ed i servizi che potrebbero essere prestati allo stesso titolo dal
fornitore a qualsiasi altro committente.
Ciò,
in conformità della "ratio" della disciplina, che tende ad offrire
determinate garanzie al fornitore per controbilanciare lo stato di dipendenza
in cui venga a trovarsi nel rapporto con uno specifico committente.
Considerata
l'immediata necessita' di dare indicazioni
circa l'applicazione della legge, si invita a tener conto delle
considerazioni svolte dal Prof. Guarino, facendo presente, peraltro, il
carattere pur sempre soggettivo che riveste un parere, anche se molto
autorevole.
Un
più approfondito studio circa tutte le tematiche inerenti la nuova legge
18/6/98 n. 192, sulle sub-forniture è stato effettuato nell'ambito
confindustriale lombardo. Le imprese che avessero la necessità di consultarlo,
potranno richiederlo agli uffici del Collegio.